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SIULP: Valorizzazione previdenziale del servizio svolto quale agente ausiliario

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Ci scrive un nostro lettore il quale, essendo stato agente ausiliario nella Polizia di Stato dall’ottobre 1986 al febbraio 1989 e successivamente lavoratore autonomo, chiede di conoscere come può valorizzare ai fini previdenziali il servizio anzidetto.

I dipendenti pubblici, che abbiano prestato, presso la stessa o diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, hanno il diritto di ottenere la riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio (D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, articolo 112).

È, inoltre, la facoltà, conferita ai dipendenti pubblici, di ottenere a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l’iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi, al fine di poter fruire di un unico trattamento pensionistico, comprensivo di tutti i periodi di contribuzione. I periodi assicurativi da ricongiungere:

1) non devono aver già dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla liquidazione della pensione.

2) deve trattarsi di uno o più periodi assicurativi in regime obbligatori diversi da quello di appartenenza al momento della richiesta.

3) Possono chiedere la ricongiunzione i superstiti dei dipendenti aventi diritto a pensione di reversibilità alle medesime condizioni già previste per il dipendente stesso.

4) La ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi resi precedentemente alla domanda. Per quanto riguarda, nello specifico, i dipendenti pubblici è la legge 7 febbraio 1979 n.29 ad aver conferito ai dipendenti pubblici la facoltà di ottenere a domanda, anche a titolo oneroso, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l’iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi al fine di un unico trattamento pensionistico comprensivo di tutti i periodi di contribuzione.

La facoltà compete a tutti i dipendenti che si trovano in attività di servizio alla data del 24 febbraio 1979 od assunti successivamente. Dal 1° ottobre 2005 l’INPDAP aveva assunto tutte le competenze in ordine alla definizione delle richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005.

Successivamente, a seguito della soppressione dell’INPDAP e del relativo trasferimento di competenze all’INPS, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono tenuti ad inviare la domanda all’I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nella circolare n. 333/H/N18 ter del 05.12.2012.

Copia della predetta domanda dovrà essere trasmessa alla Prefettura – UTG competente e all’ufficio presso cui presta servizio. Per chi ha prestato servizio in Polizia, la ricongiunzione può essere utile anche per la costituzione di una posizione assicurativa. Invero, per i lavoratori di Pubbliche Amministrazioni iscritti a forme obbligatorie di previdenza, cessati dal servizio fino al 31/07/2010 senza aver maturato il diritto a pensione, è possibile la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per il periodo corrispondente di servizio reso.

L’importo dei contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione, spettante all’avente diritto. Sono esclusi, per limiti di legge, i contributi figurativi (Legge 2 aprile 1958, n.322).

Sono quindi ricongiungibili a richiesta di parte sia il servizio prestato nella Polizia di Stato che non ha dato luogo né al trattamento ordinario né a quello privilegiato che quello svolto in qualità di Agente Ausiliario e trattenuto di leva ai sensi dell’art. 7 comma 9 L. 121/81, fino al 30 giugno 1994.

L’articolo 12, comma undecies del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, ha abrogato la legge n.322/1958 per le cessazioni dal servizio intervenute dopo l’entrata in vigore della citata legge, ovvero il 31 luglio 2010. L’INPDAP, con circolare n. 18 dell’8 ottobre 2010 e Nota Operativa n. 56 del 22/12/2010, ha previsto, per il personale cessato dopo il 31.07.2010 senza il diritto a pensione, l’istituto della “pensione differita” secondo le modalità indicate nella citata circolare.

FONTE SIULP POLIZIA

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