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L’indennita di cui all’articolo 16, commi I e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, di seguito denominata “indennità di disagiata sede”, spetla agli ufliciali, ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa in ferma o in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare – compreso il Corpo delle capitanerie di porto – e dell’Aeronautica militare, in servizio continuativo presso le infrastrutture di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto e di esso facente parte integrante, nelle misure ivi indicate.(Disposizioni finali e fìnanziarie)

l. Tutti idecreti interministeriali di attribuzione e di rideterminazione dell’indennità di disagiata sede finora emanati sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo l, si provvede nei limiti delle disponibilita finanziarie recate dai capitoli e dai piani di gestione dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, ripartiti per iCentri di Responsabilità Amministrativa. destinati alla corresponsione dell’indennita di disagiata sede e al pagamento dei relativi oneri riflessi.

ll presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.Per visualizzare il decreto integrale e la relativa tabella, clicca QUI

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