Dipendenti Pubblici. Interessante risposta del Siulp Polizia sulla possibilità di poter esercitare l’attività di Amministratore condominiale.
Un nostro affezionato lettore ci chiede se esista la possibilità per il dipendente della Polizia di Stato di esercitare l’attività di amministratore di condomini.
L’impiegato pubblico non può svolgere l’attività di amministratore di condominio senza l’autorizzazione del datore di lavoro. Il principio è enunciato dal TAR Lazio nella sentenza n. 10599 del 26 agosto 2019, che ha evidenziato l’obbligo, per il dipendente pubblico, di chiedere la preventiva autorizzazione all’amministrazione di appartenenza prima di intraprendere l’attività di amministratore di condominio, anche se si tratta di attività saltuaria.
La questione di fatto ha riguardato un dipendente ministeriale, che svolgendo attività di amministratore di condominio, veniva raggiunto da alcuni provvedimenti della Guardia di Finanza, con i quali gli veniva intimato il versamento – in favore dell’amministrazione di appartenenza – delle somme percepite a titolo di compenso per lo svolgimento dell’attività di amministratore, dato che la stessa era stata svolta senza la necessaria preventiva autorizzazione dell’Amministrazione datrice di lavoro.
Il dipendente pubblico ricorreva al TAR, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la restituzione o, comunque, di trattenere le somme richieste. A sostegno delle sue ragioni, evidenziava l’occasionalità e la saltuarietà dell’attività di amministratore di condominio, comprovata, a suo dire, dal fatto che «l’attività d’ufficio non ne avrebbe mai risentito e che i compensi percepiti sarebbero di ammontare non significativo e riferibili al mero ristoro delle spese sostenute».
Il Giudice amministrativo ha respinto il ricorso ritenendo obbligatoria la preventiva autorizzazione. Nella motivazione della decisione di legge che la preventiva autorizzazione è imposta dalla normativa vigente, in particolare:
- dall’art. 60 DPR n. 3/57 secondo cui “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente”;
- dall’art. 58 D.lgs. n. 29/93 e 53 D.lgs. n. 165/01 i quali richiedono l’autorizzazione dell’ente di appartenenza per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri d’ufficio;
- dall’art. 1, comma 60, Legge n. 662/96, il quale prevede che, al di fuori dei rapporti di lavoro a tempo parziale, “al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa”.
Pertanto, il versamento all’amministrazione del compenso percepito dal dipendente per l’attività di amministratore di condominio costituisce, per il ricorrente, un obbligo il che conferma la legittimità degli atti di recupero emessi dall’ente datore di lavoro.
Secondo il Tribunale, l’impiegato pubblico non può svolgere l’attività di amministratore di condominio senza l’autorizzazione del datore di lavoro neppure se si tratta di un’attività occasionale o saltuaria, poiché, secondo i giudici, la natura occasionale e saltuaria dell’attività svolta «non assume rilevanza ai fini dell’accoglimento del gravame in quanto concerne, al più, il profilo della possibile autorizzabilità dell’attività stessa, in relazione a quanto previsto dagli artt. 60 d.p.r. n. 3/57 e 1 comma 60 l. n. 662/96, ma non influisce sulla necessità dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza».
L’unica eccezione possibile riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale, per i quali, di regola, è escluso l’obbligo di preventiva autorizzazione da parte della P.A. di appartenenza, salvo che tale obbligo sia previsto da specifiche norme di legge.