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SAP : PENSIONI E PREVIDENZA: MAGGIORAZIONI DI UN QUINTO E FACOLTÀ DI RISCATTO. ABBIAMO POSTO UN QUESITO AL MINISTERO

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Nella giornata di giovedì 11 agosto, il SAP “Sindacato Autonomo di Polizia” ha posto un quesito al Ministero chiedendo chiarimenti in ordine al riconoscimento, ai fini pensionistici e previdenziali della maggiorazione di un quinto del servizio. In particolare, ha chiesto di conoscere da quando decorrono le maggiorazioni figurative del quinto e se possono essere valorizzate attraverso il riscatto. Di  seguito il  quesito:

OGGETTO: Riconoscimento ai fini pensionistici e previdenziali della maggiorazione di un quinto del servizio. Richiesta di chiarimenti.

In ragione dei diversi quesiti pervenuti a questa Segreteria Generale concernenti l’oggetto, si chiedono a codesto Ufficio opportuni chiarimenti in ordine al riconoscimento ai fini pensionistici e previdenziali della maggiorazione di un quinto del servizio per la parte relativa alla pensione retributiva.

È noto che in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato spettano, dal momento in cui si percepisce per servizio di istituto, la cosiddetta indennità pensionabile, le maggiorazioni di 1/5 previste dalla legge 27 maggio 1977, n. 284, recante “Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari”.

In particolare, l’art. 3, ultimo comma, prevede che “Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l’aumento di un quinto”.

In buona sostanza, al beneficiario sono riconosciuti contributi aggiuntivi, come se cioè avesse lavorato di più, rispetto al servizio effettivo prestato così determinando un’anzianità contributiva “convenzionale” che si somma a quella effettiva e che consente al lavoratore di conseguire anticipatamente il requisito contributivo necessario per percepire la prestazione previdenziale e cioè anticipare il diritto alla pensione e incrementare, altresì, in alcuni casi, la misura del reddito pensionistico.

Infatti, dal 1° gennaio 1996 le maggiorazioni riconoscibili nelle quote calcolate con il sistema contributivo sono utili solo ai fini del diritto e non anche della misura della pensione. Non solo. Per effetto dell’art. 5, comma 1, del, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, le maggiorazioni “convenzionali” di un quinto incontrano il limite massimo dei cinque anni e cioè se superano tale limite, la parte residua non viene considerata

Inoltre, ai sensi dell’art.1857 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) concernente il servizio prestato presso le Forze di Polizia “Il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità pensionabile per le Forze di polizia di cui all’articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è computato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284”.

Ciò premesso, e in ragione delle diverse richieste pervenute a questa Segreteria Generale, per la parte che incide sulla pensione retributiva, si è avuto modo di constatare che la disciplina vigente non è applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e viene applicata in modo diverso anche in a seconda del tipo di arruolamento, per intenderci a seguito del servizio militare ausiliario nelle Forze di Polizia e agente in prova.

Inoltre, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 recante “Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”, prevede all’art 5, comma 3, subito dopo aver fissato il predetto limite dei cinque anni, che “Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”.

Tale ultima norma prevede cioè la possibilità che il personale interessato possa riscattare, ai fini dell’aumento del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, “i periodi di servizio comunque prestato”.

Ad oggi, l’INPS ha emanato circolari concernenti le modalità applicative per l’esercizio dell’onere di riscatto esclusivamente per il personale militare.

La circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, tra l’altro, fa propria la locuzione “periodi di servizio comunque prestato” così come delineata dal Ministero della Difesa e che laddove fosse estesa anche al personale della Polizia di Stato porterebbe non pochi benefici ad un elevato numero di colleghi.

Orbene, con circolare del Ministero dell’Interno- Direzione Centrale per le Risorse Umane – n. 333/H/N18 ter dell’8 aprile 2019, tale beneficio è stato riconosciuto per il personale della Polizia di Stato esclusivamente per il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di formazione, fino al 31 dicembre 1997, e per i servizi prestati nelle Forze Armate prima dell’immissione nei ruoli della Polizia di Stato.

Ma allo stato si sconosce l’esito applicativo. Alla luce di quanto fin qui riportato, si chiede di conoscere l’effettiva decorrenza delle maggiorazioni convenzionali di 1/5 per tutto il personale della Polizia di Stato e se sia possibile procedere al riscatto delle maggiorazioni, come indicato nella circolare relativa al personale militare atteso che tra l’altro, la norma di riferimento, l’art. 5, comma 3 del D.lg. 165/1997, concerne anche il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

In attesa di cortese riscontro scritto, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Stefano PAOLONI

IL QUESITO INTEGRALE LO TROVI QUI

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