Indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri. I posti a concorso sono cosi’ ripartiti:
a) duemilacinquantasette riservati, ai sensi dell’articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
b) ottocentottantuno riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta’; il limite massimo d’eta’ e’ elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia’ prestato servizio militare.
2. Con successivo decreto sara’ indetto il concorso per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri riservato, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego presso la Regione Trentino Alto Adige.
3. All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso con le modalita’ di cui all’articolo 3, i candidati: a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di esse; b) hanno facolta’ di esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi dell’articolo 708, comma 1-bis e dell’articolo 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. E’ stabilito in centodiciannove il numero dei vincitori di concorso da designare per la formazione e per l’impiego specialistici di cui al precedente comma 2, lettera b), secondo le modalita’ indicate nell’articolo 19. Dette unita’ saranno ripartite in numero di: a) ottantatre’ riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a); b) trentasei riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
5. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 3 potra’ essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
6. Ai sensi dell’articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta altresi’ impregiudicata la facolta’ di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, nonche’ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l’anno 2021.
7. In entrambi i casi, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri provvedera’ a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per saperne di più, clicca QUI