La legge di bilancio 2024 ha previsto il cd “Bonus mamme”: l’esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino ad un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici (con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) che hanno almeno tre figli.
Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli.
Nello specifico, l’esonero in esame, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Coordinamento con altre agevolazioni
La Circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27, con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore precisa che il “Bonus mamme” risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 (cd “taglio del cuneo contributivo”).
La riduzione contributiva per i rapporti di lavoro dipendente (in vigore anche nel 2023) di cui all’articolo 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024 riconosce un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 6 punti percentuali (a condizione che la retribuzione imponibile che non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro) e di 7 punti percentuali (a condizione che la retribuzione imponibile che non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro).
Effetti della non cumulabilità con la riduzione di cui all’art. 1 comma 15 (Legge di Bilancio 2024)
Paradossalmente, per effetto della non cumulabilità del “Bonus mamme” con la misura del “taglio del cuneo contributivo” le lavoratrici con redditi più bassi, che già fruiscono dell’esonero contributivo (del 6 o 7%), avranno un reale beneficio inferiore alle “lavoratrici mamme” con redditi più alti.
Retribuzione mensile lorda | Esonero contributivo (6 o 7%) | Bonus mamme | Beneficio mensile ulteriore |
€ 1.800 | 126,00 (7%) | 165,42 | 39,42 |
€ 2.000 | 120,00 (6%) | 183,80 | 63,80 |
€ 2.500 | 150,00 (6%) | 229,75 | 79,75 |
€ 2692 | 161,52 (6%) | 247,39 | 85,87 |
retribuzione superiore | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
Aliquota retributiva 9,19%
Effetti sulla base imponibile Irpef
I contributi previdenziali sono deducibili senza limitazione dal reddito complessivo.
La diminuzione della trattenuta previdenziale avrà come conseguenza l’aumento della base imponibile e quindi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Effetti sull’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente)
L’aumento del reddito lordo e quindi del ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) farà aumentare anche l’importo dell’Isee, indicatore usato per quantificare l’importo dell’assegno unico e di altre agevolazioni.
Ad esempio nel caso di esonero contributivo massimo (€ 3.000 annuali) avremo un importo dell’ISR maggiorato dello stesso importo. Questo determinerà un aumento dell’Isee di Euro 1.127,00 nel caso di famiglia con 4 componenti e con presenza di figli minorenni [valore della scala di equivalenza 2,66 – (2,46 parametro componenti + 0,20 maggiorazione figli minorenni)].
In questo caso con un Isee (di partenza) pari a 20.166,92 l’aumento dello stesso di € 1.127,00 determinerà una diminuzione dell’importo dell’assegno unico di € 5,70 mensili per ogni figlio.