Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 16 marzo 2023, si è espresso su una controversia concernente la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.), c.d. indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti del comparto statale.
In particolare, nella sentenza si tratta di stabilire se, agli ex dipendenti dell’Esercito Italiano, congedati a domanda ( ed ovviamente di conseguenza alle altre FFAA), spetti o no la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987.
Gli ex militari censuravano il provvedimento di liquidazione dell’INPS in quanto ritenevano di aver diritto all’inclusione, nel computo della base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Ad avviso di questi, infatti, il diritto sussiste, anche per il personale congedatosi a domanda, in presenza dei due requisiti, previsti dal comma 2 dell’art. 6 bis: i) il compimento dei 55 anni di età; ii) lo svolgimento di un servizio utile superiore a 35 anni.
Secondo il Collegio, le posizioni degli appellanti sono qualificate da status giuridici diversi in quanto uno è un ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, mentre gli altri appellanti sono ex appartenenti all’Esercito. Ciò ha portato a conclusioni differenti nel merito.
Secondo i giudici del CDS, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria.
Per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell’art. 11 l. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1 comma 15 bis, d.l. n. 379/1987 che, pertanto, non è più in vigore, venendo meno l’esclusione della cessazione dal servizio a domanda.
Il CDS, quindi, ha ripreso quanto sentenziato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana:
La reviviscenza infatti, come già espressamente statuito da una sentenza del 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a proposito della norma contenuta nell’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale.
Accogliendo il ricorso per l’ex carabiniere, il CDS ha così considerato il ricorso proposto dagli ex militari dell’Esercito.
In merito l’appello è infondato.
15.1. Il CGARS ha, infatti, chiarito che l’art 16 l. 121/1981, sopra richiamato e a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 l. 121/1981.
Il Codice dell’ordinamento militare, come detto, si è quindi limitato a non innovare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329/2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare);
15.2. Né sono idonei a supportare una diversa decisione le fattispecie di cui ai primi due commi dell’art. 1911 c.o.m. Da un lato, il comma primo del citato articolo delinea una fattispecie di attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio agli ufficiali in servizio permanente, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, quale alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’articolo 1082 che è stato abrogato dall’art. 1, comma 258, l. 190/2014, a decorrere dal primo gennaio, con la conseguenza che, non essendo più contemplata la promozione per abrogazione dell’art. 1082 c.o.m., detti militari neppure possono chiedere una prestazione alternativa a quella (si configura un caso di obbligazione facoltativa e non di obbligazione alternativa, con conseguente estinzione dell’obbligazione per impossibilità della prestazione principale ex art 1256 c.c.).
Dall’altro lato il comma secondo del citato art. 1911 c.om. prevede che il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; anche gli artt. 1076 e 1077 sono stati abrogati dall’art. 1, comma 258, l. 190/2014, con la conseguenza che il venir meno della condizione legittimante l’attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, cioè il conseguimento della promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077 (appunto abrogati), non consente di attribuire il beneficio controverso, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione», condizioni che nel caso di specie non risultano comprovate.
15.3. L’applicazione delle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie conduce all’esclusione del beneficio in esame nei confronti degli appellanti per difetto del requisito soggettivo costituito dall’appartenenza ad una delle categorie per il quale la legge riconosce l’istituto dei sei scatti, ossia una forza di polizia, ad ordinamento militare o civile.
16. In conclusione, l’appello, con riguardo agli ex appartenenti all’Esercito deve essere respinto.
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