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Trasferimento d’autorità oltre i 10 chilometri. Tar accoglie il ricorso di alcuni Militari dell’Aeronautica

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Alcuni sottufficiali dell’Aeronautica militare che nel 2012 prestavano servizio presso un deposito centrale dell’A.M.di Modena, in attuazione di un piano di reimpiego, venivano trasferiti d’autorità e senza alcun onere per l’amministrazione presso il Centro A.M. di Montagna Monte Cimone posto a 66 Km di distanza da Modena.

In particolare, ciascuno dei predetti militari in relazione a detto trasferimento sottoscriveva in calce ad un modulo- intervista la dichiarazione di assenso al trasferimento senza oneri per l’amministrazione con cui accettava il trasferimento “senza la corresponsione dei benefici connessi alla legge 86/2001 , al DPR 163/2007 e alla legge 836/73 , attesa la presenza di un interesse nazionale alla movimentazione”.

Successivamente i militari chiedevano all’Amministrazione militare la corresponsione dell’indennità dovuta per trasferimento d’autorità di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 distando la sede di assegnazione più di 10 chilometri da quella di partenza.

La Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica Militare ( DIPMA) confermava quanto disposto con gli ordini di servizio del novembre negando l’indennità.

I sottufficiali si sono quindi rivolti  al Tar chiedendo la concessione degli emolumenti chiesti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86/2001 con richiesta di accertamento del diritto all’indennità per trasferimento d’ufficio e relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto a tale titolo ai ricorrenti.

Stralcio di sentenza del Tar Emilia Romagna

Quello che viene in giudizio – sostengono i  giudici – è la rivendicazione di un diritto soggettivo di tipo patrimoniale, lì dove l’azione di accertamento può e deve essere esercitata nel termine quinquennale di prescrizione qui rispettato se si considera che l’insorgenza del contestato diritto risale al novembre 2012 e la richiesta di corresponsione unitamente al diniego opposto risultano intervenuti prima della scadenza del quinquennio.

La movimentazione operata reca il carattere dell’autoritatività per soppressione dell’originario reparto di appartenenza ( nella specie 14° Deposito di Modena ).

La clausola di gradimento accessiva al trasferimento ( come nel caso all’esame ) va ad incidere unicamente con riferimento agli effetti ubicazionali o geografici dell’ordine di trasferimento e in tali sensi può atteggiarsi come rinuncia ma solo in relazione al fatto di non voler contestare l’aspetto operativo del trasferimento, senza incidere minimamente invece sui profili attinenti la spettanza del compenso economico previsto dall’art. 1 della legge n. 86 del 2001 previsto dal legislatore a “compensazione” dei disagi subiti dal militare ed eventualmente dai suoi familiari in ragione dei costi logistici connessi allo spostamento della sede di lavoro.

Quello previsto dall’art. 1 citato – sottolineano i giudici – è un vero e proprio diritto di credito derivante direttamente dalla legge e la clausola di gradimento non equivale certo ad acquiescenza o rinuncia al beneficio economico e neppure come rimessione del debito.

La dichiarazione sottoscritta dai ricorrenti, nell’allegato cd. connesso, ad accettare il trasferimento senza la corresponsione dei benefici connessi alla legge n. 86/2001 non ha valore di rinuncia e o di transazione anche avuto riguardo alle modalità di rilascio , mediante un semplice modulo prestampato formulato unilateralmente dall’Amministrazione.

Se così è, conclusivamente sono fondati i rilievi di cui al primo assorbente motivo di gravame con cui è denunciata la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 ( trasferimento di autorità da una sede ad altra sede distante dalla prima più di 10 chilometri ) sussistendo nella specie i presupposti di fatto e di diritto per riconoscersi ai ricorrenti militari il diritto alla corresponsione della indennità per trasferimento d’autorità

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della indennità di trasferimento ex art. 1 legge n.86/2001.

Con estrema probabilità ora sarà chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Stato che già in passato si era espresso in favore dell’Amministrazione ( leggi QUI), anche se, in questo caso, le motivazioni di impugnazione in alcuni tratti sono diverse. 


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