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SIULP: Disciplinarmente rilevabili gli apprezzamenti sulle scelte sessuali dei colleghi

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Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 7029 del 9 marzo 2023 che ha confermato la massima sanzione disciplinare a carico di un impiegato che aveva dato della “lesbica” a una collega.

L’uomo è stato punito per aver pronunziato frasi sconvenenti ed offensive ad alta voce, alla presenza di diversi utenti, nei confronti di una collega che ha presentato un esposto riferendo che l’uomo, avendo appreso che la collega in questione aveva partorito due gemelli, aveva iniziato a molestarla sul posto di lavoro con frasi sconvenienti che esprimevano dubbi e incredulità sulla sua recente maternità, sul presupposto che la stessa non fosse eterosessuale.

Per gli “Ermellini” costituisce innegabile portato della evoluzione della società negli ultimi decenni la acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale e del fatto che esso attiene ad una sfera intima e assolutamente riservata della persona.

L’intrusione in tale sfera, effettuata peraltro con modalità di scherno e senza curarsi della presenza di terze persone, non può pertanto essere considerata secondo il “modesto” standard della violazione di regole formali di buona educazione ma deve essere valutata tenendo conto della centralità che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso”, il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell’individuo ( art. 4), oggetto di particolare tutela “in tutte le sue forme ed applicazioni”.

Tale generale impianto di tutela puntuale specificazione nell’ordinamento attraverso la previsione di discipline antidiscriminatorie in vario modo intese ad impedire o a reprimere forme di discriminazione legate al sesso. Tra queste assume particolare rilievo il d.lgs. n. 198/2006, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), il cui articolo 26, primo comma statuisce che “Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.”

Tale previsione risulta specialmente rilevante nel caso in esame in quanto significativa della volontà del legislatore ordinario di garantire una protezione specifica e differenziata attraverso il meccanismo dell’assimilazione alla fattispecie della discriminazione a chi si trovi a subire, nell’ambito del rapporto di lavoro, comportamenti indesiderati per ragioni connesse al sesso.

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