Una ragazza VFP1 dell’ Esercito , dopo 3 anni viene congedata e tenta la via del concorso in Polizia, ma viene scartata subito dopo il primo esame.
La donna dopo aver prestato servizio nell’Esercito italiano , venne collocata in congedo illimitato. Nel giugno del 2017, qualche giorno prima del congedo, presentò la domanda per il concorso nella Polizia Italiana.
Nell’art. 1, comma 1 del bando, veniva riportato che il concorso era riservato a coloro che “sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato“.
Nell’agosto dello stesso anno, la donna superò la prova scritta, col punteggio di 9,5/10. Dopo alcuni mesi, precisamente nell’ ottobre del 2017, vennero pubblicate le graduatorie dei risultati della prova scritta, e la ragazza apprese di essere stata esclusa con la seguente motivazione:
come da provvedimento in corso di perfezionamento, risulta esclusa dal concorso a 179 posti per allievi agenti della polizia di Stato, in quanto [..] alla data di scadenza della domanda di partecipazione al suindicato concorso risultava nello stato giuridico di “congedato” e non di quello di VFP1 in servizio da almeno sei [mesi, n.d.r.]”.
La donna, esclusa prima dall’Esercito e poi dalla Polizia, impugnò il provvedimento di esclusione, tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Stralcio della sentenza
La controversa vicenda verte sull’annullamento della esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale “in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso”
Osserva il Collegio che l’art. 1, comma 1, lett. b) del bando richiede, per accedere al concorso per 179 posti (poi elevati a 645) riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in aggiunta ai “requisiti di partecipazione”, di essere “in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso”.
Appare chiaro – sostiene il collegio – che la interpretazione della clausola in questione nel senso inteso dall’Amministrazione determina una impossibile partecipazione della ricorrente alla procedura in questione, non essendo da un lato consentito partecipare come VFP1 in servizio (ancorché la stessa al momento di presentazione della propria domanda di partecipazione rivestisse tale stato giuridico) e, dall’altro lato, non potendo partecipare come VFP1 in congedo, essendo stata congedata soltanto 11 giorni dopo l’inoltro della predetta domanda.
Tra l’altro – sostengono i giudici – vi è da osservare che la ricorrente al momento della presentazione della domanda, ossia in data 12.6.2017, risultando ancora in servizio ha correttamente dichiarato tale condizione, non potendo dichiarare un titolo di accesso (congedo) diverso da quello allo stato posseduto; proprio per questo la stessa Amministrazione ha disposto in prima battuta la sua ammissione alle prove scritte, riconoscendo il possesso del titolo di accesso alla procedura ossia l’effettiva posizione di servizio all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso di che trattasi.
Da qui discende la illegittimità della disposta esclusione dalla procedura concorsuale impugnata con ricorso introduttivo.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti, in quanto fondati vanno accolti e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti gravati, per quanto di interesse della ricorrente, con conseguente consolidamento degli effetti dei provvedimenti adottati per il prosieguo della procedura concorsuale, della fase di formazione e di assegnazione di sede e per le conseguenti determinazioni.