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Trattamento economico Forze Armate: Nuova Circolare e tabelle

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Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate relativo triennio normativo ed economico 2019 – 2021. Trattamento economico.

Seguito: f.n. M_D GMIL REG2018 0272050 in data 3 maggio 2018. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1.PREMESSA

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 126 del 31 maggio 2022, supplemento ordinario n. 21, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto. In aderenza a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, detto provvedimento normativo si applica al personale militare dell’Esercito, della Marina, incluse le Capitanerie di Porto, e dell’Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti (art. 627, comma 2 lett. a) e b) e comma 3) e del personale volontario non in servizio permanente, fatti salvi i correlati effetti indotti sui trattamenti corrisposti al personale in ferma prefissata e in ausiliaria. La concertazione in esame ha valenza per il periodo riferito agli anni dal 2019 al 2021 e, dopo un periodo di tre mesi, dalla scadenza dello stesso, si dovrà procedere all’attribuzione, nei riguardi del personale interessato, di un elemento provvisorio della retribuzione nelle modalità previste dall’art. 1, comma 2.

Gli importi sono definiti nei limiti di cui all’art. 1, comma 609 della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Ciò premesso, con la presente circolare si riportano, nel prosieguo, le disposizioni di dettaglio inerenti ai miglioramenti economici introdotti. Al riguardo, si precisa che tutti gli importi di cui alla presente circolare sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO Nuovi parametri stipendiali – art. 2 commi 1 – 2 – 3 (Fissazione del nuovo punto parametrale) Il valore del punto parametrale di cui all’art. 2 del D. Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. l5 marzo 2018, n. 40, è stato determinato come di seguito specificato:  dal 1°gennaio 2019 è fissato in euro 179,30 annui lordi. I correlati importi stipendiali che ne discendono sono quelli riportati in tabella 1 in allegato “B”;  dal 1° gennaio 2020, è fissato in euro 179,50 annui lordi. I correlati importi stipendiali che ne discendono sono quelli riportati in tabella 2 in allegato “C”;  dal l° gennaio 2021 è fissato in euro 183,15 annui lordi. I correlati importi stipendiali che ne discendono sono quelli riportati in tabella 3 in allegato “D”. Le modifiche del punto parametrale di cui ai precedenti alinea determinano, altresì, l’incremento della retribuzione base per il personale volontario in ferma prefissata (ex art. 1791 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e degli allievi di scuole e accademie militari (ex art. 1798 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). Gli importi spettanti sono quelli riportati in tabella 4 in allegato “E”. Resta invariata l’attribuzione del trattamento economico superiore al Maresciallo Capo (e gradi corrispondenti) previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193. I valori stipendiali come sopra determinati assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione come quantificato nella circolare citata a seguito. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del provvedimento in questione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull’assegno alimentare e negli altri casi previsti secondo la normativa in vigore. Effetti dei nuovi stipendi – art. 3 (Efficacia e modalità di attribuzione delle nuove misure stipendiali) L’art. 3 individua gli istituti economico/previdenziali sui quali hanno effetto le nuove misure stipendiali. La previsione, inoltre, rinvia all’art. 172 della L. 11 luglio 1980, n. 312 per quanto concerne la liquidazione in via provvisoria e salvo conguaglio dei nuovi trattamenti economici. Importo aggiuntivo pensionabile – art. 4 (Rideterminazione importo aggiuntivo pensionabile) A decorrere dal l° febbraio 2021, le misure dell’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’art. 4, comma 1, del citato D.P.R. l5 marzo 2018, n. 40 e di cui all’art. l0, comma 7 bis del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, sono state rideterminate come riportato nella tabella 5 posta in allegato “F”. Assegno funzionale – art. 5 (Incremento assegno funzionale) A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell’assegno funzionale, di cui all’art. 8, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 per il personale che riveste il grado di Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo dopo 4 anni dall’attribuzione della qualifica speciale e Caporal Maggiore Capo scelto dopo 4 anni dall’attribuzione della qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui. L’incremento della misura annua produce effetti anche sulla tredicesima mensilità.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE

Importi una tantum – art. 6 (Elemento retributivo accessorio) L’art. 6 stabilisce, per gli anni 2019, 2020 e 2021, la corresponsione di un elemento retributivo accessorio una tantum, in relazione ai mesi di servizio prestato. Le misure annue, di medesimo importo per tutto il personale delle Forze Armate, a prescindere da ruolo e grado rivestito, sono riportate nella seguente tabella:

2019             2020          2021

€ 17,39       € 278,45     € 54,76

Ai sensi del comma 2, l’una tantum:  viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, in ragione di 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile;

 non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali – art. 7 (Incremento delle risorse destinate al Fondo e modalità di attribuzione dei compensi)

Al fine di valorizzare l’attività svolta dal personale, a decorrere dal 2022, le risorse destinate al Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’art. 5 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 sono incrementate di euro 4.223.055 (esclusi oneri contributivi e IRAP a carico dello Stato). I relativi compensi hanno lo scopo di:  fronteggiare particolari situazioni di servizio;

 incentivare l’impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici (la voce è stata integrata con l’inserimento delle attività operative);

 compensare l’incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;

 compensare l’impiego in compiti o incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio (novità introdotta rispetto al quadro normativo previgente);

 compensare la presenza qualificata (novità introdotta rispetto al quadro normativo previgente, per il personale sottoposto a obblighi di permanenza o reperibilità). L’art. 7, pertanto:

 integra l’elenco delle finalità che gli emolumenti vanno a retribuire;

 dispone che, in sede di determinazione dei criteri, potranno essere prese in considerazione tutte o solo una parte delle singole voci al fine di stabilire la corretta destinazione e utilizzazione delle risorse (secondo le modalità previste dal succitato art. 5 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171).

Le risorse non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo. Lavoro straordinario – art. 8 (Rideterminazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario)

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono rideterminate le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo, notturno festivo) fissate dall’art. 6 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 in relazione agli aumenti stipendiali disposti dall’art. 2 del decreto (tabella 6 in allegato “G”).

Compenso forfetario di impiego e di guardia – art. 9 (Rideterminazione degli importi dei compensi forfetari di impiego e di guardia) A decorrere dal 1° gennaio 2021, sono rideterminate le misure dei compensi forfetari di impiego e di guardia in relazione agli aumenti stipendiali disposti dall’art. 2 del presente decreto (tabelle 7 e 8 in allegato “H”).

Trattamento di missione – art. 10 Comma 1 (Incremento della diaria di missione giornaliera e modifica degli importi e delle modalità di rimborso dei pasti) Il comma 1:

 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da euro 20,45 a euro 24,00 l’indennità giornaliera di missione di cui all’art. 1, comma 1, della L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. La modifica produce effetti anche sull’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86, con pari decorrenza. I nuovi valori si applicano a far data dal 1° gennaio 2022 anche in riferimento alle competenze in corso di liquidazione;

 equipara gli importi massimi tra personale dirigente e non dirigente, prevedendo per le missioni di durata: a) pari o superiore alle 8 ore (ma non alle 12 ore), il rimborso delle spese documentate di un pasto nel limite di euro 30,55; b) superiore alle 12 ore, un rimborso delle spese documentate per la fruizione dei pasti pari ad euro 30,55 per un pasto ed euro 61,10 per due pasti;

 estende gli stessi limiti di rimborso anche al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa;

 consente il rimborso del documento fiscale (anche nella modalità di scontrino fiscale) con dicitura “pasto completo”. Comma 2 (Riconoscimento dell’indennità di missione al personale delle “musiche d’ordinanza”) Il comma 2, in analogia a quanto previsto per i componenti delle bande musicali, estende il trattamento di missione (in luogo dell’indennità supplementare di marcia di cui all’art. 8 della L. 23 marzo 1983, n. 78) al personale delle “musiche d’ordinanza/fanfare” comandato di servizio anche in contingenti superiori alle dieci unità. Orario di lavoro – art. 11 Comma 1 (Rideterminazione dell’importo giornaliero dell’indennità di compensazione) A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, il comma 1, prevede l’incremento da euro 8,00 a euro 12,00 dell’importo giornaliero dell’indennità di compensazione, di cui all’art. 13, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, erogata in favore del personale che, per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio, sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, fermo restando il diritto al recupero della giornata festiva non goduta. Comma 2 (Nuova indennità di prontezza operativa)

Il comma 2 istituisce, in favore del personale militare dell’Esercito Italiano, un’indennità di “prontezza operativa” finalizzata a compensare la disponibilità ad essere impiegato oltre il normale orario di servizio per l’espletamento di specifici compiti previsti da disposizioni di legge e caratterizzati da tempestività e immediatezza. In virtù di queste peculiarità, l’istituto è caratterizzato da alcune limitazioni temporali, sia giornaliere che mensili, e non è cumulabile con l’emolumento erogato al personale comandato di reperibilità. La predetta indennità:

 spetta al personale militare dell’Esercito Italiano tenuto ad assicurare la propria disponibilità per l’impiego, al termine del normale orario di servizio e in virtù dei compiti assegnati da disposizioni di legge. A questo proposito, lo Stato Maggiore dell’Esercito (o l’Alto Comando delegato) individua i nuclei di ricognizione -con competenza areale, di massima provinciale- e gli assetti di livello plotone, nell’ambito dei reggimenti genio, per un massimo di 600 unità impiegabili giornalmente;

 comporta l’obbligo di rientrare nella sede di servizio, a seconda delle esigenze operative e, comunque, entro un tempo massimo di 6 ore dalla chiamata;

 può essere utilizzata per fronteggiare esigenze di almeno 12 ore consecutive e per un massimo di 12 giornate feriali e 2 festive al mese.

 è corrisposta nella misura di euro 8,00 per ciascun turno giornaliero. L’emolumento non è cumulabile con l’indennità di reperibilità di cui all’art. 14, comma 7 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52. Comma 3 (Riconoscimento al personale militare “in drappello” delle ore di straordinario effettuate in viaggio) Il comma 3 riconosce le ore di viaggio effettuate oltre il normale orario di servizio dal personale militare impiegato ex art. 8 della L. 23 marzo 1983, n. 78 (fuori dalla ordinaria sede di servizio in drappelli di almeno 10 uomini) quale attività da remunerare con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di lavoro straordinario, in via prioritaria con il relativo compenso ovvero, in natura, mediante recupero compensativo.

Il riconoscimento del beneficio termina con lo scioglimento del drappello. Comma 4 (Recupero della giornata festiva in caso di servizio isolato svolto in viaggio) Il comma 4 sostituisce l’art. 13, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, prevedendo, tra l’altro, il recupero dell’intera giornata festiva, a prescindere dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa, allorquando il personale sia impiegato in servizio isolato, ancorché svolto esclusivamente in viaggio. Indennità di rischio (art. 12) (Incremento delle indennità giornaliere di rischio) A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui all’art. 1 (per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all’incolumità personale) e alla tabella C (per gli operatori subacquei) del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella 9 in allegato “I”.

Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennità (art. 13). A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l’art. 13 introduce nuove indennità operative fondamentali e supplementari e, nel contempo, incrementa gli importi di alcuni emolumenti già esistenti. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste nel decreto, trovano applicazione i principi contenuti nella L. 23 marzo 1983, n. 78 e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 17 concernenti il regime di cumulabilità/incumulabilità e di sospensione delle indennità operative.

Nella tabella 10 in allegato “L” si riportano le nuove percentuali delle indennità (con le relative misure spettanti a titolo di trascinamento) per effetto delle modifiche apportate dai commi 1, 2, 10, 11 e 20 del presente articolo. Commi 1 e 2 (Incremento dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna) I commi 1 e 2 incrementano l’indennità di impiego operativo per reparti di “campagna” ex art. 3, comma 1 della L. 23 marzo 1983, n. 78 e art. 9, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 con un aumento dal 125 al 140 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Comma 3 (Incremento dell’indennità supplementare per incursori/operatori subacquei) Il comma 3 eleva dal 180 al 190 per cento la misura dell’indennità supplementare di cui all’art. 9, comma 2, primo periodo, della L. 23 marzo 1983, n. 78 corrisposta al personale militare:

 in possesso del brevetto di “incursore” od “operatore subacqueo”;

 in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori Al riguardo, tenuto conto della precisazione contenuta nella relazione di accompagnamento, si evidenzia che l’indennità giornaliera di cui all’art. 9, comma 2, secondo periodo della citata L. 23 marzo 1983, n. 78, corrisposta al personale non in possesso del brevetto, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, resta invariata nella misura del 180 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Comma 4 (Incremento dell’indennità supplementare mensile per acquisitori di obiettivi/ranger) Il comma 4, incrementa dal 20 al 170 per cento l’indennità supplementare mensile di cui all’art. 9, comma 6 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, in favore del personale militare:

 in possesso del brevetto di “acquisitore obiettivi” e in servizio presso il 185° Reggimento Paracadutisti “Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi”;

 in possesso del brevetto di “ranger” e in servizio presso il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti;

 in possesso del brevetto di “acquisitore obiettivi” o di “ranger” e in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali. Le disposizioni di cui al summenzionato art. 9, comma 6 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, sono modificate con la previsione che la corresponsione dell’indennità sia subordinata al possesso di brevetto, risultando non più sufficiente il conseguimento della qualifica. Al riguardo, si precisa che l’indennità giornaliera di cui all’art. 9, comma 7 del citato D.P.R. n. 52/2009, resta invariata nella misura del 20 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Comma 5 (Estensione indennità supplementare per operatori di Forze Speciali)

Il comma 5, in aggiunta agli incrementi di cui ai commi 3 e 4, prevede che l’indennità supplementare per operatori di Forze Speciali, prima corrisposta solo agli “incursori” (art. 6, comma 5 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171), sia ora destinata anche agli “acquisitori di obiettivi” e “ranger”. Il predetto emolumento spetta, pertanto, al personale militare:

 in possesso del brevetto militare di “incursore”, di “acquisitore obiettivi” o di “ranger”;

 in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze Speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa;

 nella misura mensile di euro 120,00. Comma 6 (Mantenimento delle indennità supplementari per incursori subacquei e per acquisitori di obiettivi/ranger in caso di impiego presso altri Comandi) Il comma 6 prevede che il personale in possesso del brevetto di “incursore”, “acquisitore obiettivi” o di “ranger”, conservi le indennità supplementari di cui all’art. 9, comma 2 della L. 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all’art. 9, comma 6 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai precedenti commi 3 e 4, anche quando sia impiegato, per finalità e in operazioni/esercitazioni che richiedano l’espletamento delle attività tipiche delle Forze Speciali, presso altri Comandi ed unità operative delle Forze Armate ovvero presso altre amministrazioni. Comma 7 (Incremento dell’indennità supplementare anfibia per il personale militare in possesso di abilitazione anfibia ed estensione a tutto il personale inserito nel progetto Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare).

Il comma 7 (al pari dei successivi commi 8 e 9) reca interventi di modifica dell’art. 9, comma 8 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 in tema di indennità supplementare per truppe da sbarco o unità anfibie, disciplinata originariamente dall’art. 9, comma 1 della L. 23 marzo 1983, n. 78. L’emolumento era inizialmente corrisposto, nella misura del 60 per cento, al personale in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. Successivamente, è stato esteso anche al personale in servizio presso unità di fanteria con capacità anfibia, differenziando le misure percentuali tra personale munito di abilitazione mensile (40% dell’operativa di base) e personale non abilitato (60% dell’operativa di base, corrisposta solo per i giorni di effettiva partecipazione ad operazioni/esercitazioni).

Il comma 7 incrementa dal 40 al 70 per cento la sopra citata indennità supplementare mensile in favore di tutto il personale in possesso di abilitazione anfibia (rilasciata dalla Marina Militare) e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie. In tal senso, viene estesa a tutto il personale impiegato presso le unità con capacità anfibia (inserite nel progetto Capacità Nazionale di Proiezione del Mare) e non più alle sole unità di fanteria con capacità anfibia.

L’indennità compete, pertanto, al personale militare:

 in possesso di abilitazione anfibia;

 in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie;

 nella misura mensile del 70 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Comma 8 (Nuova indennità supplementare anfibia “Alfa”)

Il comma 8 istituisce un’indennità supplementare mensile da corrispondere al personale militare il quale, dopo aver superato uno specifico corso di addestramento al fine di acquisire le capacità tecniche/tattiche di base necessarie ad operare in ambito anfibio, ha conseguito la qualificazione anfibia “Alfa”. L’indennità è, quindi, attribuita:

 al personale militare in possesso di qualifica anfibia “Alfa”, propedeutica alla successiva abilitazione (rilasciata dalla Marina Militare);

 in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie;

 nella misura mensile del 40 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Comma 9 (Indennità supplementare anfibia per il personale militare non in possesso di abilitazione anfibia/qualifica anfibia “Alfa”) Il comma 9, modificando i contenuti del previgente art. 9, comma 8 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, elimina il riferimento alle unità di fanteria con capacità anfibia ed estende l’indennità supplementare anfibia (60 per cento dell’indennità di impiego operativo di base) a tutto il personale militare non in possesso di abilitazione anfibia ma in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. L’indennità, dunque, compete al personale militare:

 non in possesso di abilitazione anfibia;

 in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie;

 limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni;

 nella misura mensile del 60 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Comma 10 (Nuova indennità fondamentale per operatori sensori Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)) Il comma 10 istituisce un’indennità d’impiego operativo fondamentale, per il personale in possesso della qualifica di “operatore sensori Aeromobili a Pilotaggio Remoto” (APR), conseguita al termine di un percorso formativo, mirato ad acquisire le conoscenze teoriche di base necessarie ad affrontare un eventuale successivo ciclo istruzionale pratico sui sistemi APR, in dotazione alle Forze Armate, e di un corso macchina. I destinatari dell’emolumento fanno parte degli equipaggi dedicati alla gestione in volo dei mezzi aerei operando da una stazione remota di comando e controllo e a cui non vengono corrisposte le indennità previste per gli equipaggi fissi di volo.

L’indennità compete, pertanto, al personale militare:

 in possesso della qualifica di “operatore sensori APR”;

 in servizio presso il 32° Stormo (nell’ambito dei rispettivi Gruppi di Volo), il 41° reggimento Cordenons e i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie;

 facente parte degli equipaggi operanti nell’ambito di una stazione remota di controllo e comando per l’impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai 20 chilogrammi, di cui all’art. 246 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

 nella misura mensile del 170 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. L’indennità non è cumulabile con le altre indennità operative fondamentali. Comma 11 (Incremento dell’indennità mensile d’impiego operativo di base per “controllori dello spazio aereo”)

Il comma 11 incrementa le percentuali dell’indennità per controllo dello spazio aereo di cui all’art. 7 della L. 23 marzo 1983, n. 78 in favore del personale in possesso del secondo grado di abilitazione, elevando le relative misure dal 165 al 170 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Restano, invece, invariate le percentuali corrisposte al personale in possesso del primo e del terzo grado di abilitazione, rispettivamente pari al 155 e al 185 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Comma 12 (Nuova indennità supplementare per soccorritori marittimi) Il comma 12, istituisce un’indennità supplementare mensile in favore del personale militare appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto qualificato “soccorritore marittimo” a seguito di un percorso formativo svolto presso il Centro specialistico di Messina, che consente ai partecipanti di acquisire competenze di primo soccorso sanitario, elevate capacità natatorie e una conoscenza approfondita delle procedure di recupero naufraghi. L’indennità è corrisposta al personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto:

 in possesso della qualifica di “soccorritore marittimo”;

 imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo;

 nella misura mensile del 20 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Commi 13 e 14 (Nuova indennità supplementare per aerocontrollori e controllori del traffico aereo)

Il comma 13, istituisce un’indennità supplementare mensile in favore del personale militare in possesso dell’abilitazione di “aerocontrollore” e imbarcato sulle unità navali per assolvere compiti di controllore aeromobili. Sono previste quattro misure percentuali a seconda del livello di abilitazione posseduto (da alfa a delta).

L’emolumento, pertanto, è attribuito al personale militare:  in possesso dell’abilitazione di “aerocontrollore” e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di controllore aeromobili;

 nelle misure percentuali mensili, riferite all’indennità di impiego operativo di base, in relazione ai seguenti livelli di abilitazione: a) alfa, 70 per cento; b) bravo, 50 per cento; c) charlie, 30 per cento; d) delta, 20 per cento.

Il comma 14 estende l’indennità mensile di cui al precedente comma 13 anche al personale militare

 in possesso dell’abilitazione di “controllore del traffico aereo” e imbarcato sulle unità portaeromobili per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo;

 nella misura del 70 per cento dell’indennità di impiego operativo di base (livello alfa). Comma 15 (Incremento dell’indennità giornaliera per turnisti) Il comma 15 incrementa da euro 2,63 a euro 4,10 l’indennità giornaliera attribuita al personale militare impiegato in turni continuativi di cui all’art. 4, comma 3 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, già elevata dall’art. 5, comma 6, del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163. Commi 16 e 17 (Nuova indennità supplementare “cyber”) Il comma 16 introduce un’indennità supplementare mensile in favore del personale militare dell’Esercito italiano specializzato nella difesa delle reti informatiche e delle piattaforme e sistemi d’arma, nonché a supporto della Difesa mediante attività di Cyber Defence (CD), e in servizio presso alcuni Reparti/Comandi specificamente individuati. L’emolumento compete, pertanto, al personale militare dell’Esercito Italiano:

 in possesso di qualifica “cyber””;

 in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, le unità Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, i Nuclei “cyber” Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito;  nella misura mensile del 40 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.

Il comma 17 estende l’indennità di cui al comma precedente anche al personale militare:

 della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica/abilitazione “cyber” e in servizio, rispettivamente, presso la Sezione “cyber” Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;

 dell’Aeronautica militare in possesso di qualifica “cyber” e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;

 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso di qualifica “cyber” nel settore della “cyber” sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto “cyber” Operations, il Reparto Sicurezza e “cyber” Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l’Ufficio “cyber” Intelligence del Centro Intelligence interforze. Comma 18 (Nuova indennità supplementare aeromobile) Il comma 18 prevede l’istituzione di una nuova indennità supplementare mensile da corrispondere al personale militare in possesso dell’abilitazione avanzata “aeromobile”, conseguita secondo le direttive della Forza Armata e in servizio presso il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” dell’Esercito Italiano.

L’indennità non è cumulabile con altre indennità supplementari percepite in ragione del possesso di qualifiche o abilitazioni. L’emolumento spetta, dunque, al personale militare:

 in possesso di abilitazione avanzata “aeromobile”;

 in servizio presso il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”;

 nella misura mensile del 20 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Comma 19 (Nuova indennità supplementare per fucilieri dell’aria)

La norma istituisce un’indennità supplementare mensile destinata al personale militare in possesso della qualifica di “fuciliere dell’aria” e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise.

L’indennità non è cumulabile con altre indennità supplementari percepite, in ragione del possesso di qualifiche o abilitazioni. L’indennità compete, pertanto, al personale militare:

 in possesso della qualifica di “fuciliere dell’aria”, conseguita presso il Gruppo Addestramento Survive To Operate/Force Protection del 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca (TA);

 in servizio presso il Battaglione Fucilieri dell’Aria o il Gruppo Addestramento del 16° Stormo di Martina Franca e il Gruppo Fucilieri dell’Aria del 9° Stormo di Grazzanise;

 nella misura del 20 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Comma 20 (Nuova indennità fondamentale per Bersaglieri) Il comma 20 istituisce una indennità fondamentale mensile di impiego operativo in favore del personale impiegato presso le unità dei Bersaglieri (sei Reggimenti Bersaglieri, dislocati sul territorio nazionale e la 3^ Compagnia Addestrativa Bersaglieri del Reggimento Addestrativo presso la Scuola di Fanteria di Cesano) elevando l’indennità mensile di impiego operativo per reparti di campagna di cui all’art. 3, comma 1, della L. 23 marzo 1983, n. 78.

L’indennità è, pertanto, attribuita al personale militare:

 in servizio presso le unità dei Bersaglieri;

 nella misura mensile del 160 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.

L’indennità non è cumulabile con le altre indennità operative fondamentali. Comma 21 (Modifica presupposti e misure dell’indennità supplementare di marcia)

Il comma 21 ridetermina presupposti e misure dell’indennità supplementare di marcia di cui all’art. 8, comma 1, della L. 23 marzo 1983, n. 78. In particolare, la durata minima del servizio è stata ridotta da 8 a 4 ore, si prevede poi che l’indennità possa essere corrisposta anche nelle ipotesi di espletamento di attività formative e, infine, è stata elevata la relativa percentuale dal 180 al 280 per cento dell’operativa di base. Ad ogni modo, dovrà farsi riferimento alle disposizioni impartite da ciascuna Forza Armata in materia di impiego e di svolgimento delle singole attività formative.

Potranno continuare ad essere corrisposte le indennità connesse a specifiche situazioni da cui derivino rischi, disagi e responsabilità che il personale dovesse assumere durante le predette attività (es. tirocinio pratico). Si rinvia, infine, a quanto previsto dall’art. 11, comma 3 del presente decreto nel caso in cui il personale venga impiegato fuori dall’ordinaria sede di servizio nell’ambito di servizi collettivi espletati oltre il normale orario di lavoro.

L’indennità supplementare di marcia, come rideterminata nei termini anzidetti, spetta dunque al personale militare:  limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini, anche militari di truppa, svolto fuori dall’ordinaria sede di servizio;

 per la durata di almeno 4 ore, compreso lo svolgimento di attività formative;

 nella misura mensile del 280 per cento dell’indennità d’impiego operativo di base. Commi 22 e 23 (Modifica presupposti e misure dell’indennità supplementare di fuori sede) Il comma 22, in analogia al comma 21, ridetermina presupposti e misure dell’indennità supplementare di fuori sede di cui all’art. 10, comma 4 della L. 23 marzo 1983, n. 78. Anche in questa ipotesi è stato diminuito il limite minimo di ore (da 8 a 4 ore) e incrementata la percentuale dal 180 a 280 per cento dell’indennità operativa di base. Il comma 23, poi, estende l’indennità supplementare di fuori sede anche al personale che raggiunge l’unità navale dislocata in sorgitore differente da quello di assegnazione e quindi già in posizione di “fuori sede”. L’indennità supplementare di fuori sede, di cui all’art. 10, comma 4 della L. 23 marzo 1983, n. 78, quindi, spetta:

 al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento nonché al personale che raggiunge l’unità navale in posizione di “fuori sede”,

 nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore alle 4 ore continuative e nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione;

 nella misura mensile del 280 per cento dell’indennità d’impiego operativo di base. Comma 24 (Nuova indennità supplementare per meteorologi dell’Aeronautica Militare) Il comma 24 introduce un’indennità d’impiego operativo supplementare mensile in favore degli Ufficiali con la qualifica di “Meteorologia Aeronautica” e dei Sottufficiali con la qualifica di “Meteorologia”, conseguite al termine di uno specifico percorso formativo, impiegati presso nuclei e stazioni meteo, uffici e centri del Comparto Meteorologico dell’Aeronautica Militare. L’indennità viene corrisposta:

 agli Ufficiali e ai Sottufficiali dell’Aeronautica Militare, rispettivamente, in possesso della qualifica di “Meteorologia Aeronautica” e di “Meteorologia”;

 effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell’Aeronautica Militare, anche interforze, e che svolgono attività operative legate alla specifica qualifica;  nella misura mensile del 40 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Indennità di presenza festiva – art. 14 (Incremento dell’indennità di presenza festiva e ambito di attribuzione) L’art. 14 modifica l’art. 7, comma 1, del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 che disciplina i compensi giornalieri da corrispondere al personale che effettua servizio nei giorni festivi. In particolare, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, prevede un aumento da 12 a 14 euro dei relativi importi, eliminando il riferimento ai turni. Pertanto, al personale militare comunque impiegato (anche in caso di viaggio legato ad un servizio isolato):

 in un giorno festivo, spetta un’indennità nella misura di euro 14,00;

 nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto, in luogo dell’indennità di cui al precedente alinea, è attribuito, per ciascuna festività, un compenso di euro 40,00. Indennità per servizio aviolancistico – art. 15 (Nuova indennità per servizio aviolancistico) La norma, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, istituisce un’indennità giornaliera destinata al personale munito del brevetto militare di paracadutismo che svolge specifici compiti nel corso del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni.

Nello specifico, l’indennità è corrisposta al personale militare:

 in possesso del brevetto militare di “paracadutismo”;

 impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni;

 nella misura giornaliera di euro 15,00. L’emolumento non compete ai gruppi sportivi di specialità. Indennità di servizio aereo – art. 16 (Nuova indennità di servizio aereo)

L’art. 16, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, istituisce un’indennità di presenza, in favore dei “controllori del traffico aereo” (CTA) e degli “assistenti al traffico aereo” (ATA), che svolgono compiti di carattere operativo presso enti dei servizi informazioni aeronautiche o dei servizi del traffico aereo. L’emolumento è erogato in un importo fisso agli “assistenti al traffico aereo” e in misura variabile ai “controllori del traffico aereo”.

In questo secondo caso, infatti, l’ammontare dell’indennità è commisurato al numero di movimenti di aeromobili gestito in un mese solare, come certificati dall’autorità competente (es. Capo Servizio Traffico Aereo).

Il comma 5, in particolare, al fine di chiarire il criterio di computo dell’emolumento, specifica che per “movimento di aeromobile” si intendono gli attraversamenti, nonché gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi del traffico aereo indicati al comma 1. Il personale matura il diritto a percepire l’indennità una volta espletate almeno 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.

La predetta indennità compete, dunque, al personale militare:

 che espleta funzioni di “controllore del traffico aereo” o di “assistente al traffico aereo”, in maniera continuativa o discontinua, anche nell’ambito del normale orario di servizio;

 impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell’Aeronautica Militare;

 nella misura di: a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo; b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo; c) euro 40,00 per le funzioni di controllore del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare superiore a 2000; d) euro 60,00 per le funzioni di controllore del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare superiore a 4000.

 per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa così come risultanti dal “registro di sala operativa” presente presso ciascun ente dei servizi di cui al comma 1.

In relazione alla rideterminazione dell’indennità per le funzioni di controllore del traffico aereo, di cui al comma 3, si precisa che:

 i “movimenti aerei” da considerare sono quelli dell’ente dei servizi del traffico aereo presso cui si è operato, calcolati sulla base di quanto previsto delle direttive di settore elaborate dal Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare;

 l’autorità competente di ciascun aeroporto, responsabile per l’attestazione del numero di “movimenti aerei” per ciascun ente di cui al comma 1, è identificata come segue: a) per i Servizi di Coordinamento e Controllo dell’Aeronautica Militare (SCCAM), il Capo Ufficio Operazioni; b) per i restanti enti, il Capo Servizio Controllo Spazio Aereo o, dove non sia previsto tale incarico, il Capo Sezione Controllo Spazio Aereo;

 per il personale che nel corso dello stesso mese solare opera in più enti dei servizi del traffico aereo, qualora il numero di “movimenti aerei” dei vari enti interessati dia accesso ad una diversa misura di rideterminazione dell’indennità, i periodi di impiego in turnazione operativa devono essere conteggiati in modo separato in funzione della misura dell’indennità;

 i periodi riportati dai mesi precedenti (inferiori alle 8 ore necessarie per maturare una presenza), devono essere separati e possono essere sommati solo con le ore maturate nella stessa fascia.

L’indennità di servizio traffico aereo non è cumulabile con:

 l’indennità di cui all’art. 4, comma 11, del D.L. 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1979, n. 635;  l’indennità per il personale impiegato in turni continuativi di cui all’art. 13, comma 15 del decreto. Indennità mensile per artificieri – art. 17 (Nuova indennità mensile per artificieri)

L’art. 17, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, attribuisce un’indennità mensile al personale militare specializzato nel maneggio e nel brillamento degli esplosivi, impiegato in una posizione organica che richiede il possesso della specifica qualifica.

L’emolumento viene, pertanto, erogato al ricorrere dei presupposti indicati dalla norma (possesso della qualifica e specifica posizione di impiego) e a prescindere dall’effettiva applicazione “diretta” e “continua” in una delle attività lavorative “a rischio” che, invece, è compensata con l’erogazione dell’indennità di rischio di cui al sopra citato D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 (art. 12 del decreto).

Il predetto beneficio viene corrisposto al personale militare:

 in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD);

 effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una delle succitate qualifiche o in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED;

 nella misura mensile di euro 100,00. Gli Stati Maggiori di Forza Armata (ovvero gli Alti Comandi delegati) individueranno le posizioni ordinative alle quali sarà riconosciuta la corresponsione della predetta indennità, nel numero massimo di:

 187 posizioni per l’Esercito Italiano;

 46 posizioni per l’Aeronautica Militare. L’indennità:

 è cumulabile con l’indennità di rischio di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con il premio di disattivazione di ordigni esplosivi di cui all’art. 1 della L. 29 maggio 1985, n. 294;

 non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto. Indennità per soccorritori alpini – art. 18 (Nuova indennità per soccorritori alpini)

L’art. 18, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, istituisce un’indennità in favore del personale in possesso della qualifica di “operatore soccorso alpino militare” o “tecnico soccorso alpino militare” e impiegato nel soccorso alpino, da erogare in misura giornaliera per compensare i servizi svolti nell’ambito di attività operative o di mantenimento dell’efficienza operativa di durata non inferiore alle 3 ore. L’indennità è, dunque, corrisposta al personale militare:

 in possesso di qualifica di “operatore soccorso alpino militare” (OSAM) o “tecnico soccorso alpino militare” (TESAM);

 in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegato per il soccorso alpino;

 in occasione dello svolgimento di attività operative o di mantenimento dell’efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a 3 ore;

 nella misura giornaliera di euro 6,00. Ai fini della corresponsione della citata indennità, lo Stato Maggiore dell’Esercito (o l’Alto Comando delegato) individua i nuclei impiegati quotidianamente, per un impiego massimo di n. 8.760 turni annui (pari ad una media giornaliera stimata di n. 24 unità). Trattamento economico di trasferimento – art. 20 (Introduzione del rimborso spese per deposito masserizie in attesa della consegna dell’alloggio)

L’art. 20 integra la normativa vigente in materia di trattamento economico di trasferimento, prevedendo il rimborso delle spese sostenute per deposito di mobili e masserizie in favore del personale trasferito d’autorità che, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto e abbia presentato domanda per ottenerlo, ma non può usufruirne per indisponibilità dello stesso e in attesa della sua effettiva consegna (periodo massimo di 3 mesi, prorogabili a 6 con riduzione dell’importo).

Secondo quanto disposto dalla norma, pertanto, il personale trasferito d’autorità che abbia titolo all’alloggio di servizio in relazione all’incarico ricoperto e abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può chiedere il rimborso:

 del canone dell’alloggio: a) fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a 3 mesi; b) per un importo massimo di euro 775,00 mensili; c) previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;

 delle spese per il deposito delle proprie masserizie: a) in attesa dell’effettiva consegna dell’alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale; b) nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a 3 mesi; c) previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata. Viene confermata la facoltà riconosciuta al personale di optare per la riduzione dell’importo mensile con relativa elevazione, fino a un massimo di 6 mesi, della durata dei rimborsi previsti ai commi precedenti. Gli istituti di cui agli artt. 19, 21, 22 e 23 sono disciplinati con circolari/compendi a parte.

Disposizioni finali – art. 24 Al personale di cui al presente provvedimento continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con Decreto del Presidente della Repubblica. 4.

REGIME FISCALE

Le indennità supplementari a quelle di imbarco e volo, queste ultime già in regime fiscale agevolato, concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 5.

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

ALLEGATO E

ALLEGATO F

ALLEGATO  G

ALLEGATO H

ALLEGATO I

ALLEGATO L

CIRCOLARE INTEGRALE

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