Assegnazione temporanea dei genitori con figli fino a 3 anni di età dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Art.42 bis del D.lgs.n.151/2001.
Con ordinanza del Consiglio di Stato n.8335/2023, depositata in data 14/11/2023, il collegio adito ha accolto l’istanza cautelare volta all’annullamento e alla riforma dell’ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta, incidentalmente, nel giudizio ordinario al T.A.R., instaurato per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di trasferimento proposta, ex art. Art.42 bis del D.lgs.n.151/2001, a tutela del diritto alla genitorialità di un nostro iscritto.
Il ricorrente, assistito dall’Ufficio legale USIF e dall’Avv. Alessandro Cassiani, ha ottenuto un’importante pronuncia contenente i seguenti principi di massima:
ai sensi dell’art. 45, co. 31-bis, del d.lgs. n. 95 del 2017, per gli appartenenti alle Forze di polizia o all’Amministrazione della difesa, il diniego del trasferimento «è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio» (e non limitato a «casi o esigenze eccezionali», come per gli altri dipendenti pubblici);
come già affermato, la norma esige che «alla base dei dinieghi delle Amministrazioni vi siano istruttorie serie e non preconcette, destinate a sfociare in valutazioni effettive e accurate, riferite sia agli uffici di appartenenza e di destinazione che alla fungibilità o meno della professionalità del richiedente, di cui ci si vede costretti a privarsi, seppure temporaneamente» (sent. n. 7725 del 2023);
Pertanto il collegio ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza cautelare proposta in primo grado per la sospensione dell’efficacia del diniego e l’assegnazione immediata dell’appellante in una delle sedi, da questi indicate, nella domanda di assegnazione temporanea.
USIF formula i migliori auguri al collega iscritto che, da oggi in poi, avrà molto più tempo da dedicare all’assistenza del figlio minore.
#USIFNOICONVOI
VINCENZO PISCOZZO Segretario Generale
DAVIDE SERA Responsabile Ufficio Legale e Contenzioso