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Settore Privato. Congedo parentale/straordinario, Legge 104. Nuova circolare

Con la Circolare numero 39 del 04-04-2023, l’Inps ha fornito  indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici in esame ai lavoratori dipendenti del settore privato

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il decreto in esame:

  • ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3;
  • ha novellato il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo;
  • ha modificato il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto”, di cui all’articolo 1, comma 36, alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario. Il novellato comma 5, inoltre, stabilisce che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

Facendo seguito al messaggio n. 3096/2022, con cui sono state fornite le prime informazioni alla luce dellanovella normativa, si forniscono di seguito le ulteriori indicazioni amministrative ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

1. Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992

Il decreto legislativo n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti dal medesimo comma, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.

Il provvedimento di autorizzazione – inviato dall’Istituto al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente – preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33.

Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.

Si riportano di seguito alcuni chiarimenti circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).

La fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, infatti, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.

Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

2. Prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001

Il decreto legislativo n. 105/2022, riformulando il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Si evidenzia a tale proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.

La novella si applica per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022.

3. Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha introdotto il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 76/2016.

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, si evidenzia quanto segue.

In base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Per la qualificazione di “convivente di fatto” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 in base al quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e accertata ai sensi del successivo comma 37 del medesimo articolo.

Quest’ultimo comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente. Sarà cura dell’operatore della Struttura territorialmente competente provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tanto premesso, a fare data dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il novellato comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Pertanto, il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.

La convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo in esame.

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Sarà cura dell’operatore della Struttura territorialmente competente provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive.

4. Indicazioni per le Strutture territoriali

Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

5. Indicazioni procedurali per i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992

5.1    Presentazione telematica della domanda

 L’applicazione è stata aggiornata per consentire la presentazione delle domande di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 secondo le nuove disposizioni introdotte dalla novella normativa in oggetto, e per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per le richieste di giorni di permesso mensili per assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre o il padre.

5.2    Procedura “Gestione permessi legge 104/1992”: gestione pratiche di Giorni di permesso mensili per assistenza a familiari disabili ricadenti nel decreto legislativo n. 105/2022

La procedura “Gestione permessi legge 104/1992” è stata aggiornata per consentire la lavorazione delle pratiche di permessi giornalieri per assistenza ai familiari disabili in seguito all’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”.

La procedura, a fare data dal 13 agosto 2022, riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni.

Seguono gli ambiti di aggiornamento:

–    Istruttoria

La valutazione della decorrenza viene effettuata sulla base della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.

Pertanto, le pratiche di giorni di permesso mensili per assistenza ai familiari disabili con periodi ricadenti, in parte, oltre la data del 12 agosto 2022, dovranno essere suddivise.

Dopo la suddivisione al 12 agosto 2022:

  • la pratica, il cui periodo di permesso ricade prima del 13 agosto 2022, verrà valutata con le modalità precedenti alla entrata in vigore della nuova norma, ovvero considerando il “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla persona in situazione di disabilità grave;
  • la pratica, il cui periodo ricade dopo il 13 agosto 2022, verrà valutata con i criteri riportati dalla novella normativa, ovvero per riconoscere a più soggetti, tra gli aventi diritto, l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili.

Le pratiche a conguaglio accolte per periodi successivi al 13 agosto 2022, riporteranno nella lettera di accoglimento l’indicazione che la pratica è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto.

–    Calcolo e pagamenti

Le pratiche di giorni di permesso mensili per assistenza a familiari disabili a pagamento diretto, a fare data dal 13 agosto 2022, vengono calcolate e pagate con le consuete modalità.

5.3    Procedura “Gestione permessi legge 104/1992”: “Dichiarazione disabile”

Per le pratiche Giorni di permesso mensili per assistenza ai familiari disabili, con data inizio successiva al 12 agosto 2022, dovrà essere trasmessa la “Dichiarazione disabile”, se non già inviata, anche per persone disabili in situazione di gravità minorenni, purché il richiedente non sia né la madre né il padre.

Seguono gli ambiti della procedura modificati:

–    Variazione

 La dichiarazione è identificata con la dicitura “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile”.

– Istruttoria

 Se la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile” non è pervenuta nei casi previsti, l’istruttoria automatica propone una respinta.

6. Indicazioni procedurali per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001

6.1       Presentazione telematica della domanda

 L’applicazione è stata aggiornata per consentire la presentazione delle domande di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001:

  • da parte dei conviventi di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  • da parte dei familiari normativamente previsti anche qualora la convivenza con il disabile grave sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo;
  • per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per assistere le persone disabili minorenni in situazione di gravità, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre e il padre.

6.2    Procedura “Gestione congedi straordinari”: gestione pratiche per richiedenti conviventi di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76

 La procedura “Gestione congedi straordinari” è stata aggiornata per consentire la lavorazione delle pratiche derivanti dalle nuove domande per richiedenti conviventi di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016.

Seguono gli ambiti di aggiornamento:

–    Ricezione domande

Il prelievo delle domande è stato integrato per acquisire le pratiche relative alle domande di congedo straordinario per richiedente convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, pervenute almeno due giorni prima. Analogamente alle altre domande, in casi particolari, è possibile prelevare puntualmente una o più domande attraverso la funzionalità “Prelievo domande online” attivabile dalla relativa voce di menu del gestionale.

–    Acquisizione da operatore

L’acquisizione da parte dell’operatore di Sede è stata integrata per permettere l’acquisizione di domande di congedo straordinario per conviventi di fatto, impostando il grado di parentela “Conviventi di fatto”.

–    Variazione pratica

La variazione delle pratiche è stata aggiornata per consentire la lavorazione delle pratiche di congedi straordinari per conviventi di fatto.

La lavorazione di tali pratiche presenta le seguenti caratteristiche:

  • nel tab “Dichiarazioni” – sotto-tab “Richiedente”, è riportato il grado di parentela “Conviventi di fatto”;
  • nel tab “Dichiarazioni” – sotto-tab “Richiedente”, è disponibile il gruppo di dichiarazioni “Dichiarazioni Coniuge/Parte dell’unione civile/Convivente di fatto”. Tale gruppo sostituisce il precedente “Dichiarazioni Coniuge/Parte dell’unione civile”;
  • il grado di parentela “Convivente di fatto” è ammissibile solo se la data inizio della pratica è maggiore o uguale al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo.

 –    Istruttoria

Le pratiche di congedo straordinario per conviventi di fatto possono essere definite sia con l’istruttoria automatica che con l’istruttoria manuale.La procedura verifica che la data inizio pratica sia maggiore o uguale al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022. Altrimenti, in caso di istruttoria automatica, termina con esito respinta.

 –    Calcolo e pagamenti

 Le pratiche di congedo straordinario per Conviventi di fatto a pagamento diretto vengono calcolate e pagate con le consuete modalità.

6.3       Procedura “Gestione congedi straordinari”: gestione pratiche per richiedenti che dichiarano di instaurare la convivenza successivamente alla richiesta di congedo

La procedura è stata aggiornata per consentire la gestione delle pratiche anche nel caso in cui la convivenza con il disabile grave, ove normativamente prevista, sia instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Seguono gli ambiti di aggiornamento:

–    Ricezione domande

Il prelievo delle domande è stato integrato per acquisire le pratiche, pervenute almeno due giorni prima, i cui richiedenti hanno dichiarato di instaurare la convivenza successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo. Analogamente alle altre domande, in casi particolari, è possibile prelevare puntualmente una o più domande attraverso la funzionalità “Prelievo domande online” attivabile dalla relativa voce di menu del gestionale.

–    Variazione

Nel tab “Dichiarazioni” – sotto-tab “Richiedente” è disponibile la nuova dichiarazione “Di non essere attualmente convivente con il disabile in situazione di gravità, ma di impegnarmi ad instaurare tale convivenza entro l’inizio del congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso” nei seguenti gruppi:

  • Dichiarazioni Coniuge/Parte dell’unione civile/Convivente di fatto;
  • Dichiarazioni Richiedente Fratello/Sorella;
  • Dichiarazioni Parente Affine entro il terzo grado.

Come di consueto, la dichiarazione può essere variata e quindi salvata attraverso il pulsante “Salva modifiche”.

–    Istruttoria

 Le pratiche di congedo straordinario con indicazione da parte del richiedente di instaurare la convivenza successivamente alla richiesta del congedo, sono definite con l’istruttoria automatica, in taluni casi è, tuttavia, richiesto l’intervento manuale da parte dell’operatore.

 

L’istruttoria ritiene ammissibile tale dichiarazione per gradi di parentela diversi da “figlio” se la data inizio pratica è maggiore o uguale al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo. Altrimenti, in caso di istruttoria automatica, terminerà con esito respinta.

–    Calcolo e pagamenti

 Le pratiche di congedo straordinario a pagamento diretto che presentano la dichiarazione da parte del richiedente di instaurare la convivenza successivamente alla richiesta di congedo, vengono calcolate e pagate con le consuete modalità.

6.4    Procedura “Gestione congedi straordinari”: “Dichiarazione disabile”

Per le pratiche di congedo straordinario, con data inizio maggiore o uguale a 13 agosto 2022, la “Dichiarazione disabile” deve essere trasmessa, se non già inviata, anche per persone disabili in situazione di gravità minorenni, purché il richiedente non sia né la madre né il padre.

Seguono gli ambiti della procedura modificati:

–    Variazione

La dichiarazione è identificata con la dicitura “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile”.

 –    Istruttoria

Se la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile” non è pervenuta nei casi previsti, l’istruttoria automatica propone una respinta.

7. Esposizioni in Uniemens. Codici evento e di conguaglio

7.1 Istruzioni operative per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali 

Per la corretta gestione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, come modificati, da ultimo, dal decreto legislativo n. 105/2022, nei flussi di denuncia Uniemens, al fine di soddisfare l’esigenza di un monitoraggio sulla fruizione degli stessi e sui relativi oneri, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo del lavoratore in relazione al quale la prestazione è stata conguagliata, sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che sostituiscono quelli vigenti.

L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza maggio 2023.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 30 aprile 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Nei successi paragrafi, relativi alle diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto, vengono fornite precisazioni di dettaglio anche in ordine a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 30 aprile 2023.

  • RA1 giorni/ore di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave;
  • QB5 permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale di cui all’articolo 35, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001;
  • TA1 giorni di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave;
  • MD1 congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave. Contribuzione figurativa nei limiti previsti dalla norma.

Inoltre, al fine di consentire la puntuale imputazione degli oneri relativi alla fruizione del prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, nei confronti del bambino con disabilità grave e dei permessi orari fino al terzo anno di vita del bambino con disabilità grave di cui all’articolo 42, comma 1, del medesimo decreto legislativo, alternativi al prolungamento del congedo, sono stati istituiti i seguenti codici:

  • YA1 prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;
  • YA2 prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;
  • XB3 permessiorari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale di cui all’articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001.

I codici evento MA5, MA6, MA7, MB5, MC1, MA4 e MB3 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di eventi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022. 

Nella compilazione del flusso deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Si fa presente che, per tutti gli eventi richiamati, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell’evento per i permessi con fruizione in modalità oraria. Detta modalità interessa anche gli eventi riferiti ai permessi/congedi in commento contraddistinti dai codici che restano in uso.

Nella compilazione dell’elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> occorre indicare il codice fiscale del dante causa.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto.

Nel caso di eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (YA1, YA2, RA1, TA1 e MD1), deve essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza.

Per l’evento RA1 deve essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza anche nel caso di fruizione oraria.

Nel caso di eventi la cui fruizione è oraria (XB3 e QB5), nell’elemento <SettAccredito> deve essere indicata la durata dell’assenza espressa in settimane e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale). Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in luogo dell’elemento <SettAccredito>, deve essere valorizzato l’elemento <GiorniAccredito>, indicando la durata dell’assenza espressa in giorni e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (YA1, YA2, TA1 e MD1):

Elemento <Lavorato> = N;

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1;

Elemento <CodiceEventoGiorn> = YA1, YA2, TA1 E MD1;

Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa/<TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo oraria (XB3 e QB5):

Elemento <Lavorato> = S;

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;

Elemento <CodiceEventoGiorn>= (XB3 e QB5);

Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno;

Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa, come sopra specificato e<TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata la fruizione di un permesso di tipo orario (XB3 e QB5)con un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> è = N

L’elemento <TipoCoperturaGiorn> è = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, è = 1 se il permesso di altro tipo non è retribuito.

Con specifico riferimento all’evento RA1 si fa presente che, sia nel caso in cui lo stesso sia fruito in modalità oraria sia nel caso in cui la fruizione sia giornaliera, deve essere compilato l’elemento giorno indicando nell’elemento <NumOreEvento>, rispettivamente, il numero delle ore di permesso fruite nella giornata o il numero di ore corrispondenti all’intera giornata fruita (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi).

Pertanto, sempre con riguardo al codice RA1 la valorizzazione dell’evento nel flusso Uniemens è la seguente:

Elemento <Lavorato> = N o S a seconda che la fruizione sia giornaliera (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi) o oraria;

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 a seconda che la fruizione sia giornaliera o oraria;

Elemento <CodiceEventoGiorn> = RA1;

Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno;

Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa, come sopra specificato e<TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore dello Spettacolo deve essere valorizzato l’elemento <Giorno>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

  • i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione. Ne deriva che – in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite – per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 vengono esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di permesso a ore è tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e vale solo a integrare la retribuzione di quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
  • diversamente i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> è = 1 abbinato a <Lavorato> = N;
  • devono essere precisate nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato;
  • nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> deve essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.

In caso di eventi XB3 e QB5, non devono essere compilati i campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione “persa”; per tali eventi opera l’accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell’assegno sociale rapportato alla durata dell’evento (art. 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001).

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati, introdotti a decorrere dal periodo di competenza maggio 2023, deve essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:

•   Elemento <CodiceCausale>: indicare i nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento:

–     Codice L303, avente il significato di “Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’articolo 33, c. 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio) entro il terzo grado con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 – (Codice Evento RA1)”;

–     Codice L306, avente il significato di “Conguaglio permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 (Codice Evento QB5)”;

–     Codice L307, avente il significato di “Conguaglio giorni di permesso mensili(disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave D.lgs n. 105/2022 (Codice evento TA1)”;

–     Codice L308, avente il significato di “Conguaglio congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 per assistere coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio) entro il terzo grado con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento MD1)”;

–     Codice L300, avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento YA1)”;

–     Codice L301, avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. D.lgs n. 105/2022. (Codice evento YA2)”;

–     Codice L302, avente il significato di “Conguaglio permessiorari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento XB3)”.

  • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del dante causa.
  • Elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo>: CF_PERS_FIS.
  • Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi esposti in Uniemens.
  • Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 12 agosto 2022, devono continuare a essere utilizzati i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.  

7.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica 

Per la corretta comunicazione dei permessi di cui alla presente circolare, i datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, al verificarsi dell’evento, devono compilare anche la ListaPosPA secondo le modalità in uso, utilizzando i seguenti Codici Tipo Servizio nell’elemento V1, Causale 7, CMU 8: 

  • 3L:Permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’art.33 c.3 Legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all’art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112; 
  • 3M: Permessi orari (art.33 c.6 Legge n.104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. Contrib. figurativa su retrib. convenz. (art.35 c.2 D.lgs n.151/2001) usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112; 
  • 3N:Permessi mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
  • 3P:Congedo straord. (art.42 c.5 D.lgs n.151/2001) per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all’art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112.

Inoltre  per le stesse motivazioni illustrate al paragrafo 5 della presente  circolare,  si rende necessario istituire anche i seguenti Codici Tipo Servizio da utilizzare nell’elemento V1, Causale 7, CMU 8  nei casi  di  prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, nei confronti del bambino con disabilità grave e dei permessi orari fino al terzo anno di vita del bambino con disabilità grave di cui all’articolo 42, comma 1, del medesimo decreto legislativo, alternativi al prolungamento del congedo: 

  • 3Q: Prolung. del cong. parent. giornaliero fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disab.grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento per i dip. delle aziende di cui all’art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112; 
  • 3R: Prolung. del cong. parent. giornaliero fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disab.grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento per i dip. delle aziende di cui all’art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112;  
  • 3S: Permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001 usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 

Si ricorda che per quanto riguarda i permessi usufruiti in forma oraria, la modalità di compilazione dell’elemento <PercRetribuzione> è quella già illustrata nella circolare n. 40/2016, che quindi deve essere osservata in ogni caso per il Tipo Servizio 3L anche qualora lo stesso sia usufruito nella forma giornaliera.

I nuovi Codici Tipo Servizio la cui validità decorre dal 13 agosto 2022 devono avere corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento di cui al punto precedente come di seguito illustrato: 

3L:  RA1; 

3M: QB5;  

3N: TA1; 

3P: MD1; 

3Q: YA1; 

3R: YA2; 

3S: XB3. 

L’introduzione dei nuovi Codici Tipo Servizio determina che i seguenti attualmente in uso – 34, 44, 45 e 53 – mantengano la loro validità solo per la valorizzazione di eventi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022, mentre il Tipo Servizio 54 resta valido solo quando riferito al corrispondente Tipo Evento MB1.

8. Regime fiscale

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente sono assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A tale fine, l’Istituto è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e a rilasciare al contribuente apposita certificazione fiscale (CU) valida ai fini dichiarativi.

9. Istruzioni contabili

Per le rilevazioni contabili delle prestazioni in oggetto, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione oneri per i trattamenti di famiglia), si istituiscono i conti di seguito riportati, distintamente per le indennità erogate direttamente dall’Istituto su domanda del beneficiario e per quelle anticipate dal datore di lavoro mediante il sistema del conguaglio su dichiarazione.

Pagamento diretto

Per il congedo parentale ai lavoratori dipendenti, per il quale l’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede l’estensione fino al dodicesimo anno di età del minore in situazione di gravità, nonché per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, che a fare data dal 13 agosto 2022 ha introdotto tra i soggetti individuati la figura del “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, si procede all’istituzione dei seguenti conti a pagamento diretto:

–    GAT30213 per rilevare gli oneri per le indennità derivanti dal prolungamento del congedo parentale per i figli minori in situazione di gravità ex articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001, corrisposte direttamente – articolo 2, comma 2, punto 4, lett. i), del decreto legislativo n. 105/2022.

La rilevazione del debito avverrà al conto di nuova istituzione GAT10213.

–    GAT30200 per rilevare gli oneri per le indennità derivanti dalle agevolazioni ex articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, corrisposte direttamente ai lavoratori dipendenti che prestino assistenza alla persona disabile “convivente di fatto” – articolo 2, comma 2, punto 4, lett. n), del decreto legislativo n. 105/2022.

Per la rilevazione del debito verso i beneficiari si farà riferimento al conto in uso GAT10118 opportunamente ridenominato.

I suddetti conti di onere e di debito sopra riportati ai fini dei pagamenti diretti, saranno movimentati per il tramite delle procedure automatizzate di liquidazione.

Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità della Sede interessata, al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio esistente: “03059” – Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, art.33, comma 1, art. 42, comma 5 del Decreto legislativo n. 151/2001 – art. 2 del DLGS 105/22 – GAT.

Probabili recuperi delle indennità in argomento saranno imputati ai relativi conti di nuova istituzione:

– GAT24213 recupero e re-introito delle indennità per il prolungamento del congedo parentale per figli minori in situazione di gravità ex articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2001;

–    GAT24200 recupero e re-introito delle indennità al lavoratore dipendente “convivente di fatto” derivanti dalle agevolazioni di cui all’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dall’ articolo 2, comma 2, punto 4, lett. i), del decreto legislativo n. 105/2022.

Ai conti di recupero sopra nominati verrà abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio già utilizzato “01147” – Recupero indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’art. 33, commi 1 e 3 della legge n. 104/1992 e all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, art. 2 del d.lgs. n. 105/22 – GAT.

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura. Il citato codice bilancio “01147” dovrà essere utilizzato altresì per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Infine, per la rilevazione contabile delle riemissioni in pagamento, a seguito di riaccredito delle prestazioni in argomento, alla luce della nuova normativa viene ridenominato il conto già esistente GPA10261.

I pagamenti saranno disposti con i lotti dei pagamenti accentrati, seguendo le stesse regole di contabilizzazione. La procedura di riemissione chiuderà le partite aperte al conto GPA10031 all’atto del riaccredito.

Pagamento a conguaglio

L’anticipo delle indennità conguagliate in Uniemens con i codici conguaglio di nuova istituzione “L302” – “L303” – “L308” avverrà, secondo le istruzioni operative riportate nel paragrafo 7), rispettivamente ai seguenti conti:

–    GAT30196 Oneri per le indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’articolo 33, comma 2, della legge n. 104/92, a favore dei lavoratori dipendenti che prestino assistenza al figlio con disabilità grave – articolo 42, comma 1, del Decreto-Legislativo n.151/2001;

–    GAT30197 Oneri per le indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92, a favore dei lavoratori dipendenti per assistere il coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio), la parte dell’unione civile e affini (derivanti da unione civile) ed il convivente di fatto con disabilità grave –   articolo 2, comma 2, lett. i), punto 2, del D.lgs. n. 105/2022;

–    GAT30198 Oneri per le indennità derivanti dalle agevolazioni di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, a favore dei lavoratori dipendenti per assistere il coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio), la parte dell’unione civile e affini (derivanti da unione civile) ed il convivente di fatto con disabilità grave – articolo 2, comma 2, lett. n), del D.lgs.  n. 105/2022.

I suddetti conti rileveranno altresì le somme denunciate dai datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

La rilevazione della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione delle indennità in argomento avverrà ai conti:

–    GAT32196 Onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità per le agevolazioni di cui all’articolo 33, comma 2, della legge n. 104/92, per assistere il figlio con disabilità grave con disabilità grave;

–    GAT32197 Onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità per le agevolazioni di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92, per assistere il coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio), la parte dell’unione civile e affini (derivanti da unione civile), ed il convivente di fatto con disabilità grave;

–    GAT32198 Onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità per le agevolazioni di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, per assistere coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio), la parte dell’unione civile e affini (derivanti da unione civile) ed il convivente di fatto con disabilità grave.

Con riferimento ai codici evento già esistenti per i quali sono stati previsti nuovi codici conguaglio, si rinvia ai conti istituiti in precedenti occasioni, che andranno ridenominati per le fattispecie di interesse. In particolare, ai codici conguaglio riportati nel paragrafo 7 verranno associati rispettivamente i conti in uso, da modificare nella denominazione, GAT30008/GAT30088 per i codici (“L300” – “L306” – “L307”) e GAT30192, per il codice “L301”.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

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