S.I.A.M.O. ESERCITO: LINEE GUIDA D.L. 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 APPLICAZIONE DEL GREEN PASS

E’ stata pubblicata in data 12.10.2021 la circolare di SME riferita all’applicazione dal 15 ottobre p.v. del D.L. 21 settembre 2021 n.127.

A riguardo, il Sindacato S.I.A.M.O. Esercito, per rendere più semplice il quadro di applicazione del D.L. e allo stesso tempo voler cercare di fugare i dubbi del personale, ha cercato di riassumere con questa guida, i principali punti, le domande, le risposte e i consigli da applicare.

A CHI SI APPLICA IL GREEN PASS?

Come già descritto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 tutti i lavoratori, compreso il personale militare, per accedere sul posto di lavoro e quindi alla struttura militare, dovrà possedere ed esibire, su richiesta, il green pass. Questo non sarà valido per il personale escluso o esentato dalla campagna vaccinale che dovrà presentare all’atto della verifica l’idonea documentazione cartacea rilasciata dall’ente sanitario e per gli uffici che erogano un servizio pubblico, agli utenti e ai visitatori che dovessero accedere alla struttura.

COSA SI INTENDE PER STRUTTURA MILITARE?

Per struttura militare si intende TUTTO il sedime militare ALL’INTERNO DELLE MURA DI CINTA, pertanto il personale che ad ogni titolo acceda alla struttura, ivi compreso il personale in possesso di Alloggi di Servizio Collettivo, deve essere provvisto di green pass.

COME FACCIO AD AVERE IL GREEN PASS?

Il green pass è possibile riceverlo in 3 casi:

  1. Avvenuta vaccinazione anti Covid (con 1^ dose dal 14° giorno e solo fino alla data della seconda dose – con 2^ dose, al momento, fino alla sua validità)
  2. Avvenuta guarigione da Covid (durata 6 mesi estesi a 12 in caso di vaccinazione con 1 dose)
  3. Avvenuto test antigeno rapido con esito negativo (48 ore) – avvenuto test molecolare (72 ore da quando ci si sottopone a tampone e non dall’arrivo del risultato)

COSA DOVRANNO FARE I COMANDANTI?

I Comandanti, entro il 15 ottobre, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del green pass, provvedendo ad effettuare un’adeguata attività informativa e decretando, tramite la modulistica fornita con la circolareM_D E0012000 REG2021 0204213 12-10-2021 il personale preposto al controllo nelle modalità previste. NESSUN DATO LEGATO AL GREEN PASS PUÒ ESSERE DETENUTO O MEMORIZZATO.

I Comandanti dovranno effettuare le comunicazioni previste al CNA-EI delle giornate di assenza ingiustificata del personale, per le decurtazioni della retribuzione entro il quinto giorno successivo al mese di riferimento, secondo le modalità previste dal pacchetto d’ordine n.7 del 30 luglio 2019.

COME COMPORTARSI CON POLVERIERE, GUARDIE, CAMPI E ADDESTRAMENTI DI LUNGA DURATA, OPERAZIONI NAZIONALI?

Apprendiamo in via informale che alcune disposizioni emanate a livello territoriale in merito all’operazione “Strade Sicure” sembrerebbero orientate a procedere all’avvicendamento del personale non vaccinato. Questo sindacato provvederà quanto prima a segnalare la problematica, chiedendo alle competenti autorità di Forza Armata, specifiche in merito.

CONTINUA AD ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO NELLE MENSE E NELLE STRUTTURE SPORTIVE?

Si, sarà necessario continuare a predisporre tali controlli.

I COMANDANTI POTRANNO ADOTTARE MODALITÀ ANCHE DI INGRESSO SCAGLIONATO?

Si, i Comandanti potranno adottare modalità di ingresso anche scaglionato per effettuare l’accertamento con le modalità di sicurezza in vigore, evitando di congestionare gli ingressi e creare assembramenti.

Nell’eventualità di uso di navette il controllo dovrà essere predisposto preventivamente.

SE IL CONTROLLO VIENE EFFETTUATO SUCCESSIVAMENTE ALL’INGRESSO ALLA STRUTTURA?

In questo caso il controllo dovrà essere effettuato in misura non inferiore al 20% del personale presente, da effettuare in mattinata e a rotazione, interessando quindi tutto il personale.

CHI È SPROVVISTO DI GREEN PASS PUÒ ESSERE POSTO IN SMART WORKING?

Non è consentito impiegare coloro che siano sprovvisti del certificato verde COVID-19 in smart working in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, resta la possibilità per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale).

COME VIENE CONSIDERATO IL PERSONALE SPROVVISTO DI GREEN PASS?

Tale personale verrà posto nella posizione di ASSENTE INGIUSTIFICATO.

COSA SUCCEDE AL PERSONALE ASSENTE INGIUSTIFICATO?

Ci preme innanzitutto specificare a chiare lettere che tale personale NON COMMETTE ALCUNA MANCANZA E CHE PERTANTO NON POTRÀ ESSERE APERTO A SUO CARICO ALCUN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O PENALE.

  1. non ha diritto alla retribuzione, né altro compenso o emolumento o sussidi in sostituzione;
  2. non matura licenza ordinaria;
  3. il periodo non è computabile nell’anzianità di servizio;
  4. il periodo non è utile ai fini pensionistici;
  5. il periodo non è valido ai fini delle attribuzioni specifiche.

COSA CONSIGLIAMO AL PERSONALE SPROVVISTO DI GREEN PASS?

Al personale, che a qualsiasi titolo sia sprovvisto di green pass, consigliamo di recarsi in caserma senza accedere alla struttura chiedendo di parlare con i responsabili deputati alla verifica del green pass e di firmare “l’ALLEGATO C – VERBALE DI OPERAZIONI COMPIUTE”, oppure di informare quanto prima possibile il proprio responsabile gerarchico, attendendo disposizioni e comunque inviando comunicazione via PEC al proprio Comando. Ricordiamo che l’accesso alla struttura lavorativa sprovvisti di green pass potrebbe scaturire nella segnalazione per la sanzione amministrativa e le valutazioni disciplinari non legate alla mancanza di certificazione ma ai doveri di osservanza attinenti lo status militare.

Consigliamo inoltre, nell’ambito dei doveri propri del militare e per evitare l’avvio di procedimenti disciplinari legati alla mancata comunicazione (art. 748 D.P.R. 90/2010 – TUOM), di informare sempre con il necessario preavviso della scadenza del certificato verde COVID-19, se questa dovesse intervenire durante il servizio cui si è stati comandati, al fine di non inficiarne la continuità.

Al momento per il personale della Difesa il green pass non è ritenuto valido qualora questo scada successivamente al controllo effettuato per l’accesso, pertanto consigliamo il personale, di informare comunque il proprio responsabile gerarchico se la scadenza avvenga prima dell’orario di fine servizio. Questo sindacato provvederà quanto prima a segnalare la problematica, chiedendo alle competenti autorità di Forza Armata, specifiche in merito.

Ricordiamo inoltre che tale personale nel recarsi sul luogo di lavoro:

  1. deve attenersi all’intimazione di non accedere, potendo incorrere nel reato di forzata consegna art. 140 c.p.m.p.;
  2. deve ottemperare all’ordine di allontanarsi dal luogo di lavoro, potendo incorrere nel reato di disobbedienza art.173 c.p.m.p.;
  3. comunica l’avvenuto conseguimento del green pass non appena possibile.

A QUANTO AMMONTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA?

Il personale che accede al luogo di lavoro sprovvisto del titolo autorizzativo incorre nella sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500, che gli verrà notificata dalla Prefettura competente per territorio e per questo potrà essere soggetto a valutazione disciplinare per l’inosservanza dei doveri attinenti al grado, (art. 712 D.P.R. 90/2010 – TUOM) e al senso di responsabilità (art. 717 D.P.R. 90/2010 – TUOM).

IL POSSESSO DI GREEN PASS COSA COMPORTA?

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione, resta invariato, il rispetto del divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia e l’uso delle mascherine e del distanziamento.

SIAMO Sempre al tuo fianco!

Roma, 14 ottobre 2021

IL DIRETTIVO NAZIONALE
S.I.A.M.O. Esercito

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