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Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio

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La recente Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. “Milleproroghe”), ha modificato il  del termine31 marzo 2021 degli istituti straordinari connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, quali

  lavoro agile

 temporanea dispensa dal servizio

 malattia, quarantena, permanenza domiciliare

Suddetto termine, è stato posticipato al 30 aprile 2021. 

LAVORO AGILE

a. A seguito della suddetta proroga al 30 aprile 2021, sono differite alla medesima data le disposizioni applicative riguardanti l’istituto del lavoro agile (di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020), diramate con la circolare a seguito f., paragrafo 2..

b. In base al disposto di cui all’art. 15 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Sostegni”), le disposizioni riguardanti i lavoratori fragili, impartite con la circolare a seguito g., paragrafo 4., sono prorogate al 30 giugno 2021.

c. Come disposto al successivo paragrafo 3., sottoparagrafo a., il militare può svolgere l’attività lavorativa in modalità agile alle condizioni ivi descritte.

LAVORO AGILE E CONGEDO AL 50% PER I GENITORI

a. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, fino al 30 giugno 2021, il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

 della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

 dell’infezione da COVID-19 del figlio;

 della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

b. Nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può chiedere di essere collocato in congedo qualora ricorra una delle motivazioni indicate al precedente sottoparagrafo a..

Il medesimo beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per tali periodi di congedo, in luogo della retribuzione, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLGS 151/2001.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. c. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ricorrendo le condizioni di cui al precedente sottoparagrafo b., ha diritto di chiedere un congedo senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa.

d. La norma specifica che:

 per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai precedenti sottoparagrafi b. e c. oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dei medesimi congedi o del bonus di cui al successivo paragrafo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure;

 gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del DLGS 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore della norma (13 marzo 2021), durante la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, l’infezione da COVID-19 del figlio o la quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel suddetto congedo con diritto all’indennità al 50% e non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.

BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING

a. In virtù di quanto previsto dal citato art. 2 del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, alcune categorie di lavoratori hanno la possibilità di chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli conviventi minori di 14 anni, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di infezione da COVID-19 del figlio o di quarantena del medesimo.

b. Il suddetto beneficio, ove ne ricorrano i presupposti, può essere riconosciuto al personale militare impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tramite domanda presentata direttamente dall’interessato sui canali telematici dell’INPS e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal medesimo Istituto.

VACCINAZIONI

a. Nell’evidenziare che la sottoposizione a vaccino avviene su base volontaria, è necessario che ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri, nell’ambito della campagna di profilassi vaccinale anti COVID-19 della Difesa, intraprenda ogni utile iniziativa volta a vaccinare il maggior numero di militari, programmandone la somministrazione durante l’orario di servizio.

b. Il personale militare che, invece, decida di sottoporsi al vaccino autonomamente, qualora ciò avvenga durante l’orario lavorativo, soggiacerà alle disposizioni di cui al paragrafo 3., lettera b. (recante “Visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici”) della circolare di questa Direzione Generale n. M_D GMIL REG2018 0298279 del 23 maggio 2018, ovvero:

 permessi brevi (di cui agli art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 10 del D.P.R. n. 40/2018), qualora l’assenza sia di durata inferiore o pari alla metà dell’orario di servizio giornaliero;

 licenza straordinaria per gravi motivi, per assenze di durata superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero.

c. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’eventuale insorgenza di condizioni invalidanti a seguito della somministrazione del vaccino sarà trattata applicando l’istituto di cui all’art. 87, comma 7 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (licenza straordinaria non computabile nel limite previsto), quale misura strettamente connessa al contrasto dell’emergenza in atto.

ABROGAZIONI

Le circolari n. M_D GMIL REG2020 0326805 del 28 agosto 2020 e n. M_D GMIL REG2020 0504549 del 31 dicembre 2020 sono abrogate. Per visualizzare e/o scaricare la Circolare integrale del Ministero della Difesa, clicca QUI

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