Non viene promosso – Scompare il verbale dei punteggi – Maresciallo vince al Tar

Un Maresciallo in valutazione al grado successivo si è visto negare la promozione, in quanto non rientrava nel primo terzo dei valutati, quindi la  promozione veniva procrastinata ad una nuova valutazione da effettuarsi nell’anno successivo . Il militare non ci sta e vuole vederci chiaro.Avvia un contenzioso con l’amministrazione ,durante il quale scopre che la graduatoria redatta nell’apposito verbale contenente i punteggi analitici attribuiti a ciascun candidato era misteriosamente scomparsa …..

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7027 del 2000, proposto da:
Omissis, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Zichittella, Ersilia Sarha Silvana Urbano, con domicilio eletto presso lo studio Ersilia Sarha Silvana Urbano in Roma, via Silla 2a;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Omissis non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento con il quale il predetto ricorrente è stato giudicato idoneo per l’avanzamento, a scelta, aliquota 1998, al grado superiore, ma, non risultando graduato entro il primo terzo, la promozione è stata procrastinata ad una nuova valutazione da effettuarsi nell’anno successivo;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un sottufficiale dell’Aeronautica militare ed ha partecipato alla selezione per la promozione al grado superiore relativa alla aliquota dell’anno 1998.

Lo stesso, pur risultando idoneo alla promozione, non si è graduato nel primo terzo, per cui è stato rimandato ad una nuova valutazione afferente alla aliquota del 1999.

Avverso tale determinazione il predetto ha reagito con ricorso giurisdizionale e successivi motivi aggiunti.

Alla udienza del giorno 11 maggio 2016, il Collegio, con Ordinanza n.9836/16, ha disposto incombenti istruttori ed ha ordinato la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

In data 20 dicembre 2016 la parte ricorrente ha provveduto a depositare la comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta notifica per pubblici proclami del ricorso oggetto del presente scrutinio.

Con nota del 22 dicembre 2016, la parte resistente ha assolto la disposta richiesta istruttoria.

In prossimità della udienza la parte ha illustrato la propria tesi con una memoria difensiva.

Osserva il Collegio.

L’Amministrazione ha dichiarato che la Commissione Permanente di avanzamento dei sottufficiali dell’Aeronautica non ha, relativamente al procedimento per cui è causa, provveduto alla stesura dei verbali delle operazioni giornaliere, né ha prodotto il verbale ( perché non reperito) contenente i punteggi analitici attribuiti a ciascun candidato.

Tali omissioni non consentono alcuna verifica circa la legittimità della procedura selettiva per la promozione dei marescialli di 2° classe al grado superiore.

Ciò avvalora i dubbi sollevati dal ricorrente circa la palese parzialità nella attribuzione dei punteggi ai singoli candidati, per cui il Collegio, anche a mente dell’art. 64 cpa, ritiene che il procedimento in questione sia, all’evidenza, viziato per eccesso di potere.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che, a mente del D.M. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

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