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SIULP : Recepimento dell’accordo sindacale (triennio 2019-2021) per il personale non dirigente delle Forze di polizia

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Roma, 22 luglio 2022

OGGETTO: decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021)”

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 – Serie generale, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»”.

Pertanto, si ritiene opportuno illustrare le principali novità introdotte nel vigente ordinamento del personale della Polizia di Stato, al fine di sottolinearne gli aspetti di particolare interesse e assicurare uniformità di applicazione dei diversi istituti tra tutti gli Uffici centrali e periferici.

Il provvedimento si applica per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 al personale della Polizia di Stato con esclusione del personale dirigente.

Le disposizioni introdotte hanno efficacia trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, salvo diversa espressa previsione contenuta nelle specifiche norme.

Ciò premesso, con riferimento ai benefici economici, si precisa che tutti gli importi, ad eccezione di quelli aventi natura di “rimborso”, sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del dipendente.

Con riferimento ai nuovi stipendi, si precisa che sono stati previsti:

  • per l’anno 2019, l’aumento del punto parametrale a euro 179,30, a decorrere dal mese di gennaio, con incremento pari allo 0,70% rispetto a quello fissato a regime con il d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39;
  • per l’anno 2020, l’ulteriore aumento del punto parametrale a euro 179.50, a decorrere dal mese di gennaio, con incremento pari allo 0,81% rispetto a quello fissato a regime con il d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39;
  • per l’anno 2021 e seguenti, il punto parametrale è stato portato, a decorrere dal mese di gennaio, a euro 183,15, con incremento, a regime, della componente stipendiale del 2,86%.

Il valore medio pro capite, a regime, dell’aumento è pari a euro 51,17 comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale in godimento, pari a euro 12,51 medi mensili.

Le nuove misure degli stipendi hanno effetto:

  • sulla tredicesima mensilità;
  • sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato;
  • sull’indennità di buonuscita;
  • sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe;
  • sull’equo indennizzo;
  • sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

Inoltre, i benefici economici risultanti dall’applicazione del nuovo contratto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi espressamente previsti, al personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto in esame, mentre, agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza del d.P.R. in oggetto, a partire dal mese successivo è riconosciuta al personale un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo contratto pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti.

Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del predetto indice. L’elemento provvisorio della retribuzione cesserà di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del nuovo accordo sindacale.

L’aumento dell’indennità pensionabile è stato definito, a partire dal mese di febbraio 2021, in misura pari al 7,44%, percentuale uguale per tutte le qualifiche, per un aumento medio pro capite mensile, a regime, pari ad euro 50,58.

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 è stata, poi, prevista l’attribuzione di una indennità una tantum, da corrispondere in relazione ai mesi di servizio prestati, ammontante, su base media pro capite annua, lordo dipendente, a euro 31,42 per l’anno 2019, a euro 302,30 per l’anno 2020 ed euro 42,74 per l’anno 2021.

Infine, a partire dalle prestazioni dell’anno 2021, sono state adeguate le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo, notturno festivo) applicando la stessa percentuale di incremento medio della componente stipendiale.

Il nuovo accordo sindacale prevede, inoltre, l’incremento dall’ 1.1.2022:

  • dell’indennità giornaliera di missione di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, portandola da euro 20,45 a euro 24,00, con un differenziale pari a +17,36% e, quindi, un nuovo importo orario pari a euro 1,00; la predetta nuova misura determina, di conseguenza, un incremento della indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 2001 il cui valore mensile base è pari a 30 diarie giornaliere di missione;
  • degli importi massimi di rimborso delle spese documentate per la fruizione dei pasti, adeguandoli a quelli previsti per il personale dirigente. In particolare l’importo massimo è stato elevato per un pasto da euro 22,26 a euro 30,55 (+37,24%), mentre per due pasti da euro 44,26 a euro 61,10 (+38,05%). Gli stessi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture idonee. È consentito, inoltre, il rimborso del documento fiscale con dicitura ‘pasto completo”;
  • dell’indennità di compensazione da euro 8,00 a euro 12,00;
  • delle indennità di rischio, con variazioni percentuali comprese tra il 50% e il 257%;
  • delle indennità supplementari giornaliere di fuori sede e di marcia dal 180% al 280% dell’indennità d’impiego operativo di base e con la riduzione da 8 a 4 ore della durata della navigazione e del servizio richiesto. In relazione all’indennità di marcia è stabilito, inoltre, che rientra nel “servizio” anche la durata del viaggio effettuato durante le attività collettive espletate fuori dall’ordinaria sede di servizio;
  • dell’indennità supplementare di operatore subacqueo spettante al personale in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo dal 180% al 190% dell’indennità d’impiego operativo di base;
  • dell’indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza dal 180% al 190% dell’indennità d’impiego operativo di base;
  • dell’indennità di presenza notturna, da euro 4,10 a euro 4,30 per ciascuna ora di servizio effettuato tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
  • dell’indennità di presenza festiva, da euro 12,00 a euro 14,00;
  • della misura dell’assegno funzionale in godimento al personale con qualifica di sostituto commissario “coordinatore”, sovrintendente capo “coordinatore” dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione e assistente capo “coordinatore” dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione, pari a euro 12,00 annui.

Il provvedimento ha previsto, poi, l’istituzione di nuove indennità e di nuovi istituti giuridici che si ritiene opportuno illustrare singolarmente.

INDENNITÀ PER SERVIZIO AVIOLANCISTICO (Articolo 15)

La nuova indennità tende a remunerare, con decorrenza 1.1.2022, il maggior disagio del personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio.
Si tratta di una indennità giornaliera pari a euro 15,00; essa è cumulabile con le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.

INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLE FORZE DI POLIZIA A COMPETENZA GENERALE E IN SERVIZIO PERMANENTE DI PUBBLICA SICUREZZA (Articolo 16)

L’articolo 16 introduce, con decorrenza 1.1.2022, una nuova indennità di euro 5,00 e di euro 10,00 finalizzata a remunerare le attività di controllo del territorio svolte, rispettivamente, nelle fasce serali e notturne dal personale della Polizia di Stato in quanto Forza di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al fine di compensare l’espletamento di compiti e incarichi che comportano particolari rischi, disagi e responsabilità.

L’iniziativa riproduce sostanzialmente il compenso per le medesime attività previsto dal Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per il personale della Polizia di Stato.

In particolare la nuova indennità è destinata al personale in servizio presso gli uffici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (questure, distretti, commissariati, posti di Polizia e uffici delle Specialità) in relazione all’effettivo impiego in attività esterna di controllo del territorio, organizzata in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio, nei quadranti serali e notturni e coordinata dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità.

AI fine di evitare dubbi interpretativi, la norma chiarisce espressamente che nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.

L’indennità in argomento è riconosciuta anche al personale che, nelle medesime fasce orarie, svolge attività nelle sale operative o nelle sale radio che coordinano detti servizi e al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio, in ragione dei turni di servizio effettuati.

Innovativamente, rispetto a quanto già previsto nel Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, la disposizione contrattuale riconosce il predetto emolumento anche al personale – individuato secondo i criteri sopra descritti – che nelle stesse fasce orarie è impiegato in turni di servizio di durata non inferiore a tre ore continuative, sulla base di formali ordini di servizio, per concorrere, sotto il coordinamento delle rispettive sale operative, nella medesima attività di controllo del territorio.

Con la richiamata disposizione, dunque, la nuova indennità è corrisposta anche al personale comandato, nelle fasce serali e notturne, in pattuglie di supporto esterno alle ordinarie unità operative di presidio del territorio per un periodo di tempo non inferiore a tre ore continuative.
La nuova indennità è cumulabile con l’indennità per servizi esterni e con le altre indennità già ordinariamente percepite, mentre non è cumulabile con l’indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitate al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all’osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 per le quali è consentito attribuire il compenso per le attività di controllo del territorio e l’indennità di ordine pubblico.

La disposizione stabilisce, infine, che con determinazione del Capo della poliziaDirettore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti, il numero dei turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità.

Per l’anno 2022, il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza datato 10 giugno 2022, attualmente in fase di registrazione, ha stabilito, sulla base dei dati rilevati nell’anno 2020, quale anno di “picco” del triennio contrattuale 20182020, che l’indennità in argomento è corrisposta per complessivi n. 1.138.290 turni nelle fasce serali e n. 953.060 turni nelle fasce notturne senza previsione di alcuna distribuzione per uffici.

Resta salva la facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere a esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali, nell’ambito delle correlate disponibilità finanziarie, come previsto dallo stesso articolo 16 del d.P.R. n. 57 del 2022. A tali fini, infatti, con il suddetto decreto del 10 giugno 2022 è stato incaricato il Direttore centrale per i servizi di ragioneria del monitoraggio della spesa per la corresponsione della indennità in argomento.

INDENNITÀ PER IL PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI NEL SETTORE CYBER (Articolo 17)

L’intervento introduce, con decorrenza 1.1.2022, una nuova indennità giornaliera di euro 5,00 per il personale della Polizia di Stato in possesso di specifiche qualifiche professionali nel settore cyber in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica di infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

La medesima indennità è riconosciuta anche al personale, in possesso delle stesse qualifiche professionali, effettivamente impiegato in attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza (e non dei singoli Uffici, Reparti, Scuole o articolazioni di essi), in servizio presso i centri e gli uffici a ciò deputati sia del Dipartimento della pubblica sicurezza che di quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n.5) del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.

La disposizione prevede poi che le specifiche qualifiche professionali nel settore cyber devono essere stabilite con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza il quale, adottato il 10 giugno 2022, attualmente in fase di registrazione, le ha individuate in quelle di “operatore cyber” o “analista di fonti aperte-OSINT e SOCMINT” di cui al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 8.3.2022, adottato ai sensi dell’articolo 46-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità in argomento, sulla base di apposita certificazione del competente direttore centrale (specificatamente indicati nel suddetto decreto), anche al personale già in servizio negli uffici suindicati e impiegato nelle richiamate peculiari attività con certificazioni nel settore della cybersicurezza, annotate nello stato matricolare, ma non ancora in possesso delle prescritte abilitazioni di “operatore cyber” o “analista di fonti aperte-OSINT e SOCMINT”, il citato decreto ha riconosciuto a tale personale, in via transitoria, nelle more della frequenza dei relativi corsi, limitatamente all’anno 2022, la qualifica professionale di “operatore nel settore cyber‘ che, attesa la sua natura temporanea, non deve essere annotata nello stato matricolare dell’interessato.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’indennità in parola deve essere corrisposta per ogni giorno di effettivo impiego negli specifici servizi sopra delineati; ne consegue che essa non deve, quindi, essere corrisposta nelle giornate di diverso impiego o di assenza dal servizio.

Anche in questo caso la disposizione prevede che, con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti, il numero delle giornate in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità.

Per l’anno 2022, il citato decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza datato 10 giugno 2022 ha stabilito che l’indennità in parola può essere corrisposta, nell’ambito delle risorse disponibili, a n. 473 unità di personale per n. 240 giornate all’anno, senza previsione di alcuna distribuzione per uffici.

Resta salva la facoltà di rimodulazione delle stesse per corrispondere a esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell’ambito delle correlate disponibilità finanziarie come previsto dallo stesso articolo 17 del d.P.R. n. 57 del 2022. A tali fini, infatti, con il citato decreto del 10 giugno 2022 è stato incaricato il Direttore centrale per i servizi di ragioneria del monitoraggio della spesa per la corresponsione della indennità in argomento.

La nuova indennità è cumulabile con le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.

INDENNITÀ MENSILE ARTIFICIERI (Articolo 20)

L’articolo 20 istituisce, con decorrenza 1.1.2022, una specifica indennità mensile di euro 100,00 in favore del personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato, in relazione alla qualifica posseduta, negli Uffici istituzionalmente deputati a quell’attività.

La nuova indennità è cumulabile con il premio di disattivazione ordigni esplosivi di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 294, l’indennità di rischio di cui all’articolo 1 del d.P.R.
5 maggio 1975 n. 146 e le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.

INDENNITÀ PER SOCCORRITORI ALPINI (Articolo 21)

L’articolo 21 istituisce, con decorrenza 1.1.2022, una specifica indennità giornaliera di euro 6,00 per soccorritori alpini da corrispondere al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, alle dipendenze funzionali del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato.

In particolare il nuovo emolumento deve essere corrisposto al personale effettivamente impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell’efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore, che sia in possesso delle tre qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso.

La medesima indennità è riconosciuta al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna quando effettivamente impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore. Ciò significa che l’indennità in argomento può essere corrisposta a tale personale non per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio nei comprensori sciistici, ma solo allorquando questi siano impiegati in operazioni di soccorso alpino.

La nuova indennità è cumulabile con le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.

CONGEDO E RIPOSO SOLIDALE (Articolo 22)

L’articolo 22 ha recepito la disciplina di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 151 relativa alla possibilità di cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a quest’ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, rimettendo alla contrattazione di comparto la definizione della misura, delle condizioni e delle modalità di accesso al beneficio.

La disposizione contrattuale ha istituito, nell’ambito dell’ordinamento del personale, l’istituto del congedo e riposo solidale che consente al personale della Polizia di Stato, fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate, di cedere e ricevere, dai colleghi appartenenti alla medesima Forza di polizia, giornate di congedo solidale per assistere i figli minori che necessitano di cure costanti.

La norma stabilisce, preliminarmente, che possono essere ceduti i giorni di congedo ordinario, spettanti e non ancora fruiti ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, eccedenti le quattro settimane annue, ritenute assolutamente necessarie per assicurare al personale, anche in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti, un effettivo reintegro delle energie psicofisiche, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 28 in materia di congedo ordinario, nonché le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Possono, quindi, essere cedute le giornate di congedo ordinario dell’anno in corso, ovvero quelle per le quali non sia ancora trascorso il termine di diciotto mesi successivi all’anno di spettanza, ai sensi del citato articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018.

Resta inteso che il personale, in relazione a ogni annualità di congedo può cedere solo la parte residua, rispetto alle quattro settimane, quantificabile in 20 e 24 giorni, rispettivamente, nell’ipotesi di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni con le connesse variazioni nel caso in cui il personale abbia prestato servizio in uffici, con diversa articolazione oraria, nel corso del medesimo anno.

Sul punto si richiama l’attenzione sulla necessità di verificare, preliminarmente, in occasione della cessione di congedo solidale, che il personale cedente abbia effettivamente maturato il congedo ordinario anche in relazione alla possibile fruizione di istituti non utili ai fini della maturazione del congedo ordinario stesso.

Con particolare riferimento alle modalità di cessione del congedo solidale, la disposizione stabilisce espressamente che essa:

a) è a titolo volontario e gratuito;

b) non può essere sottoposta a condizione o a termine;

c) non è revocabile;

d) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali.

Quanto, invece, alle modalità di ricezione del congedo solidale, la norma prescrive che il dipendente “ricevente”:

a) deve presentare adeguata certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante la necessità di cure costanti del figlio minore in relazione alle sue particolari condizioni di salute;

b) non può richiedere più di trenta giorni per ciascuna domanda, fruibili anche consecutivamente, fino al limite massimo di centoventi giorni all’anno;

c) può avvalersi dei giorni ceduti solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione di tutto il congedo ordinario a lui spettante, dei riposi di cui alla legge n. 937 del 1977, ovvero di eventuali giorni precedentemente ricevuti, qualora risulti già destinatario di analoghe cessioni.

La disposizione, ai commi 2, lettera b), e 5, stabilisce che la cessione può essere effettuata sia direttamente che mediante sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall’ Amministrazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 57 del 2022, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il d.P.R. in argomento; con le medesime modalità deve essere disciplinata, ove cessino le condizioni di fruibilità, la restituzione dei giorni ricevuti, se ancora utilmente fruibili.

Pertanto in data 30 giugno 2022 è stato sottoscritto un Accordo tra 1’ Amministrazione e le OO.SS. sopra richiamate finalizzato alla definizione delle citate procedure.

In tale contesto è stato deciso che, in via generale, l’istituto del congedo e riposo solidale (di seguito: congedo solidale) è curato dall’ Amministrazione mediante un sistema centralizzato, a gestione informatizzata, da realizzare entro il 30 ottobre 2022 presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato (DAGEP), nel quale confluiscono, in forma anonima le cessioni e le richieste di congedo solidale.

In via residuale, 1’ Accordo ha previsto la possibilità di cedere il congedo solidale in forma diretta soltanto:

– nelle more dell’attuazione del sistema centralizzato;

– nelle ipotesi di particolare urgenza che il sistema centralizzato non riesce a soddisfare completamente o parzialmente (ad esempio per insufficienza delle “donazioni”, ovvero per mancata corrispondenza temporale tra le esigenze del personale e le sessioni di operatività del sistema centralizzato di cui si dirà in seguito);

– con riferimento alle giornate di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge n. 937 del 1977 relative all’ultimo semestre dei termini stabiliti dalle disposizioni contrattuali e normative.

Pertanto, il personale che intende richiedere il congedo solidale deve presentare apposita istanza all’Ufficio di appartenenza precisando il numero di giorni, non superiore a trenta giorni, necessari per assistere il figlio minore che necessita di cure costanti corredata da adeguata certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
AI riguardo, al fine di assicurare un’equa e uniforme valutazione delle esigenze assistenziali sottese a tutte le istanze presentate dal personale della Polizia di Stato, è stata predisposta una scheda (Allegato n. 1), da utilizzare ai fini della fruizione del beneficio in argomento, nella quale il medico della struttura sanitaria pubblica o convenzionata dovrà attestare, sulla base di criteri omogenei, le particolari condizioni di salute del minore che necessita di cure costanti.

Le istanze di congedo solidale successive alla prima, seguono la procedura descritta ad eccezione di quelle connesse a patologie dichiarate non rivedibili nella citata scheda, per le quali le particolari condizioni di salute del figlio minore sono comprovate mediante il rinvio alla documentazione sanitaria già depositata.

Le giornate di congedo solidale devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione e restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di assegnazione (tenuto conto che l’articolo 22, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 57 del 2022 stabilisce che il congedo solidale può essere goduto solo dopo la completa fruizione dei giorni di congedo e di riposo ordinariamente spettanti) fermi restando, in capo ai beneficiari, i termini previsti dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018 e dall’articolo 1 della legge n. 937 del 1977, rispettivamente, per la fruizione del congedo ordinario e del riposo ceduto.

Ove cessino le condizioni che hanno legittimato la concessione del beneficio, il dipendente ricevente ha l’obbligo di comunicarlo senza ritardo all’Ufficio di appartenenza, che lo dichiara decaduto dalla facoltà di fruirne, provvedendo alla loro materiale reimmissione nel sistema centralizzato ai fini di ulteriori assegnazioni, ovvero alla restituzione, tramite il relativo Ufficio di appartenenza, al diretto interessato nell’ipotesi di cessione diretta.

La procedura di assegnazione del congedo solidale è gestita dalla DAGEP ovvero dall’Ufficio di appartenenza del richiedente qualora lo stesso usufruisca di congedo solidale ceduto direttamente.

Con particolare riferimento al funzionamento del sistema centralizzato, si precisa che esso opererà secondo sessioni aventi cadenza mensile, articolate in tre fasi successive:

  • una fase iniziale, della durata non inferiore a quattordici giorni, riservata alla raccolta delle richieste di assegnazione;
  • una fase centrale, della durata non inferiore a sette giorni, destinata alla raccolta delle cessioni;
  • una fase finale, dedicata all’assegnazione del congedo solidale.

Nel mese di dicembre le durate minime della fase iniziale e di quella centrale sono ridotte al fine di consentire la fruizione del congedo solidale entro l’anno in corso.

L’apertura delle varie fasi, cui dovrà essere data la massima diffusione tra il personale dipendente, è dichiarata con congruo anticipo dalla DAGEP che renderà noto, al momento dell’avvio della fase centrale, il numero di giorni complessivamente richiesti al fine di partecipare al personale le effettive esigenze dei colleghi che richiedono il congedo solidale.

Ricevuta l’istanza, l’Ufficio di appartenenza, entro la scadenza della fase iniziale di ciascuna sessione, inserisce nel sistema centralizzato una sola istanza per ciascuno dei dipendenti interessati, verificando preliminarmente che:

  • la certificazione comprovante lo stato di salute del minore sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata sulla base della scheda di cui all’allegato n. 1;
  • l’istanza sia formulata con riferimento a una richiesta di congedo solidale non superiore a trenta giorni;
  • non venga superato il limite di centoventi giorni annui di congedo solidale prescritto dalla norma, nell’ipotesi di pregresse richieste.

Durante la fase centrale, il sistema informatizzato raccoglie cronologicamente, in forma anonima, le giornate di congedo solidale cedute; tale fase può chiudersi anticipatamente, rispetto alla durata prestabilita, qualora il numero delle giornate cedute abbia raggiunto quello delle giornate richieste.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità di assicurare che i dati personali relativi al minore e all’istante siano raccolti, trattati e custoditi dall’Ufficio di appartenenza del richiedente nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; essi, pertanto, non devono essere inseriti nel sistema centralizzato, né essere trasmessi alla DAGEP.

Il personale che intende cedere giornate di congedo solidale deve comunicare, in forma scritta, all’Ufficio di appartenenza le giornate che intende cedere precisando se esse rientrano nell’annualità in corso o in quella immediatamente precedente e che si tratta di giorni spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue quantificate, come già accennato, nel limite minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni lavorativi nel corso dell’anno.

L’Ufficio di appartenenza, contestualmente all’invio al sistema centralizzato dei giorni di congedo solidale ceduti, li cancella dalla posizione del dipendente cedente.

Nella fase finale, la DAGEP provvede ad assegnare agli Uffici di appartenenza dei richiedenti i giorni di congedo solidale, riferiti a ciascuna istanza, per essere da questi ultimi accreditati ai richiedenti.

Qualora il numero di giorni di congedo solidale offerti risulti inferiore a quello dei giorni richiesti e le istanze siano plurime, le giornate cedute sono distribuite tra tutti i richiedenti secondo i seguenti criteri:

  • assegnazione di giorni al maggior numero possibile di interessati, secondo proporzionalità rispetto all’entità della richiesta da ciascuno manifestata;
  • assegnazione, in favore di ciascun richiedente individuato, dei giorni entro i limiti delle istanze rispettivamente presentate;
  • redistribuzione dei giorni eventualmente residui attraverso meccanismi standard certificati di randomizzazione.

I giorni di congedo solidale eventualmente non assegnati nella singola sessione sono accantonati dal sistema centralizzato e riportati alla sessione successiva, ai fini del soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze; analogamente, i giorni di congedo solidale non fruiti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre di ciascun anno devono essere reimmessi, a cura dell’Ufficio di appartenenza, nel sistema centralizzato per essere nuovamente assegnati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione.

Il citato Accordo, inoltre, ha stabilito che le giornate di congedo ordinario relativo all’anno in corso, cedute e non riassegnate entro il 31 dicembre del medesimo anno, possono essere nuovamente attribuite e fruite entro i diciotto mesi successivi, alla luce dei principi generali di cui all’articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 39 del 2018.

Sono espunti automaticamente dal sistema centralizzato, in quanto non più utilmente fruibili ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 57 del 2022:

  • i giorni di congedo ordinario, trascorso il termine di diciotto mesi dall’anno di spettanza previsto dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
  • i giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, decorso il termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di cessione diretta delle giornate di congedo solidale, si precisa che il personale interessato deve manifestare la propria disponibilità in forma scritta all’Ufficio di appartenenza che provvede a darne immediata comunicazione all’Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente.

In analogia a quanto previsto nella procedura di assegnazione con sistema centralizzato:

a) l’Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente deve verificare che la certificazione comprovante lo stato di salute del minore sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata sulla base della scheda di cui all’ Allegato n. 1, che l’istanza sia formulata con riferimento a una richiesta di congedo solidale non superiore a trenta giorni e che non sia superato il limite di centoventi giorni annui di congedo solidale prescritto dalla norma, nell’ipotesi di pregresse richieste;

b) l’Ufficio di appartenenza del dipendente cedente, prima di trasmettere la cessione di congedo solidale, deve verificare che i giorni ceduti sono quelli ancora spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue, quantificate nei limiti minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni nel corso dell’anno.
Anche in tale caso, i giorni di congedo solidale non goduti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre, se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali, devono essere restituiti al dipendente cedente, a cura degli uffici di appartenenza.

L’Accordo, infine, prevede la comunicazione annuale, alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo recepito con il d.P.R. n. 57 del 2022, del numero delle giornate complessivamente cedute, di quelle complessivamente assegnate, entrambe con l’indicazione delle province di provenienza e di destinazione, nonché il numero delle giornate complessivamente fruite.

Per gli anni 2022 e 2023 il numero delle giornate complessivamente cedute e quello delle giornate complessivamente assegnate è comunicato semestralmente alle OO.SS. per la verifica dell’applicazione dell’istituto in argomento la cui disciplina pattizia ha carattere sperimentale e può essere oggetto di revisione in relazione alle eventuali problematiche emerse in fase di prima applicazione.

Si precisa, infine, che per la contabilizzazione della nuova assenza è stata attivata, all’interno del sistema PS Personale, una nuova voce di assenza “congedo solidale” visibile con la generica dicitura “congedo ordinario” nelle stampe che vengono prodotte per uso d’ufficio.

Con successiva circolare della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, saranno fornite indicazioni sulle modalità tecniche di operatività del sistema centralizzato e di gestione informatizzata del congedo solidale.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO (Articolo 23)

La disposizione integra il quadro normativo vigente in materia di trattamento economico di trasferimento a favore del personale che abbia titolo all’alloggio di servizio in relazione all’incarico ricoperto e abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, prevedendo il rimborso, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, degli oneri sostenuti, derivanti dal deposito di mobili e masserizie presso terzi, nelle more dell’effettiva consegna dell’alloggio di servizio per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato.

Resta confermata altresì la possibilità per il predetto personale, di richiedere, fino all’assegnazione del predetto alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, il rimborso del canone per un importo massimo di euro 775,00 mensili.

La disposizione stabilisce, altresì, che il personale ha facoltà di optare per la riduzione degli importi mensili previsti in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi, fino a un massimo di sei, di durata dei benefici.

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ (Articolo 24)

L’articolo 24, al fine di agevolare una lettura coordinata delle disposizioni vigenti, ripropone, con alcune integrazioni, il contenuto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 in materia di tutela delle lavoratrici madri.

In via preliminare si rappresenta che è stata modificata la rubrica della norma in “Tutela della genitorialità”, atteso che essa contiene interventi ulteriori rispetto a quelli riservati, inizialmente, alle sole “lavoratrici madri”.

Infatti, la nuova lettera a), del comma 1, della disposizione in esame estende l’esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori (e non più, quindi, solo tra coniugi, come previsto dalla previgente versione della norma) dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età, al fine di rispondere maggiormente alle esigenze di organizzazione nella gestione dei predetti minori e di provvedere alle materiali esigenze degli stessi.

Con l’occasione si ricorda che, come già precisato con la circolare n. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio 2008, per poter accedere al beneficio in questione, è necessario che l’orario di servizio dei genitori coincida in modo completo.

Ciò significa che l’ Amministrazione, a richiesta di uno dei genitori, è tenuta ad accordare il beneficio solo qualora vi sia coincidenza temporale tra i turni di servizio degli stessi (mattina-pomeriggio-sera) e non anche nell’ipotesi in cui i diversi servizi coincidano solo in modo parziale o residuale, ovvero qualora l’organizzazione degli uffici nei quali i genitori dipendenti prestano rispettivamente la propria attività, non consenta una effettiva alternanza di impiego in ragione della tipologia dei turni di servizio ivi esistenti.

Si rammenta, infine, che la Commissione Paritetica, nella seduta del 9 aprile 2008, ha precisato che “fermo restando il divieto di sovrapposizione completa dei turni, gli Uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze del personale interessato, anche facendo ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa vigente (orario flessibile, mobilità interna)”.

La lettera e), al fine di dirimere dubbi interpretativi sorti nel tempo, chiarisce che il divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni, senza il consenso dell’interessato, vige qualora lo stesso abbia proposto, alternativamente, istanza per essere esonerato dai turni continuativi, dai turni notturni o dalla sovrapposizione dei turni.

Pertanto il beneficio de quo deve essere riconosciuto al personale che abbia precedentemente richiesto e ottenuto l’esonero dai turni continuativi, ovvero l’esonero dai turni notturni o, infine, l’esonero dalla sovrapposizione dei turni non essendo, al riguardo, necessaria la concomitante ricorrenza delle tre condizioni.

Inoltre, il divieto di inviare in missione fuori sede per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni senza il consenso, è stato espressamente esteso anche alle missioni all’estero.

La lettera f), chiarisce, in via interpretativa, che il beneficio dell’esonero a domanda dal turno notturno deve essere riconosciuto al personale che assiste un soggetto disabile per il quale risulta già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La disposizione contrattuale riconduce i benefici in questione nell’ambito del complessivo impianto disegnato dal legislatore della legge 104 del 1992 che, in generale, attribuisce “agevolazioni” (così si intitola, appunto, la rubrica dell’articolo 33) al lavoratore dipendente solo qualora esso assista una persona con handicap in situazione di gravità e, quindi, con preciso riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

Si rappresenta che a /atere del contratto è stato sottoscritto un Addendum nel quale è stato previsto, tra l’altro, di “valutare la possibilità di prevedere agevolazioni nello svolgimento del turno/servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con handicap che non presenti connotazione di gravità” nell’ambito delle future iniziative da adottare, naturalmente, con riferimento a tutto il personale del Comparto Sicurezza-Difesa.

Il comma 2, innovativamente, riconosce ai genitori di studenti del primo ciclo di istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, il diritto di usufruire, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, di orari di lavoro flessibili per assistere i figli nelle attività scolastiche a casa quando ciò sia richiesto dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida in materia emanate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 7 della medesima legge n. 170 del 2010.

Ai fini del beneficio in questione, si precisa che il primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ha la durata di otto anni ed è costituito dalla scuola primaria (della durata di cinque anni) e dalla scuola secondaria di primo grado (della durata di tre anni).

Quanto alle modalità di accesso all’istituto in parola si chiarisce che lo stesso può essere fruito alternativamente dal padre o dalla madre; pertanto all’atto della richiesta del beneficio l’interessato deve produrre la dichiarazione dell’altro genitore dalla quale risulti che lo stesso non intende avvalersi della flessibilità di orario, ovvero che, invece, ne beneficia in forma alternata rispetto all’altro genitore con l’espressa indicazione dei periodi utilizzati da ciascuno.

Il beneficio in argomento, in analogia a quanto previsto per altri istituti posti a tutela della genitorialità, può essere fruito anche qualora l’altro genitore non presti alcuna attività lavorativa, ma sia impossibilitato ad attendere ai compiti familiari per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni.
In relazione alla flessibilità dell’orario, si ritiene che la disposizione in parola rappresenti una species del più ampio genus dell’orario flessibile di cui all’articolo 10 dell’ Accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009.

Pertanto si chiarisce, in via preliminare, che essendo l’istituto finalizzato alla tutela del minore affetto da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, il beneficio in questione è concesso a tutto il personale che si trovi nelle condizioni descritte dalla norma anche con modalità derogatorie, più favorevoli per il personale, rispetto a quelle previste dal vigente A.N.Q., sempre che ciò sia funzionale rispetto alla necessità di assicurare il corretto svolgimento dei servizi istituzionali.

I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata del personale, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio che devono essere congruamente giustificate, l’applicazione dell’orario flessibile, che può incidere sull’inizio o sul termine del turno di servizio, ivi incluso il rientro pomeridiano, compatibilmente con l’articolazione oraria dell’ufficio di appartenenza.

L’eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato.

La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e le modalità di recupero sono disposte dal responsabile dell’Ufficio contemperando le esigenze del dipendente, indicate nella richiesta di avvalersi dell’orario flessibile, con le esigenze del servizio e con l’articolazione oraria dell’ufficio di appartenenza (a titolo esemplificativo si precisa che non potrà essere richiesto il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato se l’ufficio è organizzato in regime di settimana corta).

Il comma 3, attribuisce un nuovo beneficio al lavoratore padre consistente nel diritto di fruire, a domanda, di due giorni di congedo per paternità da godere nella prima settimana di vita del bambino.

In tale contesto si richiama la particolare attenzione sulla circostanza che tale assenza, aggiungendosi agli altri istituti previsti a tutela della genitorialità, non viene computata ai fini del raggiungimento del limite massimo di 45 giorni di congedo straordinario annui fruibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Si precisa, inoltre, che durante la fruizione di tale congedo il trattamento economico fisso e continuativo è corrisposto nella misura intera; esso è computato ai fini dell’anzianità di servizio, nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

Ai fini della sua corretta contabilizzazione è stata attivata, all’interno del sistema PS Personale, una nuova voce di assenza “congedo straordinario per paternità” visibile con la generica dicitura “assenza” nelle stampe che vengono prodotte per uso d’ufficio.

Il comma 4, estende, infine, tutti i benefici descritti alle ipotesi di adozione o affidamento preadottivo che decorrono dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
CONGEDO STRAORDINARIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE (Articolo 25)

L’articolo 25 introduce una nuova ipotesi di congedo straordinario per le donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

In particolare, la norma riconosce alla lavoratrice il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario, nell’arco di tre anni, da fruire su base giornaliera e con decorrenza dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Anche in questo caso la disposizione contrattuale ha riconosciuto il nuovo beneficio in aggiunta alle altre ipotesi di assenza già previste dall’ordinamento, con la espressa precisazione della sua esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario da fruire ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Quanto alle modalità di fruizione si precisa che il congedo in argomento:

a) segue il medesimo regime previsto per il congedo straordinario e, pertanto, nel computo delle giornate si intendono compresi anche i giorni festivi o non lavorativi ricadenti nell’ambito del periodo di congedo richiesto. Ai fini degli effetti interruttivi è necessaria l’alternanza tra la fruizione del beneficio e l’effettiva ripresa del servizio. Ciò significa che le giornate festive o non lavorative non sono conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo è presentata, ad esempio, in regime di settimana corta, dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui la dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio (ad esempio, se nel giorno programmato per la ripresa dell’attività lavorativa è certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non devono essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per il congedo straordinario di cui si tratta);

b) è un istituto a impulso di parte; pertanto la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell’Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo desiderato, allegando la prevista certificazione relativa al suo inserimento nei percorsi di protezione connessi alla violenza di genere;

c) rientra nella categoria del congedo straordinario c.d. “di diritto” in quanto, in presenza delle condizioni previste, il dirigente dell’Ufficio è tenuto a concedere il congedo;

d) è fruibile, anche in modo frazionato, a giorni interi, ma non a ore; e) assicura alla lavoratrice, durante la sua fruizione, la corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera;

f) è computato ai fini dell’anzianità di servizio, nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

Attesa la particolare sensibilità della materia, le SS.LL. sono pregate di voler assicurare il massimo sostegno e attenzione al personale dipendente garantendo, altresì, una corsia prioritaria e accelerata alle richieste di congedo in argomento.

Inoltre, avranno cura di adottare misure organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela della riservatezza della condizione di vittima di violenza di genere, come prescritto espressamente dal comma 4 della norma in esame.

Pertanto, a tali fini, l’assenza in argomento non deve essere annotata nello stato matricolare – atteso che essa non determina variazioni sullo stato giuridico ed economico della lavoratrice – e deve essere indicata come “assenza” nella programmazione settimanale, nell’ordine di servizio giornaliero e nelle sue eventuali variazioni, nonché nei fogli firma, senza, quindi, l’esplicitazione del particolare titolo di concessione.

I dati raccolti sono trattati e custoditi dall’Ufficio di appartenenza della lavoratrice nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Si precisa, infine, che per la contabilizzazione della nuova assenza è stata attivata, all’interno del sistema PS Personale, una nuova voce di assenza “congedo straordinario ex articolo 25 del d.P.R. n. 57 del 2022” visibile, in coerenza con le richiamate esigenze di riservatezza, con la generica dicitura “assenza” nelle stampe che vengono prodotte per uso d’ufficio.

CONGEDO PARENTALE (Articolo 26)

L’articolo 26 stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità”.

La norma rettifica una sperequazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate in ordine agli effetti conseguenti alla fruizione del congedo parentale con retribuzione ridotta al 30%, ovvero senza retribuzione.

Infatti, prima dell’intervento contrattuale, per il personale delle Forze di polizia, tali periodi non erano computabili ai fini del calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità sulla base di quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Ora, invece, tali periodi (sia a retribuzione ridotta che senza retribuzione) possono essere computati, oltre che ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, anche per la maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità spettanti nell’anno di fruizione del congedo parentale.

Analogo trattamento economico e giuridico spetta nel caso di adozione o affidamento preadottivo, calcolando come riferimento, la data di ingresso in famiglia del minore.

CONGEDO PER AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO (Articolo 27)

La disposizione in esame è finalizzata a realizzare una disciplina unitaria, nell’ambito dell’ordinamento del personale della Polizia di Stato, delle norme vigenti in materia di aggiornamento scientifico.

Come noto, infatti, l’articolo 18, comma 5, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 stabilisce che “Ai fini dell’aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, può essere autorizzato ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell’ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all’art. 15, comma I”.

La norma contrattuale, dunque, attribuiva al solo personale dei ruoli professionali dei sanitari (ora carriera dei medici di Polizia) la possibilità di fruire, a titolo di congedo straordinario, di 8 giorni da dedicare all’aggiornamento scientifico.

La nuova disposizione, invece, nel ribadire il beneficio per il personale della carriera dei medici di Polizia, lo estende anche ai medici veterinari e, in generale, a tutto il personale tenuto al rispetto di obblighi formativi per l’aggiornamento scientifico funzionale al mantenimento dell’iscrizione all’albo o a un elenco professionale ai fini dello svolgimento delle proprie attribuzioni a beneficio esclusivo della Polizia di Stato.

Tale personale, dunque, può essere autorizzato a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di congedo annuo, nell’ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ai fini dell’aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, a condizione che 1’ Amministrazione non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.

CONGEDO ORDINARIO (Articolo 28)

L’articolo 28 detta disposizioni in materia di fruizione del congedo ordinario, integrando quelle già vigenti in materia.

In particolare, la norma, al fine di assicurare il necessario recupero delle energie psicofisiche del personale della Polizia di Stato, in ragione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti, introduce il principio della fruibilità di almeno 4 settimane di congedo ordinario annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.

Inoltre, al fine di eliminare il vincolo del frazionamento del congedo ordinario in soli quattro periodi, già previsto dall’articolo 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, introduce la possibilità di distribuirlo anche in più periodi.

La disposizione, in generale, nell’intento di rendere sistematica la materia della concessione e della fruizione del congedo ordinario, delinea una triplice modalità di accesso al beneficio in questione:

a) ordinariamente viene previsto l’obbligo, da parte dell’Ufficio di appartenenza, di comunicare al dipendente, in forma scritta, la concessione o il diniego del congedo richiesto entro un termine congruo dalla presentazione dell’istanza, tenendo anche conto delle eventuali esigenze prospettate. Ciò significa che, laddove possibile, le richieste inoltrate nel corso dell’anno devono essere valutate con ogni consentita sollecitudine, al fine di agevolare l’organizzazione personale e familiare del dipendente interessato;

b) fuori dai casi di cui alla successiva lettera c), invece, la norma riconosce al personale che intenda programmare con anticipo un periodo di congedo ordinario la possibilità di presentare la relativa istanza almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo richiesto con conseguente obbligo, per 1’ Amministrazione, di comunicare all’interessato, espressamente, la concessione o il diniego almeno trenta giorni prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto;

c) nei periodi in cui risultano maggiormente concentrate le istanze di fruizione del congedo ordinario da parte del personale (dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell’8 dicembre), la disposizione stabilisce che l’ Amministrazione, e quindi i dirigenti degli Uffici, deve predisporre, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate, comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo feriale richiesto da ciascuno.

Con riferimento alla tempistica di fruizione del congedo ordinario, si rammenta che lo stesso deve essere fruito entro il 31 dicembre dell’anno cui esso si riferisce, fatte salve le ipotesi, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 39 del 2018, di mancata fruizione nel corso dell’anno per indifferibili esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale, per le quali è prevista la fruizione della parte residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza (per il personale inviato in missione all’estero, tali termini iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio). Restano salve, al riguardo, le disposizioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, al fine di assicurare la corretta e uniforme applicazione delle disposizioni che regolano la materia, la norma, in chiusura, chiarisce che 1’ Amministrazione, e quindi i dirigenti degli Uffici, deve: a) vigilare sul rispetto dei termini previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell’ottica di un equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell’ Amministrazione, pianificando la fruizione del congedo ordinario, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle esigenze di servizio e delle istanze del personale;

b) provvedere a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d’ufficio, sia per garantire l’effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalla Polizia di Stato, sia per renderne sistematica la pianificazione, ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo.

In ragione di quanto sopra esposto le SS.LL., all’approssimarsi della scadenza dei termini di cui alla lettera a) o della cessazione dal servizio da parte dell’interessato, provvederanno, in tempo utile e nell’ottica del richiamato equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell’ Amministrazione, a programmare il congedo ordinario residuo che andrà fruito obbligatoriamente.

CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVA (Articolo 29)

Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante il “secondo correttivo” al Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ha, tra l’altro, novellato l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, introducendo, per il personale della Polizia di Stato che ha riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, la possibilità di essere utilizzato, a domanda o d’ufficio, in servizi di istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

In tal modo è stata introdotta nell’ordinamento la possibilità di reimpiegare in servizio il personale a prescindere dall’esito della definizione della procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.

Alla luce di tale modifica normativa, l’articolo 29 del d.P.R. n. 57 del 2022 ha integrato il disposto dell’articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 al fine di garantirne la coerenza con la disciplina introdotta dal Riordino delle carriere.

Infatti il previgente comma 3 dell’articolo 16 prevedeva la ripetibilità della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e di tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa al personale al quale non fosse stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e per il quale non fossero state attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni.

La novella introdotta – tenuto conto del fatto che il dipendente può ora essere riutilizzato in servizio indipendentemente dalla definizione della procedura di riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio – estende anche a tale personale, collocato in aspettativa in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la medesima disciplina già prevista per i colleghi per i quali siano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni dello Stato prevedendo, dunque, la irripetibilità delle somme corrisposte prima della riammissione in servizio.

MODIFICHE A DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LE RELAZIONI SINDACALI (Articolo 30)

L’articolo 30, oltre a interventi di drafting normativo, apporta modifiche alle disposizioni pattizie concernenti il sistema delle relazioni sindacali.

In particolare, il comma 1, lettera a), prevede una rivisitazione degli attuali organismi paritetici, al fine di valorizzarne obiettivi e competenze, qualificandone meglio l’attività.

La principale novità riguarda l’istituzione della Commissione per l’istruzione e lo sviluppo professionale del personale con competenza sugli indirizzi generali per l’individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale.

La stessa è chiamata a esprimere le proprie valutazioni non in relazione ai singoli programmi didattici dei diversi percorsi formativi, quanto piuttosto in relazione agli indirizzi generali della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale connessi con gli aspetti innovativi, evolutivi e tecnologici delle differenti attività istituzionali. Ciò in quanto, nell’attuale contesto lavorativo, caratterizzato da una rapidissima evoluzione non solo delle innovazioni tecnologiche e delle esigenze dei cittadini, ma anche degli scenari operativi nei quali il personale della Polizia di Stato si trova a operare, la formazione e l’aggiornamento professionale rivestono un ruolo strategico assolutamente centrale.

La nuova Commissione per l’istruzione e lo sviluppo professionale del personale sostituisce, con ambiti di intervento differenti, la Commissione per la formazione e l’aggiornamento professionale, prevista a livello periferico.

Inoltre, al fine di garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali dell’ Amministrazione con quelle del giusto riconoscimento del ruolo e delle funzioni degli organismi paritetici, sono state riunite: – nella Commissione per il benessere del personale le competenze delle Commissioni qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, protezione sociale e benessere del personale – di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 26 del d.P.R. n. 395 del 1995;

– nella Commissione automezzi, tecnologia e informatica le competenze della Commissione automezzi e della Commissione tecnologia e informatica – di cui alle lettere e) e f) della citata norma – anche al fine di favorire l’implementazione del digitale.

Sono rimaste, invece, invariate la struttura e le competenze della Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, costituita solo a livello periferico.

In attuazione della citata disposizione normativa si dovrà pertanto procedere, per la verifica e la formulazione di proposte, all’istituzione delle seguenti commissioni, le cui modalità di costituzione e di funzionamento sono demandate ad un Accordo tra l’ Amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo, in corso di perfezionamento:

– Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, attività di protezione sociale e di benessere del personale – a livello centrale e periferico – a cura, rispettivamente, dal Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e dal competente Questore;

– Commissione automezzi, tecnologia e informatica – a livello centrale e periferico a cura, rispettivamente, dal Direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale e dal competente Questore;

– Commissione per l’istruzione e lo sviluppo professionale del personale – a livello centrale e periferico – a cura, rispettivamente, dal Direttore dell’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato e dal competente Questore.

Il comma 7, lettera a), novella l’articolo 23 del d.P.R. n. 164 del 2002 in materia di relazioni sindacali. La norma chiarisce espressamente che le organizzazioni sindacali, comunque costituite, sia in forma unitaria che aggregata, si relazionano con l’Amministrazione esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato.

Si tratta di una disposizione di carattere generale finalizzata a individuare il soggetto titolato ad agire in rappresentanza dell’organizzazione sindacale e, in quanto tale, unico interlocutore legittimato a interfacciarsi con 1’ Amministrazione.

Come chiarito nella relazione illustrativa del d.P.R. n. 57 del 2022, la norma si riferisce sia alle organizzazioni sindacali unitarie sia a quelle risultanti da un patto aggregativo le cui componenti avendo condiviso la scelta di rapportarsi con l’ Amministrazione come soggetto unitario, si confronteranno con essa anche per questioni di natura non contrattuale, attraverso il legale rappresentante dell’aggregazione o un suo delegato. Ciò, naturalmente, non pregiudica la possibilità della singola organizzazione sindacale componente di segnalare situazioni ritenute meritevoli di attenzione le quali, se fatte proprie dall’aggregazione associativa, troveranno riscontro da parte dell’Amministrazione, per il tramite dell’aggregazione medesima. Detta procedura si applica a tutti i livelli di rappresentanza, nazionale, regionale e provinciale.

Il comma 2, lettera f), sostituisce l’articolo 35 del d.P.R. n. 164 del 2002 in materia di federazioni sindacali.

La nuova formulazione ridefinisce la disciplina delle aggregazioni tra due o più sigle sindacali stabilendo, al comma 1, che ai fini dell’accertamento della rappresentatività, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita a una aggregazione sindacale, a prescindere dalla natura giuridica scelta, devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe di cui risultino titolari.

Per rendere effettivo tale conferimento, la norma dispone che il nuovo soggetto sindacale (nato per fusione, incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa) deve depositare presso l’ Amministrazione, oltre all’atto costitutivo e allo statuto, un “modulo unico di iscrizione”, che dovrà essere utilizzato dal personale della Polizia di Stato all’atto dell’iscrizione al sindacato.

Più in particolare, secondo la previsione del comma 2, nel caso in cui due o più sigle sindacali decidano di dar vita a una affiliazione o ad altra forma aggregativa, ai fini dell’accertamento della rappresentatività, è condizione imprescindibile l’imputazione delle deleghe dell’affiliato sul codice unico dell’affiliante. Allo stesso modo è richiesta l’effettiva attribuzione delle deleghe in favore del soggetto risultante da una procedura di fusione o incorporazione di una organizzazione sindacale in un’altra; in tali ultime due ipotesi è consentita l’attribuzione delle deleghe per successione a titolo universale.

In ogni caso, le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma, con ciò escludendo ogni forma di accordo di imputazione meramente formale del dato associativo senza un reale trasferimento della titolarità delle deleghe tra associazioni sindacali legate a vario titolo. Questo perché la nuova formulazione dell’articolo 35 stabilisce espressamente che per gli effetti connessi all’accertamento della rappresentatività triennale è necessario che il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate (fusioni e incorporazioni) o che il singolo iscritto conferisca espressamente la propria delega sul codice unico dell’aggregazione medesima.

Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali (comma 3), a prescindere dalle procedure utilizzate per dar vita al nuovo soggetto sindacale, l’ Amministrazione provvederà a conteggiare esclusivamente le deleghe confluite, secondo le modalità di cui al comma 6, nel relativo codice unico del nuovo soggetto sindacale – ovvero nel codice dell’affiliante che, in forza dell’affiliazione, diventa codice unico della nuova aggregazione associativa – alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga dell’iscritto a decorrere dal mese successivo.

Dalle predette deleghe sono sottratte, in forza del richiamo all’articolo 34, comma 2, del d.P.R. n. 164 del 2002, le deleghe revocate entro il 31 ottobre precedente.
Il comma 4 in adesione ai principi di trasparenza, chiarezza e pubblicità delle iniziative intraprese dalle organizzazioni sindacali in favore dei lavoratori, prevede che qualora si verifichi un qualsiasi mutamento associativo, le organizzazioni sindacali devono darne formale comunicazione all’ Amministrazione, mediante idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all’ Amministrazione, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata. Non sono riconosciute valide a tale scopo mere comunicazioni non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione del nuovo soggetto o dell’O.S. affiliante nella titolarità delle deleghe e per l’imputazione, a questi ultimi, delle stesse.

Il comma 5 chiarisce che qualsiasi mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, produce effetti soltanto dal successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività.

L’intervento normativo, riaffermando un principio di portata generale, secondo cui la certificazione della rappresentatività effettuata all’inizio del triennio contrattuale cristallizza l’individuazione delle OO.SS. titolari delle connesse prerogative, intende assicurare certezza e stabilità al sistema delle relazioni sindacali individuando, per l’intero triennio, gli interlocutori legittimati ad assumere il ruolo di controparte in tutti i momenti di confronto con l’ Amministrazione, con ciò completando il quadro delineato in materia dal novellato articolo 23 del d.P.R. n. 164 del 2002.

Resta comunque piena ed azionabile, in qualsiasi momento, la facoltà del singolo, attraverso le note procedure di delega e di revoca di aderire a organizzazioni sindacali già costituite, di recedere dall’iscrizione ovvero di essere promotore di una nuova realtà sindacale.

In tale ultimo caso l’eventuale costituzione di nuovi soggetti sindacali nell’arco temporale del triennio contrattuale (compreso quello in corso) consente agli stessi di esercitare le libertà ad essi riconosciute; la relativa consistenza associativa acquista rilevanza, ai fini della rappresentatività, all’atto del successivo accertamento triennale.

Alcune disposizioni di chiusura completano la nuova disciplina delle federazioni sindacali.

In particolare, al comma 7, la norma chiarisce che, fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta salva la possibilità per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative di prevedere, nell’atto costitutivo e nello statuto, disposizioni finalizzate a salvaguardare l’autonomia di ciascuna, anche per quanto riguarda la gestione dei contributi dei propri iscritti. Tali accordi assumono una rilevanza esclusivamente interna all’aggregazione medesima e sono privi di effetti ai fini della rappresentatività triennale e delle correlate prerogative sindacali.

La disposizione ribadisce la salvaguardia dell’autonomia delle singole organizzazioni sindacali componenti in seno alla Federazione, attraverso l’espressa previsione della possibilità delle stesse di continuare a gestire autonomamente i contributi dei propri iscritti versati sul codice unico della federazione in base a modalità organizzative interne, alle quali, in quanto espressione di autonomia e libertà sindacale, la parte pubblica rimane estranea.

In adesione ai principi delineati dalla norma contrattuale – in virtù dei quali le organizzazioni sindacali componenti una Federazione hanno condiviso, come già accennato, la scelta di rapportarsi con l’ Amministrazione come soggetto unitario, imputando sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari – continuano a trovare applicazione nei confronti della Federazione le modalità di versamento delle trattenute operate dall’ Amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe confluite sul predetto codice unico.

Da tutto quanto sopra esposto discende che le organizzazioni sindacali unite da un patto aggregativo, comunque denominato, mentre si rapportano con 1’ Amministrazione come soggetto unitario, conservano, al di fuori dei casi di fusione o incorporazione, la propria autonoma soggettività nei confronti dei propri iscritti e, più in generale, del personale della Polizia di Stato.

Resta, infatti, impregiudicato il legittimo esercizio da parte delle OO.SS.
federate/affiliate delle libertà e delle attività sindacali di propaganda, di promozione, di assistenza ecc. quali strumenti di collegamento e interazione tra l’organizzazione sindacale stessa e la “base”.

Il comma 8, infine, detta una disciplina transitoria finalizzata a consentire alle aggregazioni già costituite, ossia a quelle nei cui confronti il competente Ufficio VRelazioni sindacali della Polizia di Stato sta procedendo alla rilevazione della consistenza associativa al 31.12.2021, di adempiere – attraverso una procedura semplificata – alle previsioni della norma, entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Ai fini della rappresentatività per il triennio 2022-2024, infatti, entro 60 giorni decorrenti dal 31 maggio 2022, data di pubblicazione del d.P.R. n. 57 del 2022, le OO.SS.
componenti le predette aggregazioni associative, qualora intendano permanere nelle aggregazioni medesime, devono imputare al codice unico identificativo dell’aggregazione le deleghe rilevate nei loro confronti al 31 dicembre 2021, fornendo all’ Amministrazione idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli adempimenti previsti dalla nuova disposizione; 1’ Amministrazione provvederà a darne formale comunicazione al MEF per gli ulteriori seguiti.

Tale imputazione – che, solo in fase di prima applicazione e in via eccezionale, può avvenire anche mediante atto di vertice della dirigenza – si traduce nella conferma della permanenza nel patto aggregativo ai fini della rappresentatività per il triennio contrattuale 2022-2024.

Qualora una organizzazione sindacale non provveda nei termini previsti agli adempimenti richiesti, la stessa rimane titolare, in proprio, delle deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 che, pertanto, non saranno conteggiate ai fini della rappresentatività, per il triennio contrattuale 2022-2024, dell’aggregazione associativa della quale faceva parte.

Fuori da tali ipotesi, previste – si ribadisce – in via transitoria ed eccezionale, ogni eventuale mutamento associativo attuato sia mediante un’affiliazione che in altra forma aggregativa, anche nell’arco temporale dei suddetti 60 giorni, sarà soggetto alla procedura ordinariamente descritta dall’articolo 35, nella nuova formulazione, con effetti sul successivo accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 3, del d.P.R. n. 164 del 2002, ricorrendone i presupposti.

Il comma 2, lettera g), modifica l’articolo 36 del d.P.R. 164 del 2002, riconoscendo al dirigente sindacale che riprende servizio al termine di un periodo di distacco sindacale (e non anche di aspettativa) la possibilità, a domanda, di essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede, atteso che solo i periodi di distacco sono equiparati, a tutti gli effetti, al servizio prestato nell’ Amministrazione.

Viene, infine, integrato il comma 4 dello stesso articolo, chiarendo che la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali ai lavori delle Commissioni paritetiche di cui all’articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 395 del 1995 è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall’ Amministrazione per la partecipazione alle stesse Commissioni.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Con successiva circolare della Direzione centrale dei servizi di ragioneria, saranno fornite indicazioni sulle modalità tecniche di segnalazione sul portale NoiPA delle nuove indennità, sui relativi adempimenti di natura amministrativo-contabile, nonché ogni altra utile informazione inerente gli aspetti di natura contabile.

FONTE SIULP

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