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SIULP: Mancato riconoscimento della denominazione di coordinatore per coloro che sono transitati nel ruolo tecnico

polizia

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Riportiamo la risposta del Dipartimento della P.S., N.555/V-RS, Prot.0000428, alla nostra lettera inviata lo scorso 21 novembre e pubblicata sul Flash 49 2022:

“La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato che l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” è disciplinata, per i diversi ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, dagli artt. 5, 24-ter e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che ne prevedono l’attribuzione in favore del personale con una certa anzianità di servizio nella qualifica apicale del ruolo di appartenenza e che presenti determinati requisiti di condotta. In termini analoghi, con riferimento ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, si esprimono anche gli artt. 4, 20-ter e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

La titolarità della denominazione di “coordinatore” determina in capo al dipendente, quale effetto, preminenza gerarchica in relazione alla data di conferimento, anche nei casi di pari qualifica con maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Al di là del dato definitorio (con l’utilizzo del termine “denominazione” in luogo di “qualifica”), è, innanzitutto, di rilievo il fatto che la disciplina illustrata sia collocata all’interno delle disposizioni dedicate alla determinazione delle funzioni del personale appartenente ai ruoli, invece che tra quelle che disciplinano lo sviluppo di carriera del predetto personale, con ciò palesandosi l’intenzione del Legislatore di considerare la predetta denominazione estranea al sistema della vera e propria progressione in carriera.

Inoltre, gli articoli 4, 24-bis e 25 del d.P.R. n. 335 del 1982 — che riportano, rispettivamente, l’articolazione delle qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti — considerano, quali qualifiche apicali quelle di sostituto commissario, sovrintendente capo e assistente capo, non contemplando, pertanto, la denominazione di “coordinatore” tra i livelli di sviluppo di carriera del predetto personale.

Coerentemente con tali indicazioni normative (e in termini decisivi nel senso di escludere che il conseguimento della denominazione di “coordinatore” costituisca una progressione in carriera), si pongono anche le disposizioni in materia di promozione per merito straordinario (artt. 72 e 73 del d.P.R. n. 335 del 1982, applicabili anche al personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica in virtù del rinvio generale di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 337 del 1982), che non prevedono l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” in favore dei premiati appartenenti alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, escludendo espressamente tale denominazione dai meccanismi di progressione in carriera di carattere straordinario2

Se il conferimento della qualifica di “coordinatore” fosse da considerarsi una forma di progressione in carriera le disposizioni da ultimo richiamate sarebbero del tutto irragionevoli, in quanto determinerebbero, alternativamente, o un “doppio salto” di carriera (in favore degli assistenti capo, che verrebbero promossi direttamente a vice sovrintendente, obliterando il “passaggio intermedio” di carriera di assistente capo coordinatore), o un illogico disconoscimento della stessa progressione giuridica (in capo ai sovrintendenti capo e ai sostituti commissari, che si vedrebbero attribuire ingiustificatamente una sola compensazione economica).

È da ritenersi, pertanto, che la denominazione di “coordinatore” non costituisca una vera e propria forma di progressione in carriera, ma un istituto con il quale l’ordinamento tributa un formale riconoscimento alla notevole professionalità acquisita da personale di servizio nelle qualifiche apicali e meritevole di svolgere compiti di maggiore responsabilità.

La predetta denominazione potrà, conseguentemente, essere conferita, ricorrendone i presupposti, anche al personale transitato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. aaaa-bis) del d.lgs. n. 95 del 2017”.

FONTE SIULP

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