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Trascrizione a matricola di corsi a distanza frequentati a titolo privato

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Persomil si è espressa circa la richiesta di parere pervenuta dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, in materia di trascrizione a matricola di corsi a distanza, frequentati a titolo privato, dal personale
dipendente.



Si riporta il parere della Direzione Generale personale Militare circa la richiesta di parere pervenuta dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, in materia di trascrizione a matricola di corsi a distanza, frequentati a titolo privato, dal personale dipendente.

In riscontro all’allegata richiesta, formulata con la nota a riferimento, si reputa opportuno osservare come per il caso di specie:
a. non si rinvengono nella disciplina tecnica di settore, espressi limiti temporali di durata  dell’eventuale fase a distanza, nell’ambito di corsi misti c.d. “blended”, né tantomeno sono state positivizzate preclusioni, in ordine alla possibilità per la Forza Armata/Arma dei Carabinieri, di attribuire significatività a corsi svolti a titolo privato, totalmente in modalità a distanza, c.d. “e-learning”;

– 2 –
b. la proposta formulata appare conseguentemente, in linea con la finalità perseguita dalla matricola (registrare, anche avvalendosi di sistemi informatici, gli eventi, le situazioni e i fatti, di cui all’articolo 1023 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e agli articoli 682 e 685 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, aventi una diretta influenza sul reclutamento, la formazione, lo stato giuridico, l’avanzamento, l’impiego e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale in servizio e in congedo ), oltre che coerente con l’ampia diffusione oramai raggiunta, dalla metodologia di insegnamento a distanza.

2. Alla luce di quanto esposto, e avuto riguardo alla salvaguardia delle esigenze di uniformità e di standardizzazione, le quali devono costantemente connotare lo specifico settore, si ritiene che non sussistano motivi ostativi alla possibilità di emendare le linee guida emanate da codesto Stato Maggiore, nel senso indicato e con riferimento a corsi frequentati a titolo privato, presso scuole, istituti o enti civili, fermo restando il rispetto delle condizioni legittimanti la loro trascrivibilità a matricola, di cui al paragrafo 3, lettera b., alinea 2., della circolare in data 17
dicembre 2015, alla quale si fa seguito.





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