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Ufficiali delle ffaa. Proroga di 18 mesi della corresponsione dell’indennità supplementare

https://varesepress.info/lavoro/italia/carabinieri-non-pagate-2.500.000-ore-di-straordinari.html

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Proroga di 18 mesi della corresponsione dell’indennità supplementare, di cui all’articolo 1914, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare.

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento militare”, di seguito “Codice”, libro VIII, titolo V, in materia di trattamento previdenziale integrativo e, in particolare, l’articolo 1914, che al comma 4 prevede che: 1) l’indennità supplementare è ordinariamente corrisposta all’atto della cessazione dal servizio;

Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione della Cassa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione della citata indennità supplementare può essere differito fino a ventiquattro mesi;

Su proposta del  Consiglio di amministrazione della Cassa, datata 22 giugno 2023, sulla base di una relazione illustrativa e tecnico- finanziaria, è stata rappresentata la necessità di un differimento di almeno 18 mesi per la corresponsione dell’indennità supplementare dalla data di cessazione dal servizio del personale militare avente diritto appartenente alla categoria degli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri.

Il differimento di 18 mesi per la liquidazione dell’indennità supplementare consentirebbe di:

a) governare il processo di riforma in modo maggiormente ordinato ed .economicamente bilanciato;

b) smaltire l’arretrato di liquidazioni a favore del personale dei fondi ufficiali ‘ cessato dal servizio con diritto a pensione, ma con diritto alla liquidazione secondo differenti tempistiche definite dalla previgente normativa (da 2 a 4 anni a seconda del fondo ufficiali)

c) procedere alla liquidazione delle indennità  supplementari con effetto retroattivo al 2010 a favore del personale ufficiale, sottufficiale e sovrintendenti/appuntati dell’Arma dei carabinieri cessati dal servizio senza diritto a pensione (cd. ex. non diritto)

A decorrere dalla data del decreto e fino al 31 dicembre 2024, agli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, il termine per la corresponsione dell’indennità supplementare, di cui all’articolo 1914, comma 4, del Codice, è differito di diciotto mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Cassa, tramite il proprio sito istituzionale, informa gli aventi diritto del differimento di cui all’articolo 1, indicando la data a decorrere dalla quale l’indennità supplementare è corrisposta.

DECRETO INTEGRALE

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