Qualche giorno fa il TAR Lombardia ha “restituito un diritto” ad un Militare della Guardia di Finanza. La sentenza nr. 829 del 2023 stabilisce di dare centralità all’assistenza del disabile in stato di gravità, piuttosto che al problema dell’organico dei Reparti ove il Militare presta servizio o ha chiesto di essere impiegato.
Andiamo per ordine. Il nostro collega aveva necessità di assistere un suo parente al quale erano stati riconosciuti i benefici della L. 104/92 e, ai sensi dell’Art. 33 c. 3 e 5, richiesedi essere trasferito in un Reparto più indicato per la necessaria assistenza del disabile.
Tale istanza venne rigettata dal Comando Generale della Guardia di Finanza adducendo quale giustificazione, l’indisponibilità di vacanze organiche nella sede richiesta, oltre a manifestare una penuria nel reparto di appartenenza. Tale atto è stato impugnato dal nostro collega con le “stellette” presso il TAR Lombardia. I Giudici Amministrativi hanno ribaltato la determinazione del I Reparto “Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri” del Comando Generale.
Con la sentenza nr. 829 i giudici hanno, nel dispositivo ribadito la centralità del malato da assistere, rispetto alle motivazioni di carenza del personale, addotte come opposizione dall’ Avvocatura dello Stato. I Giudici Amministrativi hanno evidenziato nelle motivazioni della sentenza in modo perentorio che: ”….omissis…. Tali condizioni di soprannumero, infatti, sono imputabili a un’errata gestione del potere organizzativo da parte dell’Amministrazione, e non è dunque ragionevole farne carico al soggetto che debba prestare assistenza a un familiare non autosufficiente.”.
Pare superfluo ribadire che il Si.U.L.M., sempre attento ai problemi dei nostri iscritti, invita tutti i colleghi che, sfortunatamente, si trovino in questa situazione a contattare i nostri delegati di F. A. al fine di poter iniziare un colloquio conoscitivo della problematica personale e iniziare un percorso teso al riconoscimento di questo ed altri “Diritti” negati (di seguito saranno indicati i referenti).
Questa Associazione tra Militari auspica che il Ministero Difesa prenda atto di tale indirizzo giurisprudenziale e disponga un “allineamento” a tale sentenza. Il trasferimento temporaneo ai fini della L. 104/92 deve essere un diritto inalienabile riconosciuto, al fine di poter assistere adeguatamente il disabilein stato di gravità.