Una riflessione sul tema dopo la sentenza della Corte Costituzionale e il parere n. 2756/2018
di Cleto Iafrate
1. Premessa
La Corte costituzionale con sentenza n. 120/2018 ha dichiarato illegittimo l’art. 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui prevede che “i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”, invece di prevedere che “i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge”. La Corte ha ritenuto che la disposizione fosse incompatibile con parametri di fonte internazionale, quali l’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’art. 5 della Carta Sociale Europea (quali parti di un “sistema di tutela uniforme”), nonché con le sentenze CEDU sui casi Matelly e AdefDroMil; norme vincolanti ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
In attesa di un intervento legislativo in materia di associazioni militari a carattere sindacale, il Ministero della Difesa ha emanato una circolare allo scopo di integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l’avvio delle procedure di costituzione dei sodalizi professionali a carattere sindacale.
Successivamente all’entrata in vigore della circolare, però, il Ministero della Difesa ha chiesto un parere al Consiglio di stato in merito alle implicazioni interpretative.
Preliminarmente si segnala che il parere è stato espresso non già dalla “Sezione Consultiva per gli atti normativi” del Consiglio di Stato, bensì dalla Seconda Sezione dello stesso Consiglio di Stato; ovvero, quella che decide i ricorsi straordinari al Presidente delle Repubblica proposti contro il Ministero della Difesa.
In altre parole, qualora in futuro un militare fosse sanzionato disciplinarmente per fatti avvenuti nell’ambito dell’attività sindacale, e che quindi fosse necessario verificare l’eventuale violazione di tale circolare, gli stessi Giudici che hanno espresso il parere in questione dovrebbero giudicare l’eventuale violazione del predetto atto amministrativo con funzione normativa, ma non vincolante per la stessa Amministrazione che l’ha emanata.
A differenza delle Leggi e degli atti aventi forza di legge, infatti, le circolari non sono di per sé vincolanti, tanto è vero che la loro violazione in ambito amministrativo non rileva quale “violazione di legge”, ma quale sintomo di “eccesso di potere”.
Tale circostanza può rilevare in materia di terzietà e imparzialità del Giudice, che ha espresso al di fuori della sede “processuale” un proprio orientamento su tematiche che potrebbe poi dover riaffrontare in sede contenziosa, che in quella sede rappresenta comunque un “pre-giudizio” .
Ciò posto, pur volendo non considerare tale questione un motivo di obbligatoria astensione del Giudice ex art. 51 c.1 n. 4 cpc, richiamato dall’art. 17 cpa, in caso di futuri (o attuali) contenziosi in materia, si ritiene che sarebbe stato maggiormente conveniente che un parere su tali questioni fosse stato espresso dalla “Sezione Consultiva per gli atti normativi” dello stesso Consiglio di Stato, che è formata da Giudici diversi rispetto a quelli presenti nella Seconda Sezione.
Fatta questa necessaria premessa, vediamo ora alcuni nodi irrisolti della neonata libertà sindacale riconosciuta ai cittadini con le stellette.
2. La riconosciuta “azione dialettica” e la “negata concertazione”.
Appare a prima vista contraddittorio riconoscere l’azione dialettica e negare la concertazione: “il non riconoscimento alle associazioni sindacali, al momento, di un ruolo attivo nelle procedure di concertazione per il rinnovo dei contenuti del rapporto d’impiego del personale militare, nella considerazione che il sistema attuale non prevede un “accordo” tra parti contrapposte ma la “concertazione” di un provvedimento tra più componenti della stessa amministrazione (art. 2 d. lgs. 195/1995) e, inoltre, che la Corte richiama le norme sulla rappresentanza militare con specifico riferimento ai limiti di operatività, senza prevedere dunque l’applicazione alle costituende associazioni dell’intera disciplina ad essi dedicata, nelle more di un intervento legislativo in materia ”.
Infatti, non vi può essere attività “dialettica ” con chi non viene considerato come interlocutore paritario, poiché non può con-certare .
A meno che non si voglia intendere l’attività sindacale come qualcosa di oppositivo “a prescindere” ed incapace di contribuire al miglioramento del benessere organizzativo e della tutela dei singoli lavoratori.
3. La separazione tra Rappresentanti Militari e Dirigenti Sindacali.
Altra questione che giuridicamente non convince ma che è strettamente connessa alla precedente, è “la preclusione ai delegati della rappresentanza militare, di ogni livello, di ricoprire contestualmente incarichi direttivi nelle associazioni professionali a carattere sindacale: una simile evenienza, infatti, potrebbe indurre confusione di ruoli, determinando criticità nell’ordinaria interlocuzione degli organismi di rappresentanza con le autorità gerarchiche cui sono affiancati ”.
E’ doveroso ricordare che anche in nome della “confusione di ruoli” la libertà sindacale ai militari è stata negata per quasi venti anni: “Le facoltà tipiche della libertà sindacale sarebbero, ad avviso dell’Avvocatura, inconciliabili con i principi dell’ordinamento militare, giacché il potere di autorganizzazione, ove riconosciuto, darebbe vita ad accordi fra gli associati che non sembrano compatibili con il rapporto gerarchico. Né varrebbe osservare che l’attività sindacale si svolgerebbe al di fuori delle condizioni in cui, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 382, è applicabile il regolamento di disciplina: i militari, ricorda l’Avvocatura, sono comunque tenuti all’osservanza delle norme che concernono il giuramento prestato e il grado. Verrebbe così intaccato il prestigio della figura del superiore che partecipi a un’associazione presieduta da un subordinato; nel corso delle attività sindacali i rapporti gerarchici si invertirebbero; e anche se qui rilevano competenze diverse da quelle attinenti al servizio, si determinerebbe comunque una confusione di ruoli ”.
Ricapitolando, ora in buona sostanza ci sono i Sindacati, ma la più pregnante funzione sindacale -la concertazione- è rimasta attribuita alla Rappresentanza Militare, che gli stessi Giudici definiscono quale complesso di organi aventi “natura non sindacale […] costituti anzi in funzione integrativa delle determinazioni dell’Amministrazione sulle questioni d’interesse del personale ”.
In tal modo l’Amministrazione, che è anche facente funzione di datore di lavoro, di fatto dialogherà con se stessa, anche alla luce del fatto che, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, “vanno disciplinate in positivo le modalità di azione dialettica che salvaguardi gli scopi e la ragion d’essere delle associazioni sindacali, almeno nella forma minima delle consultazioni sulle questioni d’interesse; e ciò anche nelle more dell’intervento legislativo ”.
A questo punto della trattazione, per meglio far comprendere la profondità e la delicatezza degli interessi in gioco, bisogna introdurre due concetti propri del diritto del lavoro: sindacato giallo e sindacato blu.
Per sindacato giallo si intende “la denominazione con cui si indicano i sindacati creati, o comunque controllati, dagli imprenditori […] Il termine viene oggi utilizzato in ambito giornalistico per indicare un’organizzazione sindacale che si ritiene di fatto asservita al datore di lavoro, o ad altri soggetti i cui interessi sono contrapposti a quelli dei lavoratori. Un “sindacato giallo” viene ritenuto differente dalle legittime associazioni sindacali, le quali devono essere organizzate in base a regolare statuto secondo criteri democratici e trasparenti, hanno titolo a sottoscrivere i contratti nazionali e prevedono il versamento di una quota di iscrizione ”.
Tale definizione, da quando si è iniziato a parlare di appartenenti alle Forze Armate come “lavoratori militari” è stata data anche alla Rappresentanza Militare .
Per sindacato blu invece, si fa riferimento ad una delle organizzazioni sindacali più antiche, quella delle “tute blu” dei metalmeccanici, nota con l’acronimo di FIOM (Federazione Impiegati Operai Metallurgici), e famosa per essere fra le sigle più “intransigenti” del Comparto di riferimento .
Tali definizioni verranno riprese nelle conclusioni.
4. Le perplessità segnalate da Palazzo Spada.
Per completezza, vi è da dire che nell’attuale normazione in materia sindacale, la stessa Seconda Sezione ha ravvisato delle perplessità puntualmente indicate nel paragrafo 5 del parere in annotazione, a cui si rimanda per una compiuta cognizione .
Per quel che riguarda il presente contributo, al fine di dimostrare il “depotenziamento dall’interno” posto in essere, si richiama la questione “dell’elettività delle cariche direttive, per le quali deve dunque essere prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo ”.
In tale alinea, i Giudici riferiscono di “una possibile preoccupazione sulla formazione di un ceto sindacale sostanzialmente permanente, tale anche da sottrarre gli interessati al proprio servizio nella forma più compiuta e per periodi molto prolungati; sarebbe, in effetti, una preoccupazione fondata, ma ad essa si dovrebbe corrispondere con la legge, perché un tale limite imposto in via amministrativa potrebbe non essere compatibile con i principi dell’ordinamento […]”.
Tale assunto non convince neanche lo scrivente per il seguente motivo:
– se oltre alla concertazione viene negata anche l’esperienza, che tendenzialmente porta con sé una costante progressione di sapere specialistico, non si comprende in che cosa si concreti la suddetta attività dialettica. In altre parole, si rischia di avere dei “sindacalisti” non solo privi di adeguate prerogative, ma anche privi di esperienza e preparazione.
5. Conclusioni.
Dall’analisi del nascente fenomeno sindacale emerge che le funzioni sindacali sono state lasciate ad un “sindacato giallo”, la Rappresentanza Militare, mentre i nascenti sindacati sono considerati “sindacati blu” senza neanche aver posto in essere per ragioni temporali alcuna concreta iniziativa, essendo così gravati da una sorta di “presunzione di antagonismo”.
In tal modo, l’Amministrazione Militare continuerà a dialogare con se stessa, i lavoratori con le stellette non beneficeranno di alcun aumento di tutela. Così, l’immagine e l’azione di comando delle Autorità di Vertice non verranno intaccate .
(fonte: StudioCataldi.it)
Cleto Iafrate
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