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SIULP: Calcolo del periodo di comporto in caso di assenze frazionate per malattia

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Un nostro lettore ci chiede chiarimenti in ordine al computo del periodo di comporto nelle situazioni in cui sono presenti brevi e continui periodi di fruizione di malattia da parte del dipendente comprendenti giornate festive non coperte da certificazione medica.

La tematica è stata recentemente affrontata dalla sezione lavoro del Tribunale di Bologna che ha ribadito, al riguardo, principi consolidati enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per periodo di comporto, ex art. 2110 c. 2 c.c. si intende quell’arco temporale durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il calcolo del comporto – nel silenzio della normativa – presenta alcuni profili controversi nel caso in cui ci siano più assenze per malattia ravvicinate, intervallate da giorni festivi. In tali casi, invero si dibatte se occorre tener conto esclusivamente dei periodi coperti da certificazioni oppure se è possibile computare i giorni festivi presenti fra una certificazione e l’altra.

La sezione lavoro del Tribunale di Bologna con la sentenza R.G. n. 976/2024, pronunciata in merito al controverso superamento da parte di un dipendente privato del limite costituito dal periodo di comporto ha affrontato la questione della considerazione o meno, nel conteggio dei giorni di malattia ai fini del calcolo totale del periodo di comporto, dei giorni festivi che intervallavano le diverse ma sostanzialmente collegate richieste di malattia.

Al riguardo il lavoratore ricorrente ha dedotto come il datore di lavoro, nel calcolare il periodo di comporto avesse indebitamente conteggiato quattro giorni in più rispetto a quelli calcolati dalla dipendente in ragione dei periodi di malattia effettivamente fruiti.

Tali 4 giorni corrispondevano a periodi festivi, non coperti direttamente da certificato ma costituenti “intervallo” fra le malattie fruite nei giorni feriali immediatamente precedenti e successive.

Il tribunale, sul punto, dopo aver specificato come si tratti di comporto per sommatoria (che ha riguardo ad assenze per malattia plurime e frammentate) ha richiamato un principio di diritto emanato dalla Corte di Cassazione sez. lav. sent. n. 27980/2023 specificando come “nella determinazione del periodo di comporto – sia esso “secco” o “per sommatoria” e previsto a mesi oppure a giorni – deve tenersi conto anche dei giorni non lavorativi (festivi) o non “lavorati” che cadano nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell’episodio morboso, a meno che non sia fornita prova contraria da parte del lavoratore”;

la Corte ha ancora enunciato come, secondo l’orientamento della Cassazione sez. lav. sent. n. 24027/2016,

“Detta presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi, che qui viene in rilievo, di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino a venerdì) ed il secondo certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ovvero dal lunedì)”.

Nel merito della questione, tuttavia, il Tribunale ha evidenziato come possa essere sempre data la prova contraria, considerando infatti come fosse dimostrato – attraverso la presentazione di certificati di malattia derivanti da patologie fra loro differenti (rinosinusite, cervicalgia, gastroenterite) – una valida e sufficiente prova atta a non considerare quali giorni di malattia quelli effettivamente non coperti da certificato.

Rimane, dunque, salva la possibilità, a tutela del lavoratore, di dimostrare come tali tipologie di certificazioni non siano da considerarsi elusive rispetto alla disciplina della malattia e del periodo di comporto, attraverso la prova (come nel caso in esame), che nei giorni festivi il dipendente effettivamente non era in condizioni di salute tali da giustificare il prolungamento della malattia.

SIULP – Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia

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