Sicurezza e Difesa Esenzione IMU prima casa. Ecco come funziona

L’ articolo 2 (comma 5) del decreto legge 102 del 2013, prevede l’esenzione Imu per militari e forze dell’ordine, ma a volte possono capitare incomprensioni . Di seguito un interessante articolo di Immobiliare.it

L’ordinamento legislativo italiano che disciplina il rapporto economico tra Stato e cittadini prevede il pagamento di tasse e tributi a cadenza variabile (che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale) intestati ai singoli contribuenti operanti sul nostro territorio nazionale.

Non fa eccezione l’Imu (acronimo di Imposta municipale unica), richiesta da parte dei singoli comuni a tutti coloro che dichiarano all’Agenzia delle entrate il possesso di uno o più immobili presenti all’interno del perimetro amministrativo. Non tutti sanno però che esistono delle specifiche categorie di lavoratori che vengono esonerati dal saldo delle due rate annuali relative alle case di proprietà.

Esenzione Imu per militari e forze dell’ordine: i requisiti

In particolare, con questo articolo vogliamo fare chiarezza sulla situazione relativa a militari e agenti delle Forze dell’ordine operanti nelle strade e nelle piazze dei nostri centri abitati. Secondo quanto stabilito dall’articolo numero 2 (comma 5) del decreto legge 102 del 2013, è prevista l’esenzione Imu relativa alla cosiddetta abitazione principale per i soggetti appartenenti alle nostre forze armate. Stiamo parlando di:

  • Polizia di Stato;
  • Carabinieri;
  • Guardia di Finanza;
  • altri raggruppamenti affini previsti dal ministero della Difesa e dal dicastero degli Interni.

Le scadenze: quando presentare domanda

Sempre nello stesso articolo viene indicata come data ultima per la presentazione di tutta la documentazione necessaria quella del 30 giugno dell’anno successivo a quello per cui il militare intende chiedere l’esenzione dal pagamento. Se ciò non avviene nei termini stabiliti, l’agevolazione decade in modo automatico.

Come si accede all’esenzione Imu per militari e forze dell’ordine: cosa dice la legge

Qualora un cittadino interessato abbia ricevuto l’informazione relativa alla mancata esenzione, può presentare ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado, inviando una richiesta di accertamento entro 60 giorni dalla ricezione della relativa notifica di avviso. Solitamente, è bene dirlo, le possibilità di ribaltare la sentenza in caso di mancato rispetto dei tempi richiesti sono molto risicate.

Infine, c’è l’ultimo passaggio, quello in cui entra in gioco il Comune di residenza del militare che non è riuscito ad ottenere l’esonero dal pagamento. Qualora l’individuo in oggetto dovesse rifiutarsi di versare la quota stabilità dall’Agenzia delle entrate, gli uffici tributari municipali possono avviare le azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) entro 5 anni da quando i magistrati hanno espresso il proprio giudizio in merito.

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