Il Decreto Ministeriale dello scorso 5 agosto, prevede la sostituzione degli articoli 17,22 e 27 del decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, e successive modificazioni, in materia di prove di concorso per l’ammissione ai corsi delle accademie e per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.
Al decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. Prove di concorso –
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti, secondo l’ordine e le modalita stabiliti nel bando:
a) l’eventuale prova di preselezione, di cui all’articolo 14;
b) una o più piove scritte, che possono consistere in quesiti a risposta multipla pledeterminata o libera owero in composizioni su argomenti di attualita, cultura generale o relativi. a materie
indicate nel bando, sòelte tra quelle previste dai programmi ministeriali dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
c) una o più prove orali sulle matèrie indicate nel bando, scelte tra quelle previste dai programmi ministeriali dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
d) la prova di conoscenza della lingua inglese;
e) l’eventuale prova facoltativa di conoscenza di non più di due lingue straniere scelte dal candidato tra quelle previste nel bando; f) le prove di efficienza fisica;
g) l’eventuale prova di informatica;
h) I’eventuale tirocinio, di cui all’articolo 18.Per saperne di più, clicca QUI