SINAFI: Pensioni personale GdF – Il dilemma dell’Ausiliaria o del moltiplicatore

Pensioni del personale della GdF. Il dilemma dell’Ausiliaria o del moltiplicatore che solo un sindacato credibile può dirimere a seguito di specifici approfondimenti.

Con l’approssimarsi di un’età anagrafica utile a poter lasciare il servizio attivo, molti continuano ad interrogarsi, senza avere risposte attendibili, su quale possa essere l’istituto più economicamente conveniente di cui avvalersi al raggiungimento del requisito anagrafico dei sessant’anni per accedere alla cosiddetta pensione di vecchiaia (limite ordinamentale al raggiungimento del quale si viene posti, in ogni caso, in congedo d’ufficio).

Ormai, appare superfluo soffermarsi e spiegare del dettaglio le possibilità che alternativamente consentono al personale di poter andare in pensione prima del suddetto limite ordinamentale, la cosiddetta pensione di anzianità, ovviamente con delle penalizzazioni economiche rispetto a quella di vecchiaia, atteso che la quasi totalità del personale opta per rimanere in servizio il più possibile al fine di mantenere una fonte di sostentamento economico mensile più elevata, di accumulare maggior montante contributivo, nonché di poter appunto usufruire di quegli istituti che costituiscono il vero plus valore economico del trattamento pensionistico (ausiliaria o moltiplicatore contributivo. In ogni caso si rammentano i requisiti richiesti pe l’accesso alla pensione di anzianità;

 anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni.

Il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi;

 anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.

Il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi e con l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi.

Si rammenta, infatti, che con la riforma del sistema pensionistico italiano avvenuto con la legge Dini nel 1995, il metodo di calcolo dei trattamenti pensionistici è cambiato radicalmente generando un rilevante decremento economico delle pensioni, a causa dell’utilizzo come base di calcolo non più l’ultima retribuzione, ma i contributi realmente versati nell’arco della vita lavorativa.

I due istituti, pertanto, a cui il personale guarda con molta attenzione ma anche con tanta incertezza, prima di fare una scelta irreversibile che avrà senz’altro riflessi importanti sul proprio futuro pensionistico, sono il moltiplicatore contributivo e l’ausiliaria.

L’istituto del moltiplicatore contributivo spetta al raggiungimento di 40 anni di servizio militare effettivo o al raggiungimento di un’età anagrafica pari a 60 anni, transitando nella riserva e in alternativa all’ausiliaria che, come noto, ha una durata di cinque anni durante i quali l’interessato rimane a disposizione dell’Amministrazione.

Non spetta, invece, al raggiungimento dei 40 anni di lavoro effettivi in ambienti lavorativi promiscui (ad esempio 38 in GdF e 2 presso altro datore di lavoratore pubblico o privato). Il moltiplicatore contributivo nato originariamente per le FF.PP. ad ordinamento civile e successivamente esteso alle FF.AA. e di Polizia ad ordinamento militare, previsto dall’art. 3 del D.Lgs 165/97, permette di aumentare di cinque volte la contribuzione versata nell’ultimo anno di servizio effettuato, aumentando notevolmente la base di calcolo per il trattamento pensionistico spettante.

Sotto l’aspetto giuridico, l’istituto dell’ausiliaria, usufruibile per 5 anni a partire da 60 anni, permette di essere posto in congedo con trattamento pensionistico spettante ma di rimanere a disposizione dell’Amministrazione di appartenenza o più in generale della P.A. per eventuali esigenze straordinarie lavorative da svolgersi nell’ambito della provincia.

Sotto l’aspetto economico, invece, al personale in ausiliaria viene corrisposta la liquidazione spettante entro 12 mesi dal compimento dei 60 anni ed erogato il trattamento di pensione mensile con una trattenuta contributiva pari all’ 8,80%, mentre l’Amministrazione versa analoga contribuzione pari al 24,20 %.

Il valore aggiunto, inoltre, è rappresentato dall’indennità di ausiliaria spettante che viene erogata all’interessato e che è pari al 50% del trattamento economico e degli aumenti stipendiali spettanti al pari grado in servizio.

Un ulteriore elemento valoriale è rappresentato dalla rivalutazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione, ovviamente più vantaggioso, corrispondente ai 65 anni di età. Al compimento dei 60 anni, peraltro, è possibile fare domanda di richiamo in servizio anno per anno, per un massimo di 5 anni.

In tal caso al personale interessato, che continuerà a prestare servizio e a percepire anche eventuali ore di straordinario qualora effettuato, nonché a percepire il trattamento stipendiale più favorevole, al termine del periodo massimo di richiamo usufruibile, in forza di uno specifico chiarimento del Ministero del Lavoro – parere 2208 datato 15 dicembre 2020 – sollecitato dalla Guardia di Finanza, verrà anche effettuata la riliquidazione della liquidazione.

La base di calcolo della suddetta prestazione è rappresentata dal trattamento economico, costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio. Ne discende che fino a poco tempo fa risultava più favorevole optare per il moltiplicatore contributivo ma negli ultimi tempi dopo che è stato anche chiarito definitivamente che la quota di contribuzione versata nei cinque anni in cui si permane in ausiliaria costituisce a tutti gli effetti montante contributivo utile al ricalcolo della pensione, risulta senza alcun dubbio più favorevole l’istituto dell’ausiliaria.

Possiamo concludere, quindi, che al di là di particolari posizioni contributive specifiche e con una peculiare dinamica salariale e contributiva, che vanno valutate caso per caso, al personale del Corpo che si è arruolato fino agli anni 82/83 risulta ancora conveniente optare per il moltiplicatore contributivo, mentre per coloro che si sono arruolati a partire dal 1984 risulta senz’altro più vantaggioso optare per l’ausiliaria, significando che nei primi anni noterà senz’altro un decremento rispetto all’opzione del moltiplicatore, ma con il passare degli anni verrà completamente riequilibrato fino a risultare di gran lunga più conveniente l’ausiliaria.

Eliseo Taverna – Segretario Generale Nazionale

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