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Stress ansia e assenza dal servizio -Patente militare revocata al Caporal Maggiore – Tar : provvedimento infondato

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Nella sentenza che vi proponiamo oggi (N. 07040/2018) emessa lo scorso 22/06/2018 ,  il Tar è chiamato ancora una volta ad esprimersi in merito ad una direttiva interna di Forza Armata. Nel caso di specie, un Caporal Maggiore dell’ Esercito in seguito ad un malore durante il servizio , veniva trasportato al pronto soccorso, dal quale veniva poi dimesso nella stessa giornata . Il medico curante , in seguito agli eventi,  gli prescriveva 30 gg. di riposo , al termine dei quali rientrava regolarmente in servizio.

La commissione medica, al rientro in servizio del militare,  lo convocava  per una visita specialistica al fine di accertarne le condizioni psico-fisiche, giudicandolo “idoneo al servizio militare con impiego temporaneo per 90 gg in mansioni tecnico amministrativa”.

In questo periodo, il Caporal maggiore partecipava ad un corso di Istruttore militare di Scuola Guida, ottenendo il relativo attestato, ottenendo perfino la designazione  dal proprio Comando di appartenenza a svolgere il servizio di autista-scorta armata. Allo scadere dei  90 giorni veniva  nuovamente sottoposto a visita, e la competente commissione lo riteneva ancora una volta: “sì idoneo al servizio militare incondizionato”.

Dopo circa due mesi ,esattamente il 7 giugno 2016, gli veniva inspiegabilmente notificata  la revoca della patente militare di guida, secondo quanto disposto dal paragrafo 5.3.1.1. della circolare TER-G-020 ed. Revi GIUGNO 2007, ovvero sul presupposto della perdita permanente dei requisiti psico-fisici necessari per il conseguimento e il mantenimento dello speciale titolo. Lo sfortunato Caporal Maggiore,  in assenza di altre forme di tutela ,  ha adito il Tar.  Continua ↓



Il  Tribunale Regionale del Lazio , in un’ articolata sentenza, ha accolto il ricorso del  Militare, sostenendo che l’Amministrazione, nella propria discrezionalità, avrebbe potuto e dovuto valutare ai fini del giudizio sul mantenimento dei requisiti psico-fisici il  caporal Maggiore, prima della revoca della patente, erroneamente avvenuta richiamando genericamente la circolare sul rilascio e ritiro della patente, nella parte in cui è prevista la perdita in modo permanente dei requisiti prescritti,  senza che sia possibile individuare, nella specie, quali requisiti siano venuti a mancare e sulla base di quali circostanze o valutazioni mediche ciò sia stato accertato. Continua ↓



Inoltre, secondo il Tar Lazio, il Ministero, dopo aver ritenuto il militare idoneo al servizio “con mansioni tecnico amministrative”, lo designava tuttavia a svolgere il servizio di autista-scorta armata e gli riconosceva l’attestato di “insegnante” dopo averlo ammesso a frequentare il corso di Istruttore di Scuola Guida, ovvero, dopo il giudizio di idoneità incondizionato . Inoltre, secondo i giudici amministrativi, l’Amministrazione,   riteneva di poterlo impiegare persino nelle delicate operazioni di scorta (per la difesa delle installazioni militari da possibili attacchi terroristici), oltre a comandarlo in diverse operazioni a guida di automezzi. Ne discende che i presupposti sulla base dei quali risulta essere stata adottata la decisione qui contestata si rivelano, nella specie, erronei o insufficienti a sorreggerla.

Il ricorso va pertanto accolto perché fondato, nei termini sopra visti, sotto il denunciato e assorbente profilo di difetto di istruttoria ed erroneità e contraddittorietà dei presupposti; conseguentemente, va annullato il provvedimento impugnato.

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