Illegittimità costituzionale della norma che esclude la proroga utile al calcolo della maggiorazione RIA (Retribuzione Indivuduale di Anzianità)
Con sentenza n. 4/2024 la Corte Costituzionale ha chiarito che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA non si ferma al 31 dicembre 1990, come stabilito dalla legge 388/2000, ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993 in base al D.L. n.384 del 1992.
La Consulta dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», mette fine ad una controversia giuridica durata più di venti anni, riconoscendo il diritto agli aumenti legati all’anzianità di servizio che dovranno essere percepiti anche dal 1991 al 1993.
I dipendenti che tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 hanno maturato 5, 10 o 20 anni di servizio attraverso il ricalcolo dell’anzianità maturata otterranno la rideterminazione della maggiorazione RIA con ulteriori conseguenti effetti sulla pensione e sul TFS.
Alla luce di quanto sopra succintamente esposto, chiediamo quale orientamento stia valutando di adottare Codesto Dipartimento di P.S. nei confronti dei Lavoratori di categoria e di coloro attualmente in quiescenza in relazione ai complessi procedimenti contabili da utilizzare.
Il Segretario Generale Uil Polizia Vittorio COSTANTINI
Il Segretario Generale Sdp Annibale FALCO
Il Segretario Generale ADP Gaspare MAIORANA