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SINAFI: Sistema pensionistico del personale del comparto. Disegno di Legge A.S. 606.

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Determinazione dell’importo della pensione, nella parte contributiva, utilizzando il più favorevole coefficiente di trasformazione previsto per i dipendenti pubblici civili.

E’ stato reso disponibile il testo del disegno di Legge A.S. 606 presentato dalla Senatrice Stefania Pucciarelli (“LSP – PSd’Az”) avente per oggetto “Disposizioni perequative in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge, costituito da quattro articoli, la proponente ha evidenziato che:

  • l’intervento normativo ha lo scopo di disciplinare la normativa pensionistica del personale del comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
  • il nostro ordinamento riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti;
  • tale personale risulta però svantaggiato sul versante previdenziale, in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo, previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta « Riforma Dini »). Ciò determina una penalizzazione per chi si è arruolato successivamente al 1995 e comporta una disparità di trattamento rispetto al personale pubblico contrattualizzato, per il quale sono state trovate idonee risorse che hanno permesso di attivare i fondi necessari a una compensazione;
  • la proposta parte quindi dalla consapevolezza dell’urgenza e della non rinviabilità di un intervento legislativo che intervenga sulla disciplina del trattamento previdenziale del personale relativo al comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Coefficiente di trasformazione)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, nonché per infermità e decesso, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.

(Adeguamento automatico)

1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all’articolo 1 della presente legge è automaticamente adeguato a quello previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

(Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai soli fini del calcolo del trattamento pensionistico, gli aumenti di servizio di cui al comma 1 sono attribuiti, in misura totale o parziale, a richiesta degli interessati ».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 31.170.000 euro per l’anno 2023, 62.340.000 euro per l’anno 2024, 93.510.000 euro per l’anno 2025, 124.680.000 euro per l’anno 2026, 155.850.000 euro per l’anno 2027, 187.020.000 euro per l’anno 2028, 218.190.000 euro per l’anno 2029, 249.360.000 euro per l’anno 2030, 280.530.000 euro per l’anno 2031 e 311.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2032, si provvede:

a) quanto a 31.170.000 euro per l’anno 2023 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 2.340.000 euro per l’anno 2024, 33.510.000 euro per l’anno 2025, 64.680.000 euro per l’anno 2026, 95.850.000 euro per l’anno 2027, 127.020.000 euro per l’anno 2028, 158.190.000 euro per l’anno 2029, 189.360.000 euro per l’anno 2030, 220.530.000 euro per l’anno 2031 e 251.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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