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Soldatessa gravemente ferita dopo essere uscita di strada con mezzo militare. Consiglio di Stato nega il risarcimento. Ecco perchè

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Un Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano rimase gravemente ferita in seguito all’uscita di strada un Iveco Torpedo. Lei era a bordo del mezzo, ma non guidava.

Il drammatico episodio occorse nel settembre del 2007, mentre  viaggiava alla destra del conducente, durante lo svolgimento di un’esercitazione militare in montagna. Da quanto ha raccontato la soldatessa ai giudici, mentre i militari si accingevano a raggiungere un determinato punto prestabilito, l’autista, vista l’insistenza via radio del capitano che sovraintendeva all’operazione, imboccò una stradina di montagna, priva di protezione e di carreggiata, che a detta della soldatessa era inadatta rispetto alla larghezza del mezzo.

A causa di questa improvvida scelta, il mezzo precipitò lungo una scarpata per circa 60 metri e la donna riportò un grave infortunio. Secondo il  Caporal Maggiore,  i danni scaturiti dall’ incidente erano da addebitare al Ministero della Difesa, nella sua qualità di datore di lavoro, per non aver predisposto tutte le misure necessarie ad evitare il danno.↓

Purtroppo per lei però, i giudici  del Consiglio di Stato, dopo l’iniziale diniego di risarcimento da parte del Ministero della Difesa ed il successivo rigetto del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale, le hanno dato torto.

Stralcio di Sentenza del Consiglio di Stato del 30 giugno 2020.

La sentenza di primo grado merita di essere confermata.

Un dipendente pubblico (per i casi in cui sia ravvisabile la giurisdizione esclusiva amministrativa per il relativo rapporto di lavoro), qualora lamenti di avere subito un danno alla persona, risarcibile dalla Amministrazione datrice di lavoro, ben può agire con l’azione contrattuale in sede della giurisdizione esclusiva o con l’azione aquiliana innanzi al giudice civile, fermo restando che il giudice adito può ravvisare in concreto i presupposti della responsabilità per la quale si sia agito.

Nel caso in esame, quanto appena descritto è ciò che è effettivamente avvenuto, perché la sentenza impugnata ha ravvisato la giurisdizione amministrativa in ragione della specifica domanda basata sull’art. 2087 del codice civile parte, salvo poi statuire, nel merito, l’infondatezza della domanda, perché è stata ritenuta insussistente e inidonea a dimostrare che l’infortunio sarebbe dipeso dalla mancata osservanza, da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, di specifiche norme di sicurezze.

Quanto accaduto -sostengono i giudici –  non risulta riconducibile ad una ben individuata regola cautelare, specifica o generica, riferibile ad un ‘datore di lavoro’, della cui violazione esso sarebbe scaturito, quanto ad un incidente riguardante la circolazione stradale, neppure riconducibile al cattivo stato di manutenzione del veicolo coinvolto (stato di manutenzione, quello sì, che può essere riferito agli ‘obblighi di protezione’ del datore di lavoro che si avvalga delle prestazioni dei dipendenti mediante l’utilizzo dei suoi veicoli).

Nella specie, vi è stata una imprudente manovra di guida del conducente dell’automezzo, il quale ha provato a percorrere – con un mezzo inidoneo allo scopo – uno stretto sentiero di campagna.

Il danno è, insomma, causalmente riconducibile ad un errore del conducente del mezzo, piuttosto che ad una violazione di puntuali regole prevenzionistiche da parte del Ministero datore di lavoro.

Quelle che l’appellante individua come misure anti-infortunistiche, che l’Amministrazione-datrice di lavoro avrebbe dovuto adottare e delle quali si lamenta invece la violazione, non possono considerarsi tali, costituendo regole cautelari relative alla condotta di guida gravanti sul conducente del veicolo, piuttosto che sul datore di lavoro.

Né si può ritenere che l’Amministrazione (e, in generale, il datore di lavoro) possa sostituirsi ad ogni singolo dipendente nella valutazione del rischio e nello scongiurare il suo possibile verificarsi, con riferimento al compimento della indeterminata miriade delle minute azioni che si compiono mentre si attua la prestazione lavorativa.

Va osservato che in primo grado, “le misure idonee ad evitare il pericolo” sono state individuate su di un piano puramente descrittivo, tant’è che la ricorrente nell’enumerarle premette la locuzione “per esempio”, così attribuendo ad esse una valenza puramente esemplificativa.

l novero delle stesse si connota, poi, per un’effettiva genericità, in quanto le regole cautelari non adottate vengono fatte consistere:

a) nel verificare “la sicurezza del mezzo in relazione alla stradina sterrata e senza protezioni”;

b) nel dare “le specifiche istruzioni al proprio personale al fine di evitare pericoli”;

c) nell’ordinare di “non percorrere una stradina così pericolosa con un mezzo così inadatto”.

Si tratta di affermazioni attinenti alla condotta di guida che il conducente è tenuto a rispettare, a prescindere da specifiche e puntuali indicazioni del datore di lavoro.

Per come descritta dall’appellante, peraltro, la condotta tenuta risulta connotata da quei caratteri di imprevedibilità e di violazione della regola del neminem laedere, sicché, pure a volerla riportare all’interno della fattispecie della quale si domanda applicazione, comunque non potrebbe scaturirne un addebito di rimproverabilità in capo all’amministrazione-datrice di lavoro.

Sotto quest’ultimo profilo non ha rilevanza dirimente di segno contrario, rispetto a quanto sinora affermato, la circostanza che il conducente abbia imboccato la stradina a causa dell’insistenza del capitano, responsabile della missione, poiché, anche a voler ritenere sufficientemente provato tale ultimo assunto, tuttavia, la condotta colpevole o l’ordine illegittimo da parte del superiore gerarchico non attiene alle fattispecie devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 2087 c.c., riguardando fattispecie devolute all’esame del giudice civile.

In conclusione l’appello va respinto.

In ragione della delicatezza della vicenda, si ritiene equo compensare le spese del secondo grado di lite.

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