Coronavirus: premio a favore del comparto sicurezza e difesa. Istruzioni operative.

Il C.U.S.I. Centro Unico Stipendiale Interforze ha reso note le istruzioni operative per la corresponsione del Premio a favore delle Forze Armate ai sensi dell’art. 63 del D.L. 18/2020. Le pubblichiamo di seguito. 

L’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, ha introdotto un premio, non concorrente alla formazione del reddito, a favore dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro che hanno prestato nel mese di marzo attività lavorativa presso la propria sede di lavoro. Il premio è pari a 100 euro rapportate al numero di giorni di lavoro svolti presso la predetta sede.



Sulla base della lettura della norma e preso atto delle successive precisazioni dell’Agenzia delle Entrate fornite con la risoluzione in riferimento, in fase di prima applicazione, si forniscono le seguenti indicazioni:
– l’importo del premio è determinato in base al rapporto tra le giornate lavorabili nel mese di marzo ed i giorni effettivamente lavorati “in presenza”;

– costituisce attività di servizio prestato presso la sede di servizio anche l’attività prestata dal personale “in presenza” in una diversa sede ove comandato in missione, aggregato, ecc.;

– è considerata giornata di presenza anche quella in cui non è stato effettuato il completo orario di servizio (es. per permesso orario);

– sono considerate giornate di assenza tutte le giornate in cui il dipendente non risulta presente in servizio per licenza (qualunque tipo), malattia, ecc.;

– sono considerate giornate di assenza tutte le giornate di servizio effettuate con la modalità del lavoro agile (smart-working);

– per i dipendenti che usufruiscono di part-time verticale, le giornate escluse dall’orario settimanale non devono essere considerate né tra le giornate lavorabili né, ovviamente, tra quelle lavorate;



– per il personale turnista, in analogia a quanto già avviene per il riconoscimento delle giornate utili alla corresponsione del FESI, sono considerate giornate di presenza tutte le giornate del turno, in quanto autocompensanti.

3. E’ intendimento dello scrivente procedere alla corresponsione del premio con il cedolino del prossimo mese di giugno. Tale pagamento è subordinato all’effettuazione di un’attività ricognitoria, a prescindere dal limite di reddito imposto dalla norma (dato al momento non ancora reso disponibile da NoiPA), delle presenze dello scorso mese di marzo da trasmettere a NoiPA nel corso del mese di maggio.

Al fine di agevolare tale attività di raccolta dati è stata predisposta sul sistema Unificato Web un’apposita maschera d’inserimento attraverso la quale sarà possibile comunicare le seguenti due informazioni necessarie a quantificare il bonus in oggetto:
– numero di giorni lavorabili nel mese;
– numero di giorni lavorati nel mese.

Le variazioni che perverranno entro la chiusura del mese di aprile confluiranno nel cedolino del mese di giugno p.v., quelle che perverranno oltre il menzionato limite temporale saranno comunque trasmesse al NoiPA per il relativo pagamento, che avverrà sulla base delle consuete tempistiche di lavorazione.
Ai fini della compilazione dei campi sulla maschera, si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente foglio e nella citata risoluzione dell’AdE allegata.
Si riportano, di seguito, alcuni esempi di compilazione:

a) settimana lavorativa articolata in 5 giorni:
 giorni lavorabili nel mese: 22
 giorni lavorati nel mese: es. 20
 l’amministrato percepirà il corrispettivo di 90,91 euro (100 * 20 / 22)



b) settimana lavorativa articolata in 6 giorni:
 giorni lavorabili nel mese: 26
 giorni lavorati nel mese: es. 20
 l’amministrato percepirà il corrispettivo di 76,92 euro (100 * 20 / 26)

c) personale turnista:
 giorni lavorabili nel mese: 22 o 26 (a seconda della tipologia di orario di servizio adottato nell’EDR)
 giorni lavorati nel mese: (indicare il risultato tra numero di giorni lavorabili nel mese meno numero di giorni in cui l’amministrato è stato in smart-working, malattia, licenza o altra condizione che escluda dal bonus) es.: 20
.. nel caso di 22 giorni lavorabili l’amministrato percepirà il corrispettivo di 90,91euro (100 * 20 / 22);
.. nel caso di 26 giorni lavorabili l’amministrato percepirà il corrispettivo di 76,92euro (100 * 20 / 26).


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