Sottufficiale dell’esercito e mancato rinnovo del contratto – E’ possibile ottenere un risarcimento?

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Sono un militare di professione, sottufficiale dell’esercito in servizio da trent’anni. Sono un impiegato statale coinvolto dal citato ritardo nel rinnovo contrattuale oggetto dell’articolo. Per questo motivo sarei interessato a conoscere i termini e le modalità per eventualmente impiantare un ricorso al TAR per il riconoscimento dell’indennizzo e del risarcimento in oggetto: verifica dei termini di fattibilità, tipologia di documentazione da fornire, tempistica per la definizione del giudizio, preventivo, qualsiasi altro elemento per me utile per la verifica della convenienza.

Nel quesito posto viene chiesto se è possibile ottenere il riconoscimento dell’indennizzorisarcimento derivante dal mancato rinnovo contrattuale avente ad oggetto il blocco degli stipendi statali, trattandosi di un sottufficiale dell’esercito in servizio da trent’anni. Altresì viene richiesta la verifica della fattibilità del ricorso, la tipologia di documentazione da fornire, la tempistica per la definizione del giudizio ed il relativo preventivo.

Nel caso di specie, trattandosi di un impiegato statale, anche il lettore si trova coinvolto nel ritardo del rinnovo contrattuale e pertanto del blocco subito sullo stipendio dall’anno 2010.

La Legge n. 448/1998 stabilisce, infatti, che i lavoratori pubblici hanno diritto al beneficio di adeguamento retributivo rispetto all’aumento del costo della vita secondo gli indici Istat.

Difatti, a seguito della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 (art. 9 comma 17) è stato disposto il c.d. “blocco” degli stipendi statali dall’anno 2010.

In virtù di tale previsione normativa, non vi è stato più alcun adeguamento economico nei confronti degli statali, che ha comportato di conseguenza un danno nei loro confronti da commisurare, tuttavia, alla crescita dell’inflazione e del potere d’acquisto nel corso degli anni coinvolti.

A tal proposito è intervenuta la Corte Costituzionale con una pronuncia che ha dichiarato l’illegittimità della suddetta norma.

Invero, la sentenza n. 178 del 24.06.2015 della Corte Costituzionale si è pronunciata ritenendo illegittimo ed incostituzionale il blocco degli stipendi pubblici a partire dalla pubblicazione della sentenza e cioè da agosto 2015, ciò non significa, che per il periodo pregresso non sia possibile richiedere quanto dovuto.

Difatti sarà possibile ottenere nel periodo che va dal 2010 al 30 luglio 2015 (periodo di mancato adeguamento secondo la normativa 448/98), un indennizzo commisurato alla perdita di potere di acquisto dello stipendio per gli anni decorrenti dal 2010 sino al 30 luglio 2015.

Per quanto concerne il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015, si potrà ottenere un risarcimento danni, in considerazione dell’attività illegittima svolta da parte dello Stato con il c.d. “blocco” degli stipendi statali.

Conseguentemente a quanto sin ora esposto in diritto e sulla base del quesito in esame, il lettore potrà richiedere l’indennizzo ed il risarcimento per il mancato adeguamento stipendiale risalente al 2010 e sino ad oggi.

Resta ben inteso, che ad oggi non si rinvengono pronunce giurisprudenziali a sostegno della richiesta di risarcimento ed indennizzo correlato al caso in esame e, come ogni giudizio, non sussiste alcuna certezza del riconoscimento di tale diritto ma soprattutto del suo importo che deve essere specificatamente calcolato da chi lo richiede.

Eppur vero, che la pronuncia della Consulta (sent. 178/2015) nonché il mancato adeguamento del costo della vita sugli stipendi statali dal 2010, fa presupporre un’auspicabile pronuncia positiva sul conseguimento dei suoi diritti maturati.

In relazione, poi, alla eventuale documentazione da produrre, sarà necessario fornire il contratto di lavoro nonché i cedolini e/o buste paga dal mese di gennaio 2010 sino ad oggi (o comunque fino alla data del blocco degli stipendi che potrebbe variare in quanto, nei prossimi giorni potrebbe esserci il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti).

Per quanto concerne la richiesta afferente la tempistica per la definizione del giudizio, l’iter da seguire è:

  • Prima fase (cautelare): notifica del ricorso alle parti controinteressate e conseguente deposito del ricorso; fissazione della prima udienza che si svolgerà in Camera di Consiglio (dal deposito del ricorso alla fissazione della Camera di Consiglio decorrono di rito 20 giorni, ma nella prassi potrebbero decorrere anche alcuni mesi);
  • Seconda fase (merito): fissazione della pubblica udienza nella quale si discuterà il merito della vicenda.
  • Segue un provvedimento definitivo (sentenza) che può essere di accoglimento o di rigetto. Il giudizio si concluderà con una tempistica che comunque risulta difficile da stimare, pur considerando come riferimento che un giudizio di I grado dura nella media almeno tre anni, oltre poi al tempo necessario a dare esecuzione alla sentenza ovvero eventuali appelli o sospensive.

In relazione al preventivo richiesto dal lettore le spese sono le seguenti: contributo unificato di euro 325,00 (trattandosi di ricorso avente ad oggetto Pubblico Impiego), spese di notifica da euro 30,00 ad euro 50,00.

Per ciò che concerne il compenso professionale, in base al D.M. 52/2014 sarà minimo di circa 1.500,00/2.500,00 euro; oltre al costo per la consulenza tecnica per quantificare gli importi di circa 300,00 euro; l’importo complessivo potrà essere meglio esplicitato e concordato, anche per le modalità di pagamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale e tenendo conto dell’effettivo importo da recuperare.

Articolo tratto dalla consulenza dall’avv. Paolo Florio  e dall’avv. Erika Marrese FONTE

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