In relazione alle numerose richieste e sollecitazioni che ci pervengono in merito, si porta a conoscenza degli interessati che la Camera dei deputati ha recentemente approvato e trasmesso al senato, il 9 ottobre 2024 il testo del DDL lavoro che prevede l’apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per i pensionati che non abbiano esercitato l’opzione nei termini precedentemente previsti.
Si può consultare il testo del DDL al seguente link: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58579.htm Il testo integrale dell’articolo 27 comma 1 e 2 del provvedimento, nella versione all’esame del Senato è il seguente: Art. 27. (Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)
1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, già iscritti all’Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all’INPS della volontà di adesione. Identico.
L’adesione alla gestione di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.