Si tratta in effetti di un passaggio cruciale della vita del bambino, a cui il Legislatore ha pensato approntando soluzioni giuridiche idonee per contemperare le esigenze del nato e della propria famiglia, con le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza.
Cosa fa di solito l’Amministrazione dopo l’istanza
In più di qualche occasione infatti, anzi diciamo sempre con maggior frequenza, l’Amministrazione nega il trasferimento, spiegando che il beneficio previsto (art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001 novellato) non è un diritto del dipendente, inoltre che tale richiesta può essere negata a fronte delle esigenze di servizio tanto della sede di provenienza quanto della sede di destinazione.
In pratica le varie Amministrazioni, specie quelle Militari, rivendicano in questo modo la loro potestà discrezionale nella valutazione di ogni singolo caso.
Fonte: Lavoro: trasferimento temporaneo del militare e tutela dei figli
(www.StudioCataldi.it)