Trasferimento temporaneo del militare e tutela dei figli

Si tratta in effetti di un passaggio cruciale della vita del bambino, a cui il Legislatore ha pensato approntando soluzioni giuridiche idonee per contemperare le esigenze del nato e della propria famiglia, con le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza.

Problemi si possono tuttavia porre nel momento in cui il dipendente presenta la propria istanza per essere temporaneamente trasferito ed avvicinato, ad esempio, dalla sede di servizio attuale ad altra sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione ove l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Cosa fa di solito l’Amministrazione dopo l’istanza

In più di qualche occasione infatti, anzi diciamo sempre con maggior frequenza, l’Amministrazione nega il trasferimento, spiegando che il beneficio previsto (art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001 novellato) non è un diritto del dipendente, inoltre che tale richiesta può essere negata a fronte delle esigenze di servizio tanto della sede di provenienza quanto della sede di destinazione.

In pratica le varie Amministrazioni, specie quelle Militari, rivendicano in questo modo la loro potestà discrezionale nella valutazione di ogni singolo caso.

Anzi, soprattutto quelle Militari (Guardia di Finanza, Carabinieri ecc.) parlano di “specificità” del loro Ordinamento per dare una spiegazione plausibile al diniego, frutto a sua volta della comparazione degli interessi contrapposti delle parti (le necessità istituzionali degli Uffici coinvolti nel movimento richiesto e l’interesse del dipendente che avanza la richiesta).

Fonte: Lavoro: trasferimento temporaneo del militare e tutela dei figli
(www.StudioCataldi.it)

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