Penalizzato il personale VFP4 che transita in SPE con l’esclusione nel computo del punteggio i permessi inclusi dalle 150 ore dedicate allo studio.
Per errate interpretazioni delle norme che prevedono al concessione dei permessi studio tale personale si trova nella condizione di essere particolarmente penalizzato, osservando le varie norme si riscontra che le ore di Studio rientrano nella fattispecie del congedo per la formazione.
Invero, il computo delle 150 ore non dovrebbero essere escluse dal calcolo per il punteggio. Per tanto USAMI Aeronautica interviene presso le sedi competenti evidenziando appunto le fonti normative e richiedendo un intervento urgente per risolvere la problematica.
Oggetto: Penalizzazione per il personale VFP4 che transita in Servizio Permanente – ingiusta esclusione delle 150 ore di permesso studio dal computo del servizio utile per il punteggio – richiesta di intervento urgente.
Il bando per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate per il 2024 (M_D AB05933 REG2024 0079203 2024-02-06) classifica le 150 ore di permesso studio come licenza straordinaria, in tal modo sottraendole dal computo dei giorni di presenza ai fini del punteggio finale (v. allegato E del bando).
Di conseguenza, il personale volontario che nel periodo di servizio si sia dedicato all’elevamento culturale viene di fatto penalizzato nel punteggio finale.
Tuttavia, questa Organizzazione Sindacale ritiene che le ore di permesso studio non possano essere assimilate alla licenza straordinaria per ragioni di ordine normativo.
Infatti, la direttiva sullo Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata – 2^ Ed. 2015 (M_D GMIL 0487885 04-08-2015) distingue i due istituti e nel paragrafo relativo alle licenze straordinarie non include le ore di studio (cfr. par. f).
Deve inoltre osservarsi che la disciplina codicistica dei volontari in ferma prefissa riporta un elenco delle licenze straordinarie che, per un verso, esclude le ore di permesso studio (v. art. 1503 c.o.m.), per altro verso precisa che “…La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni recate dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195” (art 1503).
Di talché, analizzando le fonti contrattuali discendenti dalle procedure di cui al D.lgs. 195/1995, le 150 ore di studio non sono mai classificate come licenza straordinaria (art. 13 DPR 394/1995) ma come congedo per la formazione (art. 18 DPR 304/1995 e 13 DPR 255/1999).
Devono considerarsi, infine, le ragioni di equità e giustizia che si richiamano all’interesse dell’Amministrazione militare sotteso alla ratio normativa degli articoli 1504 e 1832 del c.o.m. che mira a favorire l’elevazione e l’aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata, rendendo illogica qualsivoglia penalizzazione nel concorso in argomento, per coloro abbiano fruito del diritto allo studio.
Voglia pertanto l’invocata Direzione Generale per il Personale Militare intervenire urgentemente, a partire dal concorso richiamato in oggetto, affinché anche le ore/giorni di permesso studio fruite dagli interessati siano considerate come sevizio prestato ai fini del computo del punteggio.
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