Tempi erogazione TFS. Il SIAF scrive al Governo

Erogazione TFS ai dipendenti pubblici e, tra questi, al personale della Guardia di Finanza. Il SIAF scrive al Governo.

Illustre Presidente del Consiglio, Pregiatissimi, nell’ambito delle azioni a tutela del personale del Corpo, questa Organizzazione Sindacale intende sottolineare, ad adiuvandum, la particolare e imbarazzante situazione inerente alla perdurante tardiva erogazione del T.F.S., alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale1, ma soprattutto il ritardo/l’inerzia nell’affrontare, in via legislativa, la tematica, a seguito del cogente obbligo ad adempiere, imposto dalla stessa Corte.

A tale ultima granitica decisione della Consulta, infatti, si perviene dopo un significativo arco temporale e altre importanti precedenti pronunzie del medesimo Organo (in primis, la n. 159/2019) ivi opportunamente richiamate, fornendo fondamentali spunti riflessivi e moniti. In effetti, secondo l’insegnamento del Giudice delle Leggi, l’attuale quadro potrebbe comportare rischi di tenuta del sistema in relazione ai principi fondamentali di cui agli art. 2 Cost. Sentenza n. 130 del 23 giugno 2023:  art. 3 Cost. (principio di uguaglianza formale e sostanziale), art. 36 Cost. (giusta retribuzione, retributiva e previdenziale), profili problematici che, peraltro, riguardano anche la mancata attuazione della previdenza complementare per il comparto Sicurezza/Difesa.

Vale la pena riportare alcuni passi della sentenza 130/2023 per comprenderne l’incisiva portata, segnatamente alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o servizio.

“6.2 – […] La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell’ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell’erogazione» (sentenza n. 159 del 2019).

Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall’impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione.

In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva”;

“6.3 – […] Non è da escludersi, pertanto, in assoluto che, in situazioni di grave difficoltà finanziaria, il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione del trattamento di fine servizio.

Tuttavia, un siffatto intervento è, anzitutto, vincolato al rispetto del criterio della ragionevolezza della misura prescelta e della sua proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Un ulteriore limite riguarda la durata di simili misure.

La legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è, infatti, condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso» (ordinanza n. 299 del 1999)”; “6.4 – […]

Ebbene, il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità […] la previsione ora richiamata ha «smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019), trasformandosi da intervento urgente di riequilibrio finanziario in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza”;

“6.5 – […] la perdurante dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio rischia di vanificare anche la funzione previdenziale propria di tali prestazioni, in quanto contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell’attività lavorativa”;

“6.6 – Occorre, ancora, considerare che l’odierno scrutinio di legittimità costituzionale si innesta in un quadro macroeconomico in cui il sensibile incremento della pressione inflazionistica acuisce l’esigenza di salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall’art. 36 Cost., tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito «ai valori reali di entrambi i suoi termini» (sentenza n. 243 del 1993)”;

“6.7 – […] «l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare […].

Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine servizio, conquistate “attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa” (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i princìpi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana» (sentenza n.159 del 2019)”.

Pag. 3 a 3 “7.2 – In proposito, questa Corte deve evidenziare, come in altre analoghe occasioni, «che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia» (da ultimo, sentenza n. 22 del 2022; si vedano anche sentenze n. 120 e n. 32 del 2021)”.

Dunque, la Consulta – reiterando percorsi logico giuridici ed etico sociali, precedentemente battuti – ha rimarcato l’estrema urgenza di addivenire a un risolutivo intervento legislativo attraverso cui porre rimedio alla grave problematica, alla luce, fra gli altri, dei principi costituzionali sopra declinati, la cui complessità di attuazione non assurge a giustificazione di ulteriori e improponibili dilazioni.

Il personale avente titolo, peraltro, continua a vedersi costretto a dover ricorrere agli istituti bancari, mediante la cessione del credito, per attenuare il grave disagio economico che si trova ad affrontare dopo un’intera vita lavorativa, accollandosi tassi d’interesse ormai vicini al 4%, che risultano fortemente impattanti e che stanno, inevitabilmente, generando un forte malcontento.

Riteniamo doveroso che il Governo e il Parlamento pongano, formalmente, tra le priorità dell’agenda governativa e parlamentare, la questione della liquidazione del TFS degli Statali e, tra questi anche degli appartenenti al Corpo, senza ulteriori termini dilatori, poiché continuerebbero a incidere su diritti Costituzionali fondamentali e che, inevitabilmente, costringerebbero le Organizzazioni Sindacali a dover assumere ulteriori iniziative a tutela dei loro rappresentati. Distinti saluti

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