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Scivolo ausiliaria per il 2018 degli Ufficiali e dei Marescialli delle 3 FFAA

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Pubblichiamo in anteprima la Circolare rilasciata da Persomil sulla cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria, per il 2018, degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ai sensi degli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’Ordinamento Militare”.

PREMESSA
a. L’articolo 2229 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”, disciplina il collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età (c.d. “scivolo”). E’ escluso dall’applicazione del citato beneficio il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri e al Corpo delle Capitanerie di Porto.
b. Tale facoltà può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di Ufficiali e
Marescialli indicato nel successivo articolo 2230 del Decreto Legislativo n. 66/2010 e,
comunque, nel limite delle risorse disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui
ai precedenti articoli 582 e 583.c. Con Decreto Ministeriale del 19 luglio 2017 è stato fissato in 60

Ufficiali e 251 Marescialli
il contingente di personale da collocare in ausiliaria nel corso del 2018, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2229, comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 66/2010.
2. DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER IL 2018
a. Ciò premesso, per quanto concerne i principi a carattere generale inerenti all’istituto in oggetto, il personale avente titolo a produrre domanda di collocamento anticipato in ausiliaria, nonché le modalità di presentazione e di definizione delle istanze stesse, si rinvia alle disposizioni impartite con la circolare a seguito a. (paragrafi 1, 2 e 3), tenendo presenti le modifiche e le integrazioni di cui ai paragrafi successivi, con l’avvertenza che le indicazioni temporali relative al 2009, in essa riportate, devono essere riferite al 2018.

  1. In materia di accesso ai trattamenti pensionistici deve farsi riferimento alla circolare n. M_D GMIL 0354221 del 18 giugno 2015, emanata di concerto con la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, che stabilisce i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso ai suddetti trattamenti per il triennio 2016-2018.
    Alla luce di tali disposizioni e di quelle emanate in materia pensionistica dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 2018 potranno essere collocati in ausiliaria solo gli Ufficiali e i Marescialli che si trovino in una delle due seguenti situazioni personali, ovvero che abbiano:

– alla data del 31 dicembre 2017, 35 anni di anzianità contributiva e un’età di almeno 57 anni e 7 mesi (adeguamento agli incrementi della speranza di vita);
– alla data del 30 settembre 2017, 40 anni e 7 mesi (adeguamento agli incrementi della speranza di vita) di anzianità contributiva, in considerazione del fatto che l’accesso al trattamento pensionistico subisce in questo caso, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 3 mesi.

  1. Per la definizione delle istanze dei militari che non risultino in possesso dei richiamati requisiti alle date suddette, si rinvia al successivo para 4., sottopara b.
    d. Si rammenta che la facoltà di presentare la domanda tesa a ottenere il beneficio in questione
    è preclusa:
    – ai militari che siano stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare in modo parziale, i quali, in virtù dell’emissione di tale giudizio, non sono idonei alla categoria dell’ausiliaria;
    – agli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, destinatari, specificamente, del disposto di cui all’articolo 909, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 66/2010.
    I Comandi/Enti di appartenenza dei detti militari, pertanto, non dovranno dare seguito a istanze di collocamento in ausiliaria avanzate, eventualmente, da tale personale.
  2. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
    a. Gli Ufficiali e i Marescialli interessati potranno produrre, entro il 1° marzo 2018, al Comando/Ente di appartenenza, istanza, redatta in conformità al modello in Allegato “B” alla presente circolare, intesa a ottenere la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria, indicando come data preferibile per il congedamento un giorno compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018. Tale data:

– dovrà risultare posteriore di almeno un anno a quella di maturazione dei requisiti per l’accesso al collocamento in congedo con diritto al trattamento pensionistico nel caso di 35 anni di anzianità contributiva e un’età di almeno 57 anni e 7 mesi, ovvero di un anno e 3 mesi nel caso di 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva;
– potrà essere differita, non oltre il 31 dicembre, per comprovate esigenze di servizio.
b. Le domande, non appena assunte a protocollo, dovranno essere trasmesse, con la massima tempestività, tramite gli indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o
persomil@persomil.difesa.it, alla 4^ Divisione, per gli Ufficiali e alla 5^ Divisione, per i Marescialli, tenendo informata la linea gerarchica.
Si segnala, inoltre, la necessità che le suddette domande siano inviate singolarmente (evitando trasmissioni cumulative), originando un numero di protocollo per ciascuna istanza e riportando nella relativa comunicazione il seguente oggetto: “SCIVOLO 2018. Istanza del … (grado, nome e cognome)”.

Alle citate domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all’accesso al trattamento pensionistico, redatto dall’Autorità Amministrativa competente e sottoscritto, per presa visione, dall’interessato. Tale prospetto dovrà essere chiuso alla data di maturazione dei requisiti di cui al precedente para 2, sottopara b., comprensivo del servizio effettivo e delle eventuali supervalutazioni; inoltre, in esso dovranno essere indicati anche i periodi di riscatto utili al servizio ma non ancora decretati, tenendo presente che la relativa determinazione dovrà essere poi tempestivamente inoltrata a questa Direzione Generale, la quale, in mancanza di essa, non potrà definire la cessazione dal servizio dell’interessato
– 3 –
ove senza il suddetto riscatto non si raggiunga il requisito minimo ai fini della cessazione stessa. L’acquisizione del prospetto contributivo sopra richiamato è indispensabile per dimostrare il possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti per avere diritto al collocamento in ausiliaria con accesso al trattamento pensionistico.
Per gli appartenenti alla Marina Militare, il citato prospetto dovrà essere preventivamente chiesto dai Comandi/Enti di appartenenza dei militari interessati direttamente alla Direzione di  commissariato della Marina Militare di Roma – V Reparto trattamento pensionistico. All’avvenuta ricezione di detto documento lo stesso dovrà essere sottoscritto con immediatezza, per presa visione, dall’interessato e trasmesso, appena possibile, alla competente Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare;
– copia aggiornata dello stato di servizio (per gli Ufficiali) o del foglio matricolare (per i Sottufficiali); per il personale della Marina detto documento verrà acquisito d’ufficio; – attestazione del Comando/Ente di appartenenza, utilizzando il modello in Allegato “C”, dalla quale si evince che l’interessato non ha pendenti procedimenti per la definizione di istanze di aggravamento di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. Nel caso siano in corso procedimenti di aggravamento di infermità, i Comandi dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite nella circolare n. M_D GMIL II 6 1 0599903 del 17 dicembre 2008, para 2., sottopara e. e f  ..
4. DEFINIZIONE DELLE ISTANZE E REVOCHE
a. Questa Direzione Generale, dopo aver ricevuto le istanze e verificato la completezza della documentazione richiesta, provvederà a redigere apposite liste di priorità (per Ufficiali e Marescialli) di cui al para 3., sottopara a. della circolare n. M_D GMIL II 6 1 0599903 del 17
dicembre 2008, in cui saranno inseriti i nominativi degli Ufficiali e dei Marescialli che abbiano maturato i requisiti pensionistici di cui al precedente para 2., sottopara b. della presente circolare entro i termini ivi indicati.
Si precisa che la redazione e successiva pubblicazione di tali liste di priorità non costituisce titolo alla cessazione, la quale dovrà essere, comunque, decretata e comunicata al singolo militare a cura di questa Direzione Generale.
b. Le istanze dei militari che non abbiano maturato i prescritti requisiti entro tali date –senza ulteriori comunicazioni– non saranno prese in considerazione e i nominativi dei medesimi non potranno in nessun caso essere inseriti nelle richiamate liste.
c. Gli Ufficiali e i Marescialli iscritti nelle citate liste hanno facoltà di revocare le istanze di cessazione dal servizio e collocamento in ausiliaria, già avanzate, producendo apposita domanda al Comando/Ente di appartenenza, fino al giorno che precede la data di notifica dei relativi   provvedimenti di cessazione e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2018, tenendo conto, altresì, delle indicazioni fornite al para 6., sottopara a. del compendio sulle disposizioni in materia di cessazione dal servizio permanente n. M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014 di questa Direzione Generale. Anche le istanze di revoca dovranno essere  inoltrate, con la massima tempestività, tenendo informata la linea gerarchica di Forza Armata, direttamente alle richiamate Divisioni del II Reparto di questa Direzione Generale agli indirizzi di posta elettronica sopra citati.
L’eventuale istanza di revoca:
– dovrà essere presentata, nel termine suindicato, anche da coloro non utilmente collocati
nella rispettiva lista di priorità;
– una volta presentata assumerà carattere di definitività e non potrà essere, a sua volta, revocata.
d. Il procedimento di revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, potrà essere avviato, seguendo le disposizioni di cui alla citata circolare n. M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014, para 6, sottopara b., in via del tutto eccezionale, entro il 31 ottobre 2018.
– 4 –
5. PROFILI AMMINISTRATIVI
a. Il personale si impegna a restituire eventuali trattamenti stipendiali corrisposti oltre la data di cessazione dal servizio permanente, secondo le modalità che verranno comunicate a cura degli Organi preposti alla gestione del trattamento economico della rispettiva Forza Armata.
b. Quanto alla possibilità di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e dell’art. 1865 del Decreto Legislativo n. 66/2010, saranno fornite in seguito disposizioni applicative.
6. AVVERTENZE
Si richiama, in via prioritaria, l’attenzione di tutti i Comandi/Enti interessati dalle varie fasi del procedimento in argomento sulla necessità del celere disbrigo degli adempimenti di competenza,
nonché della immediata trasmissione delle istanze di cessazione dal servizio e delle eventuali revoche. Ciò s’impone al fine della corretta definizione delle liste di priorità e della conseguente
evasione delle domande. Si fa presente che, in caso di omissioni e gravi ritardi nell’inoltro delle
istanze a questa Direzione Generale, la responsabilità della mancata evasione delle stesse, nonché le eventuali conseguenze di natura giudiziaria e amministrativa in caso di azioni di rivalsa da parte dei militari non ammessi alla cessazione dal servizio e al collocamento in ausiliaria pur avendone titolo, ricadranno sui Comandi/Enti e Uffici responsabili delle disfunzioni nel disbrigo dell’istruttoria di loro competenza.Per scaricare la circolare, clicca CircolareScivolo2018 – Per scaricare l’ allegato clicca su AllegatoB

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