PENSIONI DEL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO: DAL 2023 SALTA LA POSSIBILITA’ DI ANDARE IN QUIESCENZA PRIMA DEI 60 ANNI?

10 maggio 2022 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Continua la pubblicazione di articoli che danno per probabile l’abolizione della pensione di anzianità che, a pare di che scrive, è infondata, per cui si ribadisce quanto denunciato con l’articolo <PENSIONI DEL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO DAL 2023, SCOMMETTEREI CHE …..= pubblicato su questo sito il 18 febbraio c.a.

Anzi, come si è avuto modo di esporre in due articoli, i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, rimarranno gli stessi per biennio 2023/2024 e con tutta probabilità anche per biennio successivo 2024/2025, cioè 41 anni di anzianità contributiva e una finestra mobile di 15 mesi.

Tuttavia, anche fosse vero, la quasi totalità del personale, avendo oramai acquisito la consapevolezza delle differenze di trattamento tra la pensione di anzianità e quella di vecchiaia, ha già maturato la scelta di rimanere in servizio fino al limite di età.

Differenze di trattamento che più volte sono state quantificate e divulgate con vari articoli sempre su questo sito e di cui si ripropone un esempio.

      Simulazione Trattamento Pensionistico

 

L’ultimissima novità che allargherà la forbice tra la pensione di anzianità e quella di vecchiaia, è l’approvazione alla Camera e il passaggio al Senato del disegno di legge A.S. 2240Normativa pensionistica per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico” che riassume in un unico testo varie proposte di legge tra cui quella più conosciuta l’A.S. 2180 presentato dalla Senatrice Pinotti.

Il disegno di legge è costituito da tre articoli, il primo e il secondo sono delle deleghe al Governo rispettivamente per definire la disciplina della normativa pensionistica per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e per dettare i principi e i criteri per l’istituzione della previdenza complementare per tale personale. Governo che a tal proposito, con la Legge di Bilancio 2022, comma 95, art. 1, ha già stanziato 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro per il 2024.

Invece, l’articolo 3 prevede, nelle more dell’approvazione dei decreti legislativi delle due deleghe, per il solo personale che cessa dal servizio per limite di età un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all’articolo 24 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell’allegato 2 alla legge n. 247/2007, e dalla tabella A della legge n. 335/95.

Quantificare tale incremento annuo è prematuro, ma è palese che la forbice tra il trattamento di anzianità e quello di vecchiaia sarà maggiore.

Quanto previsto con l’iniziativa parlamentare è cosa diversa da quanto proposto dal Siulp e dal Siap, i sindacati che rappresentano il personale della Polizia di Stato, come soluzione alla mancata attuazione della previdenza complementare per il settore pubblico non contrattualizzato che individua la soluzione in una “previdenza dedicata” per il comparto, non nella forma complementare sinora conosciuta, ma che intervenga sul meccanismo di calcolo del trattamento di quiescenza, utilizzando, nel caso di pensionamento di vecchiaia, il coefficiente di trasformazione riferito all’età anagrafica prevista per il trattamento di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici (cioè 67 anni), anziché quello, ben inferiore, legato all’età al momento del collocamento a riposo che per la quasi totalità del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico corrispondente ad anni 60.

Infine, si presume che il maggior incremento annuo previsto dal disegno di legge ovvero il maggior coefficiente di trasformazione dalla proposta dei sindacati sono a beneficio del solo personale collocato in pensione d’ufficio per raggiunto limite ordinamentale di età e non per quello militare collocato in ausiliaria con il c.d. scivolo anche se considerato a tutti gli effetti come se fosse per limite di età, in quanto pur sempre a domanda.

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