Usami: La storia infinita dei recuperi eccedenza

Potremmo dire ancora una volta, ci risiamo. Infatti, USAMI Aeronautica ritorna sull’argomento dei recuperi eccedenza, questa volta per evidenziare come la norma interna si discosti da quella contrattuale creando interpretazioni ad uso e consumo dei Comandanti poi con scelte che ricadono sulle aspettative del personale.

Parliamo del diritto del personale alla fruizione dei recuperi compensativi per le licenze da godere all’estero e in ambito nazionale e della richiesta di modifiche della direttiva SMA ORD 11.

USAMI Aeronautica scrive al Capo di SMA appunto per evidenziare come la nota 27 della SMA ORD 11 vada in contrasto con il recepimento del provvedimento di concertazione del 1995. L’intervento è teso a chiarire una volta per tutte la questione e chiedere la variazione della direttiva in modo che in futuro non ci siano ulteriori equivoci interpretativi e di concessione della licenza.

Roma, 16/10/2023

Al Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica

V.le dell’Università, 4 00186 = ROMA =

 

Oggetto: diritto del personale alla fruizione dei recuperi compensativi per le licenze da godere all’estero e in ambito nazionale – richiesta di modifiche della direttiva SMA ORD 11. Ill.mo Sig. Capo di Stato Maggiore

Le rappresentiamo che in numerosi reparti della F.A. vengono negate le ore di recupero compensativo fruite come licenza per l’estero, finanche quando sono cumulate con la licenza ordinaria.

Questa O.S. ha appreso che nel negare il diritto in argomento i Comandi periferici si richiamano alla disposizione riportata nella nota n. 27 citata nella direttiva S.M.A. ORD 11 paragrafo 4b, che riporta una norma chiaramente contrastante con l’articolo 10, comma 7, del D.P.R. 394/1995 “Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)”.

La direttiva di Forza Armata si manifesta peraltro contraddittoria poiché per un verso si richiama alla precitata fonte contrattuale, disponendo che “le ore di recupero compensativo sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili e combinabili” (par. 4b lettera b), mentre con le note n. 24 e n. 27 (par. 4 b) determina diverse discipline per i due istituti, ponendo limiti al cumulo delle ore da recuperare con la licenza ordinaria e alla loro fruizione all’estero.

Peraltro, deve osservarsi che l’applicativo usato in F.A. per la gestione delle licenze e permessi (PERSEO3), in coerenza con il precitato articolo 10 comma 7, permette di richiedere un giorno di recupero eccedenze per l’estero, anche qualora in cumulo con la licenza ordinaria.

Per quanto sopra, la scrivente O.S. chiede alla S.V. un Suo autorevole intervento finalizzato ad eliminare la nota 27 della direttiva S.M.A. ORD 11 poiché tale commento limita l’applicazione delle norme contrattuali relativamente ai recuperi compensativi che, alla pari della licenza ordinaria, possono essere fruiti anche all’estero e, ugualmente, in cumulo con la medesima licenza.

Si coglie l’occasione, infine, per chiedere la revisione altresì della nota n. 24 (par. 4 b S.M.A. ORD 11) poiché tale riferimento, trattando i recuperi compensativi fruiti in ambito nazionale il venerdì unitamente alla licenza ordinaria, introduce il concetto di “eccessiva frammentazione della licenza” con una formulazione che conduce alla negazione, ovvero limitazione numerica, del cumulo recupero eccedenze-licenza ordinaria, mentre la fruizione di tali istituti, singolarmente o in cumulo, dovrebbe essere condizionata dalle sole comprovate esigenze di sevizio (questione peraltro già trattata da questa O.S. cfr. risposta SMA UCAG M_D.ARM001.REG2023.0079643 del 10/08/2023).

U.S.A.MI. Aeronautica si rende in ogni caso disponibile per qualsivoglia confronto e/o chiarimento.

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