Con la presente, l’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (USMIA) pone all’attenzione nuovamente la questione critica che riguarda il disallineamento dei Marescialli Capi delle Forze Armate rispetto ai colleghi parigrado dell’Arma dei Carabinieri.
Nel contesto normativo seguito al correttivo al riordino delle carriere pubblicato con il D.lgs. n. 172 del 2019, è emersa una disparità significativa tra i Marescialli Capi delle Forze Armate e quelli dell’Arma dei Carabinieri. Questa disparità è risultata da disposizioni legislative diverse che hanno influenzato il periodo di permanenza richiesto nei gradi intermedi, focalizzandosi in particolare sul grado di Maresciallo Capo.
Mentre per l’Arma dei Carabinieri, il D.lgs. n. 172 del 2019, Art. 2252 bis – promuove i Marescialli Capo al grado di maresciallo maggiore andando in deroga a quanto stabilito dall’art. 1295 (avanzamento a scelta), mentre la situazione delle Forze Armate rimane complessa e differente.
A titolo d’esempio, con l’Art. 2252 bis comma 9-sexies l’Arma dei Carabinieri ha promosso tutti i Marescialli Capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, regime differenti per le altre Forze Armate che hanno continuato a seguire regimi di valutazione per terzi.
I Marescialli Capi dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare hanno subito una penalizzazione che oggi si sta ancora di più evidenziando con la promozione a Luogotente, il 31 dicembre scorso sono andati in valutazione i Primi Marescialli promossi nel 2017, dove mentre per i Marescialli Maggiori C.C. verrà valutato la totalità del corso, nelle altre F.A. ci sarà una disparità di trattamento.
L’USMIA ritiene che tale disallineamento sia ingiustificato e sta causando disparità significative tra il personale militare delle diverse Forze Armate, creando malcontento e penalizzazione sia retributiva odierna che futura, nel momento del congedo e del passaggio al regime pensionistico, nonché sta togliendo al personale interessato la possibilità di impieghi diversi che sovente nella nostra amministrazione sono legati al grado. Non meno importante va espresso l’incolmabile danno economico di ottenere anni prima una promozione e dunque un aumento stipendiale a favore del benessere familiare e dell’impiego superiore di responsabilità dei militari interessati.
Pertanto, in seguito alla nostra richiesta presentata al Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa in data 6 novembre 2023, la quale ha ricevuto una risposta poco incoraggiante in data 22 dicembre 2023 per i nostri Marescialli Capi, USMIA acclarandosi ad oggi un concreta disarmonia economico e professionale d’impiego, parte fondante del principio di equiordinazione dettato nei principi dal legislatore, ha inviato la documentazione al nostro studio legale al fine di verificare se siano presenti i presupposti per avanzare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
TABELLA ESPLICATIVA DEI CORSI INTERESSANTI | |
Riferimento normativo dal Art.2252-bis | Riguarda i Marescialli Capi e gradi corrispondenti |
Art.2252-bis Comma 4 | che al 1° gennaio 2017 avevano maturato 7 anni di anzianità nel grado. |
Art.2252-bis 9-quarter | in valutazione il 31 dicembre 2019. |
Art.2252-bis 9-quinques | con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012. |
Art.2252-bis 9-sexies | con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. |
Art.2252-bis 9-septies | con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018 |
La SEGRETERIA Generale