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Visite fiscali ai militari in malattia: la visita di controllo la effettua l’INPS

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I militari in malattia possono essere controllati anche dall’Inps. La circolare diramata lo scorso marzo non lascia spazio a dubbi interpretativi e probabilmente l ‘Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in breve tempo sarà l’unico ente preposto a disporre i controlli  sul personale delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) .

Al momento, con specifico riferimento alle citate categorie di dipendenti (Forze armate, Corpi armati dello Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), sono in corso approfondimenti e verifiche dell’Inps con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti.


In attesa delle indicazioni ministeriali che saranno fornite all’esito delle verifiche suddette  – si legge nella Circolare dell’Inps – per i dipendenti in questione è possibile disporre sin d’ora le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; tali visite continueranno a essere a questi ultimi fatturate e il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all’Inps per la gestione del Polo Unico.

L’assenza della certificazione telematica di malattia per le Forze armate ed i Corpi armati dello Stato – continua la Circolare – al momento impedisce la possibilità per l’Istituto di disporre visite mediche di controllo d’ufficio.

Pubblichiamo di seguito la versione integrale della prefata Circolare:

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
OGGETTO:
Polo Unico per le visite fiscali. Riepilogo e aggiornamento delle disposizioni vigenti.


INDICE

1. Premessa
2. Categorie di dipendenti pubblici Polo Unico
3. Budget disponibile
4. Modalità per l’abilitazione dei datori di lavoro
5. Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio
6. Certificati cartacei e giustificativi prodotti dai lavoratori pubblici
7. Gestione reperibilità e assenza del lavoratore
8. Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale
9. Visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori all’estero

1. Premessa



Con il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, in vista dell’entrata in vigore delle disposizioni inerenti al Polo Unico per le visite fiscali, di cui agli articoli 18 e 22 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, sono state fornite le prime indicazioni operative per l’attuazione delle norme, in attesa della pubblicazione dei decreti ivi previsti.

Successivamente, con i messaggi n. 3384/2017, n. 3685/2017, n. 4282/2017 e n. 137/2018, sono stati chiariti alcuni particolari aspetti al fine di consentire un progressivo efficientamento del flusso e fornire un supporto alle Strutture territoriali, anche in ottica di garantire omogenei comportamenti nella gestione delle nuove attività.

Da ultimo, a seguito dell’entrata in vigore, in data 13 gennaio 2018, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017, emanato ai sensi del citato articolo 18, sono state definite le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché individuate le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori pubblici.

Nel contempo, l’Istituto ha avanzato alcune richieste di parere ai Ministeri competenti allo scopo di condividere l’orientamento da seguire su specifiche tematiche inerenti la questione in argomento.

In considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e delle indicazioni amministrative e procedurali, con il presente messaggio si intende fornire un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti in materia e delle istruzioni operative diramate, rammentando che la normativa istitutiva del Polo Unico per le visite fiscali ha attribuito all’Istituto una nuova competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del settore pubblico, lasciando invariata la preesistente competenza sui controlli della malattia dei lavoratori privati che non è stata modificata, né ampliata.

2. Categorie di dipendenti pubblici Polo Unico

Per l’individuazione delle categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 75/2017, già declinate nel citato messaggio n. 3265/2017, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti sulla base dei quali si riepilogano le seguenti indicazioni.

La normativa in materia di Polo Unico si applica a:

– tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001). Per Regioni e Province si intendono anche le Regioni e Province a statuto speciale, compresa la Regione Siciliana; l’unica eccezione è costituita dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti e amministrazioni di pertinenza, che risultano esclusi sulla base della relativa normativa locale (cfr. art. 10, comma 10, della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9, che ha modificato la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, con l’inserimento dell’art. 48-bis);

– i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, ma rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 55-septies relativo alla certificazione telematica di malattia (art. 7, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) ovvero il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica, i magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali, gli avvocati e procuratori dello Stato, i docenti e i ricercatori universitari, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

– i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

Restano invece esclusi dall’applicazione della normativa in argomento, alla luce delle valutazioni effettuate e salvo eventuali diverse indicazioni da parte dei Ministeri competenti, le seguenti categorie di soggetti:

a) i dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali;

) la Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale che, come detto, sono oggetto di specifiche norme locali.

Con il citato messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, stante l’esplicita previsione normativa di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, sono stati esclusi anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale non si applica la citata normativa inerente alla certificazione telematica di malattia. Per le suddette categorie di dipendenti pubblici, infatti, sono previste specifiche disposizioni di settore anche in considerazione degli aspetti connessi con la tutela della segretezza e sicurezza nazionale, oltre che delle particolari valutazioni che richiede l’idoneità alla ripresa del lavoro di lavoratori che per attività di servizio detengono armi da fuoco.

Al momento, con specifico riferimento alle citate categorie di dipendenti (Forze armate, Corpi armati dello Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), sono in corso approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti.
In attesa delle indicazioni ministeriali, che saranno fornite all’esito delle verifiche suddette, per i dipendenti in questione è possibile disporre sin d’ora le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; tali visite continueranno a essere a questi ultimi fatturate e il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all’Inps per la gestione del Polo Unico.

L’assenza della certificazione telematica di malattia per le Forze armate ed i Corpi armati dello Stato al momento impedisce la possibilità per l’Istituto di disporre visite mediche di controllo d’ufficio.

Con riferimento a quanto sin qui esposto, sono state effettuate le implementazioni procedurali necessarie per l’individuazione – attraverso la consultazione delle diverse banche dati disponibili – delle amministrazioni pubbliche sopra indicate e dei loro dipendenti interessati dalla normativa in argomento.

3. Budget disponibile

A copertura dei costi relativi all’attività del Polo Unico (per le visite datoriali e per quelle d’ufficio), l’articolo 22 del D.lgs. n. 75/2017 ha assegnato all’Inps l’importo di 35 milioni di euro per l’anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dal 2019.

Per le finalità dell’attività in argomento è stata già comunicata l’istituzione del nuovo capitolo di spesa 3U1210044 (comprendente le due voci “01” – spese per visite mediche richieste dalle Pubbliche Amministrazioni – e “02” – spese per visite mediche disposte d’iniziativa dell’Istituto) ed è stata rappresentata alle Strutture territoriali la necessità di assicurare la corretta gestione dei flussi contabili mediante la regolare e tempestiva assunzione dell’impegno di spesa a fronte delle visite eseguite.

Il costante monitoraggio, mediante gli applicativi informatici dedicati, dell’andamento del budget disponibile – già ripartito ad inizio 2018 tra i dodici mesi dell’anno – consente all’Istituto di impedire il superamento dello stesso, razionalizzando ove necessario l’assegnazione delle visite richieste.
Tale razionalizzazione può, in taluni casi, determinare, per le suddette esigenze di rigoroso controllo delle spese, la mancata effettuazione di alcune delle visite richieste dai datori di lavoro.

4. Modalità per l’abilitazione dei datori di lavoro

In merito alla richiesta di visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro pubblici mediante il Portale dell’Istituto sono già state fornite indicazioni con i citati messaggi n. 3265/2017 e n. 3685/2017, anche in ordine all’individuazione dei soggetti titolati a richiedere l’abilitazione e alle ulteriori modalità di richiesta delle citate credenziali.

Le modalità con cui le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere le credenziali per l’accesso al servizio on line (Richiesta visita medica di controllo) sono contenute nella circolare n. 118 del 12 settembre 2011.

In particolare, la circolare dispone che, in caso di datore di lavoro pubblico, il modulo di richiesta delle credenziali debba essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente.

In proposito, si chiarisce che in base alle predette indicazioni il soggetto titolato ad autorizzare la richiesta di abilitazione in favore dei funzionari individuati è il legale rappresentante, un suo delegato ovvero i soggetti da questi ultimi espressamente incaricati.

Per semplificare le modalità di abilitazione sono stati predisposti due nuovi moduli per la richiesta da parte delle aziende private e degli enti pubblici, denominati SC65 e SC62 e allegati al messaggio n. 3685/2017. Il modello SC65 deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione del datore di lavoro, mentre il modello SC62 deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione presentata direttamente dal dipendente individuato per l’accesso al servizio. In tale ultimo caso, il modulo prevede sia la firma del dipendente che del datore di lavoro (legale rappresentante dell’ente o soggetto da questi delegato o soggetto incaricato) per autorizzazione.

Nel modulo SC62, in presenza di soggetto che sottoscrive la richiesta in argomento in qualità di delegato del legale rappresentante e/o di incaricato come sopra definito, è necessario allegare all’istanza copia del provvedimento di conferimento della delega/incarico. La richiesta ed il ritiro del PIN, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, possono essere effettuati anche con le modalità di seguito esposte (oltre che come già indicato nella citata circolare n. 118/2011):

1. compilazione e sottoscrizione del modello SC65 o SC62;

2. invio a mezzo PEC alla Struttura territorialmente competente del modello compilato e sottoscritto e dei seguenti allegati:

• copia/e del/i documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i;
• copia dell’eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentate qualora l’autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest’ultimo;

3. la Struttura territoriale, dopo aver provveduto all’attivazione del PIN, comunica all’ente richiedente, a mezzo PEC, la disponibilità dello stesso per il ritiro, che può essere effettuato da parte di un soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante e/o suo delegato come sopra previsto;

4. l’operatore Inps, al momento del ritiro, verifica che l’incaricato sia munito di apposita delega al ritiro del PIN e fa sottoscrivere allo stesso una ricevuta di consegna dei PIN ritirati.

Nel caso in cui gli utenti da abilitare abbiano già il PIN (anche se da convertire in PIN dispositivo), per assegnare le abilitazioni richieste, ed eventualmente per convertire il PIN in dispositivo, è sufficiente l’invio tramite PEC dei predetti moduli, con la documentazione allegata, senza la necessità di ritiro del PIN presso la Struttura territoriale.

Le comunicazioni a mezzo PEC saranno accettate solo se provenienti dagli indirizzi PEC delle rispettive amministrazioni richiedenti.

Si fa presente, infine, che i chiarimenti relativi ai soggetti titolati a sottoscrivere le richieste di PIN e di abilitazioni, nonché alle modalità di trasmissione delle richieste e di ritiro dei PIN, sono validi anche per la richiesta di abilitazione delle PP.AA. ai servizi on line di visualizzazione degli attestati di malattia (cfr. la circolare n. 60 del 16 aprile 2010).

5. Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio

La normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori e non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi (malattia figlio, interdizione anticipata per gravidanza, inidoneità temporanea a mansione – accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) operante presso le Autorità sanitarie locali o da commissioni di seconda istanza, accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi connessi con il procedimento giudiziario, ecc.).

Si precisa che eventuali richieste avanzate in maniera impropria da parte dei datori di lavoro per le casistiche sopra richiamate – non trattandosi di malattia comune del lavoratore – comporteranno l’addebito delle spese sostenute per l’istruttoria eseguita e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato.

Sotto altro profilo, nell’ambito della procedura di richiesta di visita medica di controllo, si evidenzia che il corretto inserimento delle informazioni circa la qualificazione del datore di lavoro pubblico, consentendo la corretta gestione del flusso, è di particolare importanza per le successive attività, nonché per evitare l’emissione di fattura (che non è dovuta per le PP.AA. rientranti nel Polo Unico).

L’applicativo, infatti, effettua una prima valutazione in automatico, sulla base dei dati disponibili, per definire se la Pubblica Amministrazione richiedente rientri o meno tra quelle di competenza del Polo Unico. Tuttavia, qualora la procedura non riconoscesse la P.A. richiedente tra quelle del Polo Unico, la stessa ha comunque la possibilità, sempre attraverso l’applicativo, di autocertificare la propria qualità di datore di lavoro pubblico rientrante nell’ambito del Polo Unico.

L’applicativo, inoltre, provvede alla registrazione delle informazioni relative alle PP.AA. che hanno proceduto con l’autocertificazione, anche ai fini di periodiche verifiche sulla correttezza di tali dichiarazioni.

Si precisa che, in fase di inserimento dei dati, il datore di lavoro pubblico non deve più richiedere la visita ambulatoriale nel caso in cui il lavoratore venga trovato assente in occasione dell’accertamento medico legale domiciliare. In tali ipotesi, infatti, l’accertamento ambulatoriale viene disposto d’ufficio al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso (cfr. messaggio n. 4282/2017). Ciò per completare adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva in materia.

Le visite mediche di controllo, come noto, vengono disposte anche d’ufficio dall’Istituto sulla base delle proprie valutazioni effettuate mediante l’ausilio delle procedure informatiche.

Come già comunicato con il messaggio n. 137/2018, gli applicativi in uso presso l’Istituto sono stati, infatti, adattati al fine di acquisire i dati dei certificati telematici dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio. È consentita ai datori di lavoro pubblici, tramite il sito web dell’Inps, la visualizzazione degli esiti sia delle visite richieste tramite Portale sia di quelle d’ufficio eventualmente effettuate nei confronti dei propri dipendenti.

L’applicativo consente ai soggetti opportunamente abilitati, pertanto, di visionare l’esito della visita domiciliare ed eventualmente di quella ambulatoriale collegata, nonché di stampare il riepilogo.

6. Certificati cartacei e giustificativi prodotti dai lavoratori pubblici

Nell’ambito delle attività del Polo Unico, la normativa vigente, come più volte ribadito, attribuisce solo alcune specifiche competenze all’Istituto, mentre permangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni specifici poteri di verifica e valutazione.

A tal proposito, il D.Lgs. n. 75/2017 – apportando modifiche all’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 – fa espresso riferimento alla trattazione da parte dell’Inps dei dati contenuti nella certificazione telematica di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico (art. 55-septies, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), nulla innovando in merito alla gestione della certificazione trasmessa in modalità cartacea, che rimane di competenza delle PP.AA. interessate.

Da ciò deriva che eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) i controlli circa la loro validità. Con riguardo, invece, alla documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare, è già stato precisato con il messaggio n. 4282/2017 che la stessa può essere prodotta all’Inps in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto.

A tal fine, con i messaggi n. 3384/2017 e n. 4282/2017 sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

a. è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza del dipendente dal domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

b. è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale dell’Inps territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.

L’Ufficio medico legale procede con l’annotazione delle valutazioni nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare.

In particolare, nel compilare tale modello, che viene consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale ovvero spedito in un secondo momento al suo domicilio, il medico incaricato deve procedere nel seguente modo.

1. Se il lavoratore produce documentazione di tipo amministrativo o produce documentazione di tipo sanitario dal cui esame non si possa concludere per la giustificabilità dell’assenza (ad esempio, nel caso di visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza) o non produce alcun documento giustificativo, il medico dovrà valorizzare nel suddetto modello il campo “Competenza amministrativa” e inserire nelle note il rinvio al parere della P.A. di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Il datore di lavoro pubblico, infatti, ha l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione, che non sono noti invece all’Inps. Il datore di lavoro, in ogni caso, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, può richiedere, ove ritenuto opportuno, all’Ufficio medico legale competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione.

2. Se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, il medico valorizzerà nel modello il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.
In merito alle modalità di comunicazione di tali informazioni al lavoratore e al datore di lavoro pubblico, in attesa del rilascio in produzione di aggiornamenti procedurali che consentiranno l’invio dell’esito al datore di lavoro del Polo Unico in via automatizzata attraverso il Portale delle aziende, al momento l’informazione perviene al datore di lavoro per il tramite del lavoratore, che gli consegna copia del modello sopra indicato con le relative annotazioni.

Gli Uffici Inps preposti trattengono un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati.

Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’Ufficio medico legale non procede d’ufficio all’esame degli stessi, ma solo a fronte di esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; l’Ufficio medico legale registra, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.

La valutazione degli Uffici medico legali dell’Inps sulle giustificazioni di tipo sanitario può esser presa in considerazione dal datore di lavoro, che è l’unico soggetto competente a giustificare il lavoratore e può tener conto, ai fini del provvedimento da assumere, come sopra già indicato, anche di eventuali altri fatti e atti di cui è a conoscenza.

7. Gestione reperibilità e assenza del lavoratore

L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le vigenti fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si ricorda che l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Come previsto dalla normativa vigente, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.
La comunicazione di eventuali assenze dal domicilio di reperibilità dei propri dipendenti in malattia deve essere effettuata da parte delle PP.AA. con ogni possibile sollecitudine e nelle seguenti modalità:

– inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
– inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;
– rivolgendosi al Contact center.

I canali di comunicazione per le assenze temporanee sono quelli attualmente in uso anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi (cfr. art. 6 del citato decreto n. 206/2017). In tali ipotesi, il dipendente pubblico è tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio il nuovo indirizzo di reperibilità e la P.A., a sua volta, ne dà tempestiva comunicazione all’Inps.

La tempestività delle comunicazioni da parte delle PP.AA. è essenziale per agevolare le Strutture territoriali Inps nella trattazione delle informazioni, soprattutto al fine di escludere la visita in considerazione della comunicazione di assenza. Va comunque tenuto in conto che la copiosità delle informazioni e la necessità di operare manualmente le esclusioni delle visite, in attesa dei programmati sviluppi informatici, potrebbe rendere talvolta difficile registrare per tempo tutte le assenze temporanee e i cambi di domicilio in questione.

8. Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale

Con il messaggio n. 3265/2017 è stato comunicato che l’Istituto non effettua accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’Inail, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 67/1988. In tal senso si è anche recentemente espresso il Dipartimento per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Come già precisato, il D.Lgs. n. 75/2017 – modificativo dell’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, relativo ai controlli sulle assenze per malattia generica – non contiene alcun riferimento all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale, che restano pertanto esclusi dalla competenza dell’Istituto.

L’eventuale diritto del datore di lavoro di richiedere, anche nei casi suddetti, i controlli di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 300/1970, sebbene più volte trattato con interpretazioni diverse nel corso del tempo (cfr. ad esempio le sentenze della Corte di Cassazione n. 1247/2002, n. 15773/2002 e n. 25650/2017) non è mai stato oggetto di specifiche disposizioni normative.

Anche il citato decreto 17 ottobre 2017, n. 206, nell’individuare le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e le fasce di reperibilità con riferimento alla malattia comune, non ha indicato, tra le possibili fattispecie di esonero per il lavoratore dall’obbligo di rispetto delle suddette fasce orarie, gli eventi di infortunio sul lavoro/malattia professionale che, in conformità a quanto previsto dal citato decreto, esulano dall’ambito di competenza dell’Istituto.

Le eventuali visite mediche di controllo che i datori di lavoro dovessero chiedere per i propri dipendenti, per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale, non possono quindi essere disposte per non interferire con l’attività di competenza esclusiva dell’Inail che, consultato sulla questione, ha pienamente condiviso le indicazioni dell’Istituto in materia.

Qualora il datore di lavoro, nel richiedere la visita, non abbia dichiarato in procedura l’eventuale competenza Inail e conseguentemente sia disposta la visita medica di controllo, al datore di lavoro sarà richiesto il rimborso dei costi sostenuti dall’Istituto per l’istruttoria eseguita e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato.

Con riferimento all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale è tuttavia opportuno precisare, per meglio chiarire gli ambiti di competenza dell’Inps, che diverso è il caso in cui un lavoratore abbia avuto un riconoscimento definito e percentualizzato dall’Inail per una menomazione a carattere permanente contratta in occasione di lavoro e allo stesso venga certificata una temporanea incapacità al lavoro per malattia comune, connessa alla menomazione riconosciuta dall’Inail. In tal caso l’esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità interviene solo se l’Inail ha giudicato il pregresso danno biologico pari o superiore al 67%. Tale casistica, infatti, rientra nelle ipotesi generali di esonero per invalidità di cui alla normativa vigente e come tale deve essere opportunamente segnalata dal medico certificatore mediante valorizzazione dell’apposito campo del certificato di malattia.

9. Visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori all’estero

Con riferimento alle visite mediche di controllo richieste dalle PP.AA. nei confronti di lavoratori che si ammalano durante temporanei soggiorni all’estero, l’Istituto ritiene di non poter effettuare visite mediche di controllo domiciliari. Infatti l’articolo 18, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 75/2017 prevede espressamente che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia siano effettuati sul territorio nazionale.
Al riguardo, comunque, anche a fronte delle diverse richieste pervenute dalle PP.AA., è stato chiesto ai Ministeri competenti un parere per le valutazioni nel merito.

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