Pubblichiamo di seguito la diramazione del Provvedimento afferente alla deroga particolare alla durata della concessione dell’alloggio di servizio connesso con l’incarico (ASI), in attuazione a quanto previsto dal D.P.R. 26 settembre 2012, nr. 191 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 266 del 14 novembre 2012
Disposizioni in materia di deroga particolare alla durata della concessione dell’alloggio di servizio connesso con l’incarico (ASI).
Art. 1
(Oggetto della deroga particolare)
Il titolare di ASI trasferito per assumere incarichi di comando a livello battaglione/reggimento/Brigata/intermedio/di Vertice o equivalenti ovvero in conseguenza di modifiche ordinative di Forza Armata, in caso di certificata indisponibilità della medesima tipologia di alloggio all’interno del Comune in cui insiste la nuova sede di servizio, ovvero in altri Comuni entro una distanza massima di 20 km, ubicati sempre all’interno della medesima circoscrizione alloggiativa, può chiedere al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, in via eccezionale, l’autorizzazione a mantenere la conduzione di quello già in concessione fino ad avvenuta disponibilità di un ASI nell’area suindicata e, comunque, non oltre il termine del nuovo incarico.
Art. 2
(Modalità di concessione della deroga particolare)
Al fine di ottenere la concessione della deroga particolare in argomento:
a. il personale che si trova nelle condizioni specificate nell’art. 1 deve:
chiedere, prima dell’assunzione dell’incarico per cui è prevista la titolarità ASI, l’assegnazione del relativo alloggio al Comando militare competente per territorio ove insiste la nuova sede di servizio, specificando l’intendimento di avvalersi, in caso di indisponibilità, della deroga particolare;
entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’eventuale dichiarazione di indisponibilità, inoltrare al Comando militare competente per territorio ove è ubicato l’alloggio già in
concessione, apposita richiesta di applicazione della deroga particolare ai sensi dell’art. 320, comma 10, del D.P.R. 90/2010;
b. il Comando militare competente per territorio ove insiste la nuova sede di servizio del richiedente la deroga, avvalendosi del supporto tecnico dell’organismo infrastrutturale deputato in zona,
deve:
– verificare la disponibilità di ASI nell’ambito del Comune in cui insiste la sede di servizio, ovvero in altri Comuni entro una distanza massima di 20 km, ubicati sempre all’interno della
medesima circoscrizione alloggiativa;
– darne comunicazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo richiedente nonché al Comando che gestisce l’alloggio già in concessione;
– in caso di indisponibilità, specificare anche i presumibili tempi e oneri per rispristinare l’ASI individuato per l’esigenza;
c. il Comando militare competente per territorio ove è ubicato l’alloggio già in concessione, per il tramite del suo eventuale Alto Comando, a seguito della richiesta di cui al precedente para a. –
secondo alinea, dopo aver acquisito la dichiarazione di indisponibilità di ASI nella nuova sede di servizio e verificata la correttezza e la completezza dell’istanza deve, entro 30 giorni dallapresentazione della richiesta di applicazione della deroga particolare, farla pervenire allo Stato Maggiore dell’Esercito, corredata dal parere di competenza, per le successive decretazioni del Capo di Stato Maggiore.
Art. 3
(Ulteriori specifiche per l’applicazione della deroga particolare)
Ai fini dell’applicazione della presente deroga particolare, si specifica quanto segue:
a. area delineata per la verifica dell’indisponibilità di ASI: Comune in cui insiste la nuova sede di servizio, ovvero Comuni entro una distanza massima di 20 km, ubicati sempre all’interno della medesima circoscrizione alloggiativa;
b. la distanza di cui al para. precedente dovrà risultare da certificazione ACI (itinerario più breve);
c. modifiche ordinative di Forza Armata: tutti i provvedimenti di soppressione e riorganizzazione, da cui conseguono scioglimenti, revisioni, integrazioni o riconfigurazioni degli organismi.
Art. 4
(Pubblicazione e decorrenza)
Le disposizioni di cui al presente atto, che sarà pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, si applicano dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento.
Art. 5
(Norme finali)
E’ abrogato il precedente atto amministrativo del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in data 22 maggio 2018.
Roma, 2 aprile 2021