TAR Lombardia: nei trasferimenti provvisori spetta l’indennità di trasferimento!

soldissimiMilano, 29.05.2016 – In data 13 aprile 2016 il T.A.R. per la Lombardia, con la sentenza n. 01049/2016, ha riconosciuto ad un militare la corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dalla Legge n. 86/2001 – maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria – nell’ambito del trasferimento provvisorio disposto per motivi di incompatibilità ambientale in relazione al periodo di servizio provvisorio prestato presso un Comando distante oltre 10 Km dalla sede di assegnazione; nonché ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio pari a 3.000 euro oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

E’ il caso di richiamare l’art. 1 della Legge n. 86/2001 laddove dispone “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

Di seguito si pubblica integralmente l’interessante Sentenza.

Antonio De Muro

N. 01049/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02591/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2591 del 2010, proposto da:
S. B., rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Zoppolato e Marco Napoli, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, Via Dante, n.16;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n.1;
per l’annullamento
del provvedimento prot. 552/2-23-2009 del 10 agosto 2010 con cui il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano ha negato la corresponsione a favore del ricorrente dell’indennità di missione in relazione al periodo di trasferimento provvisorio dal reparto di appartenenza alla Stazione di Concorezzo disposto dallo stesso Comando;
di ogni altro atto presupposto, preordinato e connesso, compresa la nota del 22 luglio 2010 con cui l’Istituto Geografico Militare di Firenze ha calcolato per via aerea la distanza chilometrica intercorrente tra la sede della Stazione di Biassono e la sede della Stazione di Concorezzo
nonché per la condanna
dell’Amministrazione alla corresponsione dell’indennità di missione maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2016 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I) In data 8 settembre 2009 il ricorrente, effettivo del Corpo dei Carabinieri della Stazione di Biassono, è stato trasferito ad altra sede (Stazione di Concorezzo) per motivi di incompatibilità ambientale per un periodo di 30 giorni. Con successive note del 9 novembre 2009, 10 dicembre 2009, 13 gennaio 2010 e 10 febbraio 2010 l’assegnazione è stata prorogata di volta in volta di 30 giorni.
Con istanze del 19 marzo, 14 giugno e 7 luglio 2010 il ricorrente ha chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento, ai sensi della L. 86/2001, in relazione al periodo di servizio provvisorio prestato presso la stazione di Concorezzo, sul presupposto che la distanza di tale stazione con la sede di assegnazione fosse maggiore di 10 km.
Il Comando Provinciale di Milano ha incaricato l’Istituto Geografico Militare di Firenze di calcolare la distanza tra le due sedi.
In data 22 luglio 2010 l’Istituto ha trasmesso al Comando la relazione tecnica dalla quale è emerso che la distanza tra la sede della stazione di Biassono e la sede della stazione di Concorezzo è pari a m. 6197 calcolati in linea d’aria.
Pertanto con nota del 10 agosto 2010 il Comando Provinciale di Milano ha respinto la richiesta formulata dal ricorrente, il quale ha proposto il ricorso indicato in epigrafe, affidato ad un unico articolato motivo di gravame con il quale si deduce la violazione dell’art. 1 comma 1 della legge 86 del 2001 e dell’art. 3 comma 3 lett. d) della L. 836 del 1973.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 1933 del 2 settembre 2015 il Tribunale ha disposto una verificazione, incaricando l’ANAS – Compartimento di Viabilità di Milano di predisporre una dettagliata relazione nella quale venissero evidenziati i dati relativi alla distanza chilometrica intercorrente tra la Stazione dei Carabinieri di Biassono e la Stazione dei Carabinieri di Concorrezzo, sia secondo il normale percorso stradale sia quella in linea d’aria.
L’ANAS, in data 9 dicembre 2015, ha depositato la relazione con allegata la documentazione di supporto, dalla quale emerge che il tragitto più breve tra le due stazioni è pari a km 10,3.
All’udienza pubblica del 13 aprile 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
II) Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 1 della L. 86/2001 “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. d) della L. n. 836/1973 l’indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall’ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate.
Precisa il successivo art. 6 della medesima legge che “le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell’ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.
Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell’ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest’ultima località”.
Come osservato dall’Adunanza Plenaria con la decisione n. 23/2011 “secondo l’art. 3 della legge n. 838 del 1973, deve sussistere il requisito della distanza chilometrica per la corresponsione della indennità di missione giornaliera: ne consegue che, per assicurare la coerenza dell’ordinamento, il medesimo requisito deve sussistere anche per la corresponsione della indennità mensile di trasferimento”; “la norma generale che richiede la distanza minima di dieci chilometri, quale elemento imprescindibile per la corresponsione di trattamenti economici di missione o di trasferimento, risulta ancora in vigore…In questo senso, l’art. 1 (mai abrogato) della legge 26 luglio 1978, n. 417, stabilisce che “le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali” spettano solo nel caso di “missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, fuori della ordinaria sede di servizio”: come per le altre categorie prese in considerazione dal medesimo art. 1, e senza irragionevoli disparità di trattamento, l’indennità in questione risulta spettante solo ove sussista il presupposto della distanza dei 10 chilometri. La normativa del 2001 non contiene alcun elemento univocamente orientato a derogare al requisito della distanza chilometrica minima tra le sedi”.
Con la decisione n. 1/2016 dell’Adunanza Plenaria, investita della questione circa la possibilità di considerare sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, in presenza di clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, ha ribadito i principi di cui alla decisione n. 23/2011 quanto al diritto all’indennità di trasferimento in presenza del presupposto della distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti.
Nel caso di specie la verificazione disposta dal Tribunale ha consentito di accertare che la distanza tra la Stazione di Biassono e quella di Concorezzo è superiore a 10 km.
Peraltro, va aggiunto, che lo stesso Comando Provinciale dei Carabinieri, nella nota del 7 ottobre 2009, ha precisato che la stazione di Concorezzo dista 10 km dal reparto di assegnazione del militare.
In conclusione, il ricorso proposto merita accoglimento e per l’effetto va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondere al ricorrente l’indennità allo stesso spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascuna rata di indennità al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
L’onere della verificazione è posto a carico dell’Amministrazione e sarà liquidato a seguito della richiesta del verificatore con separato provvedimento.

 P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna l’Amministrazione a corrispondere l’indennità spettante, ai sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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