Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio

Persomil lo scorso 11 gennaio 2020 ha reso nota la Circolare disciplina ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio.

Recenti provvedimenti normativi – si apprende dalla circolare –  hanno modificato il quadro applicativo di taluni istituti straordinari, talché risulta necessario fornire i seguenti aggiornamenti.

 L’art. 19 del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. “Milleproroghe”) ha stabilito che i termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell’allegato al medesimo decreto “sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

Ciò posto, relativamente ai sottonotati istituti, il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 è prorogato, al momento, fino al 31 gennaio 2021 (data di scadenza, ad oggi, dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2020):

 lavoro agile, di cui alla circolare a seguito f., paragrafo 2.;

 temporanea dispensa dal servizio, di cui alla circolare a seguito f., paragrafo 3.;

 malattia, quarantena, permanenza domiciliare, di cui alla circolare a seguito f., paragrafo 3..

Inoltre, in virtù di quanto contemplato dal Decreto 23 dicembre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, le disposizioni relative agli istituti di cui alla circolare a seguito g.,
paragrafo 2. (lavoro agile) e paragrafo 4. (assenza per accertamenti sanitari per COVID-19) sono prorogate fino al 31 gennaio 2021.

Infine, l’art. 1, comma 481 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha disposto che le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto-Legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano dal 1°gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

In particolare, durante il suddetto periodo, il militare in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante nei suoi confronti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i militari in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n.104/1992, svolgerà di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

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