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USMIA: RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN GODIMENTO – PRINCIPIO DI IRREVERSIBILITA’ STIPENDIALE –

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L’Unione Sindacale Militari Interforze Associati, sensibilizzata dai suoi Dirigenti della Segreteria scrivente, esprime note di apprezzamento per il lavoro svolto dal Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito a seguito dell’attribuzione dell’assegno personale stipendio e operativa, a favore degli Ufficiali del Ruolo Speciale dell’E.I., vincitori di concorso interno per soli titoli (già Luogotenenti e 1° Luogotenenti) e per titoli ed esami (già Marescialli Capi e Primi Marescialli), oltre che per i Graduati e Sergenti vincitori di concorsi interni straordinari per l’immissione alla nomina di Sergente (riservato ai Graduati “Aiutanti”) e alla nomina di Maresciallo (riservato ai Sergenti Maggiori “Aiutanti”).

Di seguito alcuni riferimenti normativi costituenti l’assegno personale stipendi e operativa:

1. l’art.1780 del D.lgs n.66 del 15/03/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) recita: il “Principio di irreversibilità stipendiale” dove, in caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell’Amministrazione Militare, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale;

2. l’art.4 c.2 del D.P.R. 255/99 riconosce, inoltre, la possibilità di optare per il trascinamento delle indennità fondamentali di impiego operativo (campagna, supercampagna, imbarco, aeronavigazione, volo, controllo del traffico aereo) anche nel caso di percezione di una indennità diversa all’operativa di base, alla quale la normativa pregressa legava il meccanismo del trascinamento. Il diritto di opzione al trattamento economico più favorevole dovrà essere riconosciuto e il servizio prestato nella nuova condizione d’impiego è, in ogni caso, utile per la maturazione delle predette maggiorazioni e per ogni altro beneficio di legge;

3. non ultime le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, di cui al par. 6 lett. e) della circolare  M_D GMIL REG2017 0415063 di Persomil datata 14-07-2017 (Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate) le quali recitano: l’Assegno ad personam (art. 11, comma 6, punti 1 e 2, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, commi 5 e 6, D.lgs. n. 95/2017) è cumulabile con l’Assegno Funzionale (Art. 10, commi 10 e 11, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, D.lgs. n. 95/2017).

Ad ogni buon fine, l’Unione Sindacale Militari Interforze Associati, richiama l’esigenza d’intervento sulla mancata e restante valorizzazione giuridica ed economica  degli stessi Ufficiali del Ruolo Speciale, vincitori di concorso interno per soli titoli riservato ai Luogotenenti, con proposta di correttivi economici ordinamentali, già avanzati con nota del 12 aprile 2022,  che di seguito si riassumono

(link della Richiesta inviata agli Stati Maggiori).

Roma 20 marzo 2023

LA SEGRETERIA GENERALE

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