Sinafi: Istituzione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia. Disegno di Legge A.S. 1075.

Presentato dalla Senatrice Lavinia Mennuni (“FdI”) e altri il disegno di Legge A.S. 1075 avente per oggetto “Istituzione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia”.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge, costituito da tre articoli, i proponenti hanno evidenziato che:

  • le Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria) rappresentano, con la loro professionalità, un solido e costante servizio di prossimità a presidio della legalità nel territorio;
  • esse sono impegnate quotidianamente a tutelare la sicurezza delle istituzioni e l’incolumità dei cittadini da azioni di violenza o di criminalità, da quelle comuni a quelle organizzate, sino a quelle con finalità di terrorismo o di mafia;
  • molti sono coloro che appartenenti alle Forze di polizia hanno sacrificato la loro vita o che hanno subito gravi danni fisici per garantire tutto ciò;
  • come espressione di riconoscenza, considerazione e rispetto loro dovuto da tutti noi cittadini il presente disegno di legge intende istituire il Giorno dei caduti delle Forze di polizia, quale ricorrenza per onorarne la memoria e per onorare il loro lavoro, il loro impegno, la loro professionalità e purtroppo anche il loro sacrificio;
  • un disegno di legge che ricordando le Forze di polizia intende promuovere una cultura del rispetto del prossimo e della legalità, sensibilizzando le istituzioni e i cittadini sull’importanza dei valori di libertà e di democrazia, valori che le Forze di polizia difendono;
  • la scelta di commemorare i caduti delle Forze dell’ordine il giorno 29 ottobre non è casuale: in questa data è stata istituita la Direzione investigativa antimafia (DIA), fortemente voluta da Giovanni Falcone e istituita solo dopo l’attentato di Capaci.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce l’alto valore simbolico civile e morale degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e a ordinamento militare italiane caduti o feriti nell’adempimento del loro dovere all’interno del territorio nazionale.

Art. 2.

(Giorno dei caduti delle Forze di polizia)

1. Al fine di onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio dei soggetti di cui all’articolo 1 e di conservare la loro memoria, la Repubblica riconosce il giorno 29 ottobre di ogni anno quale Giorno dei caduti delle Forze di polizia.

2. In occasione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e sostiene cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, sugli avvenimenti occorsi ai soggetti di cui all’articolo 1.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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