Negato il rimborso delle spese di giudizio al militare assolto da tutte le accuse.
Il sottufficiale dell’Aeronautica Militare venne tratto a giudizio innanzi al Tribunale militare di La Spezia per il reato di truffa pluriaggravata con l’ accusa di aver posto in essere raggiri e false attestazioni finalizzate al mantenimento dell’alloggio di servizio per sé e per i suoi familiari.
Nel dicembre del 2005 venne assolto dalla indicata autorità giudiziaria con Sentenza n. 79 “ perché il fatto non sussiste”.
L’ allora militare avanzò istanza alla propria amministrazione di appartenenza per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute , ottenendo un primo parere favorevole. L’avvocatura erariale competente però dispose ulteriori accertamenti circa la congruità della parcella attraverso la richiesta di copia degli atti.
Nell’ agosto 2008 l’amministrazione comunicò al militare un preavviso di diniego in merito alla avanzata istanza di rimborso delle spese legali. Successivamente l’’istanza venne respinta.
Il militare impugnò il diniego e , finalmente, lo scorso 15 novembre 2019 è stato trattenuto in decisione. A detta dell’ ormai ex militare, l’assegnazione di alloggi di servizio è espressione di esigenze organizzative dell’ente pubblico, quale modalità dello stesso servizio, per cui deve trovare applicazione, in tema di rimborso delle spese legali sostenute, la peculiare normativa di settore.
Stralcio della sentenza del Tar Lazio
Si deve necessariamente premettere che – sostengono i giudici – nella presente vicenda processuale, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva, in quanto la situazione giuridica reclamata va qualificata come interesse legittimo .
Ciò emerge indubbio proprio dal testo dell’art. 18, comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, che testualmente recita : ”
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.
Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
La norma sopra riportata attribuisce, pertanto, un peculiare potere valutativo all’Amministrazione con riferimento, sia all’an, che al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché, allorquando sussistano tali presupposti, se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso e tale giudizio è affidato al parere di congruità della Avvocatura dello Stato, che ha natura obbligatoria e vincolante .
Ne consegue che i presupposti per la concessione del beneficio richiesto sono :
la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente; la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in modo uniforme e pacifico, ha statuito che l’art. 18 cit. è norma di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo penale, civile o amministrativo, per aver svolto i propri compiti istituzionali, ossia solo quando si è trattato dello svolgimento dei suoi obblighi connessi immediatamente e direttamente al servizio e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento e non anche quando, come nel caso di specie, la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere ‘in occasione’ dell’attività lavorativa.
La vicenda – continuano i giudici – riguarda, non già un’attività istituzionale del ricorrente, ma afferisce alle accuse allo stesso elevate relativamente alla asserita indebita assegnazione di un alloggio di servizio che, all’evidenza, non possono in alcun modo essere collegate direttamente ed immediatamente a quest’ultimo, ma costituiscono, al massimo, una mera occasione del servizio, per cui tutte le conseguenze pregiudizievoli per il richiedente devono essere imputate esclusivamente all’autore del nocumento lamentato secondo i consueti canoni della colpa grave e non alla prevista azione indennitaria di cui all’art. 18 cit.
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
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