L’agevolazione sull’acquisto prima casa prevede l’applicazione dell’imposta di registro al 2% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro.
Il contribuente che, pur avendo i requisiti per l’agevolazione “prima casa”, non dichiara tali condizioni al momento della registrazione dell’atto di trasferimento emesso dal Tribunale, sconta l’imposta di registro in misura ordinaria, anche se in un secondo momento presenta domanda di rimborso per ottenere la differenza rispetto all’aliquota agevolata.
Il principio è espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21814 del 9 ottobre 2020 ha confermato che il contribuente, per beneficiare delle agevolazioni riferite all’acquisto della prima casa “deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell’atto di acquisto, il possesso dei requisiti di ammissione al beneficio, con la conseguenza che decade dall’agevolazione il contribuente che non l’abbia fatto.
La Cassazione, infatti, ha chiarito che il possesso dei requisiti non sostituisce la necessità di una richiesta formale al momento dell’acquisto. La Corte ha ribadito un principio essenziale: per accedere all’agevolazione, le dichiarazioni devono essere rilasciate tempestivamente. In assenza di tale requisito dichiarativo, pertanto, anche la dimostrazione successiva dei requisiti non è sufficiente. In ultima analisi, se è vero che l’articolo 77 del Testo Unico dell’Imposta di Registro prevede un margine temporale per correggere omissioni o errori, è anche vero che la concessione dell’agevolazione “prima casa” richiede una specifica collaborazione da parte del contribuente.
Tra l’altro, la Risoluzione n. 240164 del 1984 dell’Amministrazione finanziaria chiarisce che la richiesta dell’agevolazione “prima casa” non può avvenire al momento del rimborso. Questo implica che chi non dichiara i requisiti al momento dell’acquisto è soggetto al pagamento dell’imposta di registro in misura piena, senza possibilità di recupero retroattivo. La nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa del DPR n. 131/1986 stabilisce che, per ottenere l’agevolazione fiscale “prima casa”, non è sufficiente che il contribuente possieda i requisiti richiesti ma è necessario che questi siano espressamente dichiarati nell’atto di acquisto o registrazione. In particolare, il contribuente deve:
– dichiarare di non possedere altre abitazioni nel Comune dell’immobile acquistato;
– attestare di non essere titolare, in tutto il territorio nazionale, di altre abitazioni comprate con agevolazioni;
– impegnarsi, in caso di non residenza nel Comune dell’acquisto, a trasferirvi la residenza. Solo se il contribuente ha reso la dichiarativa ma poi ha pagato le tasse in eccesso può chiederne il rimborso; diversamente ne perde il diritto.