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La Corte di Cassazione ha affrontato una questione di particolare interesse per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, chiarendo la portata del reato di violata consegna e distinguendolo da quello di interruzione di pubblico servizio.

La vicenda riguarda un militare dell’Arma che, mentre era impegnato in un servizio esterno insieme a un collega, si era fermato presso un esercizio commerciale. Il militare era rimasto nell’autovettura di servizio per circa un’ora, mentre il collega si recava all’interno del negozio con l’intenzione di acquistare un orologio.

La pattuglia aveva ricevuto l’incarico di effettuare notifiche e accertamenti di polizia giudiziaria. L’attività non venne quindi completata nei tempi previsti. La Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna del militare sia per violata consegna, prevista dall’art. 120 del Codice penale militare di pace, sia per interruzione di pubblico servizio, prevista dall’art. 340 del Codice penale.

La violata consegna non richiede necessariamente un ordine di servizio dettagliato

Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda la nozione di “consegna”.

La Cassazione ricorda che, ai sensi dell’art. 730 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, la consegna comprende le prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l’adempimento di un determinato servizio.

Secondo i giudici, quindi, non è necessario che ogni prescrizione sia contenuta in un formale e autonomo “ordine di servizio”. Ciò che conta è la presenza di prescrizioni specifiche e tassative destinate a disciplinare le modalità di esecuzione di un determinato servizio.

La Cassazione sottolinea inoltre che le norme comportamentali del personale impegnato in servizio di pattuglia possono integrare le consegne particolari. In altre parole, il militare non deve considerare soltanto l’ordine ricevuto nell’immediatezza, ma anche le disposizioni regolamentari che disciplinano il comportamento da tenere durante il servizio.

Un principio particolarmente significativo riguarda l’obbligo di osservanza delle consegne: tutte le prescrizioni hanno pari forza cogente e il militare non può autonomamente stabilire che una determinata prescrizione sia trascurabile perché, a suo giudizio, la sua violazione non avrebbe conseguenze sull’efficienza del servizio.

La specificità del compito distingue la consegna dalla semplice attività di servizio

La Suprema Corte precisa che l’elemento caratterizzante della consegna non è costituito da particolari formalità, trattandosi di un atto a forma libera. La questione centrale è invece rappresentata dalla specificità del compito affidato e delle prescrizioni che ne regolano l’esecuzione. La sentenza porta alcuni esempi: il presidio di un determinato sito, la tutela di persone durante un servizio di ordine pubblico oppure l’esecuzione di uno specifico atto di polizia giudiziaria, come una perquisizione, un sequestro o l’assunzione di informazioni.

È proprio questa specificità, accompagnata dallo svolgimento dell’attività di servizio, a distinguere la violata consegna dalla disobbedienza prevista dall’art. 173 c.p.m.p. .La Cassazione esclude inoltre una sovrapposizione con il reato di omessa esecuzione di un incarico, previsto dall’art. 117 c.p.m.p., che riguarda invece il comandante di una forza militare e può riguardare anche incarichi privi di specifiche prescrizioni operative.

Nel caso del carabiniere, la violazione della consegna è stata confermata

Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto corretta la condanna per violata consegna. Ai due carabinieri era stato affidato il compito specifico di effettuare delle notifiche. Secondo la Corte, si trattava di una prescrizione puntuale, distinta dai generici compiti di ordine e sicurezza pubblica propri del servizio di pattuglia.

Il mancato completamento dell’attività era inoltre riconducibile alla scelta di fermarsi presso un esercizio commerciale per finalità private per un periodo significativo: circa un’ora sulle tre complessivamente assegnate per l’esecuzione della consegna. La condotta risultava inoltre incompatibile con le norme comportamentali del personale di servizio di pattuglia previste dal Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, che la giurisprudenza considera integrative delle consegne particolari. Per questo motivo la Cassazione ha rigettato il ricorso sul punto, rendendo irrevocabile l’accertamento della responsabilità per il reato di cui all’art. 120 c.p.m.p.

Diverso il discorso per l’interruzione di pubblico servizio

La Corte ha invece raggiunto una conclusione differente relativamente all’art. 340 del Codice penale. Perché possa configurarsi il reato di interruzione o turbamento di pubblico servizio, secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza, non è sufficiente che un singolo compito non venga eseguito. È necessario che la condotta provochi un’apprezzabile alterazione del funzionamento dell’ufficio o del servizio, anche se temporanea. Il servizio tutelato dalla norma è infatti l’attività istituzionale di interesse collettivo affidata a un ente pubblico.

Nel caso esaminato, la specifica attività rimasta incompiuta non aveva carattere d’urgenza. Inoltre, durante la sosta presso l’esercizio commerciale, non era emerso alcun concreto compromesso del servizio di ordine e sicurezza pubblica che i carabinieri erano comunque tenuti ad assicurare sul territorio Per la Cassazione, pertanto, non si era verificato quel significativo turbamento del servizio istituzionale necessario per integrare il reato previsto dall’art. 340 c.p. .La condanna per interruzione di pubblico servizio è stata quindi annullata senza rinvio, con assoluzione del militare perché il fatto non sussiste.

Una distinzione importante per il personale in uniforme

La pronuncia evidenzia dunque una distinzione giuridica particolarmente importante. Da un lato, il militare è tenuto al rigoroso rispetto delle consegne ricevute e delle disposizioni regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento del servizio. La violazione di una prescrizione specifica può integrare il reato di violata consegna anche senza che sia necessario dimostrare un concreto danno o un’effettiva interruzione del servizio.

Dall’altro, per configurare l’interruzione o il turbamento di un pubblico servizio occorre qualcosa di ulteriore: deve essere dimostrata una apprezzabile alterazione del funzionamento dell’attività istituzionale. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, dunque, la stessa condotta ha prodotto due differenti valutazioni penali: responsabilità confermata per la violata consegna, ma assoluzione per l’interruzione di pubblico servizio.

Le conseguenze sulla pena

L’assoluzione dall’art. 340 c.p. ha avuto anche una conseguenza sul trattamento sanzionatorio. Poiché il giudice di primo grado aveva individuato proprio nell’interruzione di pubblico servizio la violazione più grave ai fini della continuazione, la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino affinché proceda a una nuova determinazione della pena, questa volta tenendo conto della sola violazione di cui all’art. 120 c.p.m.p.

La sentenza offre così un’indicazione di rilievo per il sistema disciplinare e penale militare: il mancato rispetto di una consegna e il concreto turbamento del servizio sono profili distinti e non possono essere automaticamente sovrapposti.

Per il personale militare impegnato in servizi operativi, la pronuncia ribadisce allo stesso tempo la centralità delle consegne e delle prescrizioni che regolano il servizio, chiarendo però che la responsabilità per violata consegna non comporta automaticamente anche quella per interruzione di pubblico servizio.

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