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Riposo festivo infrasettimanale. Il SINAFI scrive al Comando Generale della Guardia di Finanza

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Il  sindacato dei finanzieri scrive al Comando Generale della Guardia diFiannza, già dotato  di un Ufficio per le Relazioni con gli Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali.

SINAFI: Anticipare il riposo festivo infrasettimanale appare arbitrario e non rispettoso dei contratti di lavoro

Pianificazione e anticipo RFI nei giorni precedenti a quello di cadenza.

La scrivente Organizzazione Sindacale intende promuovere ogni opportuna azione chiarificatrice volta a risolvere talune segnalate problematiche relative alla corretta applicazione delle vigenti disposizioni in ordine all’espletamento del servizio in giorni festivi o festivi infrasettimanali, cui il personale è chiamato dall’Amministrazione, a cagione di circostanze “sopravvenute e indifferibili”, nonché del corrispondente diritto soggettivo al recupero dello stesso.

A tal proposito, infatti, si lamentano prassi[1] adottate in alcune realtà territoriali, che a parere della scrivente appaiono in netta dissonanza con l’assetto normativo in vigore e, a ben vedere, stridenti finanche con alcuni principi costituzionali a tutela del lavoratore e del buon andamento della P.A. (artt. 36 e 97 Cost.).

Richiamando la specificità compartimentale (L. 183/10), siamo certi che la lettura combinata di alcune disposizioni – riportate di seguito a stralcio o richiamate – sarà sufficiente a dirimere ogni dubbio interpretativo e, di conseguenza, a ricondurre a conformità legale le ridette situazioni distoniche.

In via generale:↓

  • Art. 27, commi 4 e 5 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39: “(4.) Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00. (5.) Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita’ infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive” (dello stesso tenore l’art. 38, commi 4 e 5 del precedente d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51);
  • L’Art. 46, commi 1 e 2, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395: “(1.) Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche’ la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale. (2.) Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101”;
  • L’Art. 18 della Legge n. 668/1986 (sull’estensione al personale del Corpo dell’indennità per servizio festivo);
  • L’Art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 232/1990 (sull’estensione al personale del Corpo dell’indennità di presenza c.d. “superfestiva”).

Sul piano del diritto interno:

  • I paragrafi n. 2 (“Festività”) e n. 3 (“Riposo settimanale”) del pertinente Compendio sulle Assenze dal servizio non comportanti variazioni di stato (Circ. n. 120000/105 ed. vigente) e la normativa in esso richiamata, alla quale obbligatoriamente si conforma;
  • I paragrafi n. 4 (“Orario di lavoro ordinario”) n. 5 (“Orario di lavoro flessibile”) e il monito indirizzato ai soggetti responsabili della gestione del personale contenuto nel paragrafo n. 8 (“Conclusioni”) della pertinente direttiva sull’orario di lavoro (Circ. n.  289086/017 del 28.9.2017);
  • Il Titolo VI, capitolo 3 (“Indennità di presenza festiva e c.d. ‘superfestiva’”) del pertinente Compendio in materia di trattamento economico accessorio del personale (Circ. n. 161543 del 20.5.2016 e ss.mm.) e la normativa in esso richiamata, alla quale obbligatoriamente si conforma.

Infine, si considerino le voci dell’applicativo IP1/Web “RS”, “RRS”, nonché “RI”, “RRI” che trovano le rispettive ragioni di esistenza e previsione nelle evenienze/esigenze, del tutto particolari (devono essere, “congiuntamente”, sopravvenute e inderogabili), descritte nel summenzionato art. 27, commi 4 e 5, d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.

Di conseguenza, anche a voler ammettere, in via del tutto eccezionale – stanti i requisiti, congiunti, della “sopravvenienza” e dell’”inderogabilità” delle esigenze di servizio – la possibilità di essere “[…] chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale” confermata dal menzionato art. 27, co. 4, d.P.R. 39/2018 (e dai precedenti atti di recepimento degli accordi sindacali e concertativi), la medesima disposizione rimarca che “resta fermo il diritto (soggettivo) al recupero”, implicando giocoforza il concetto che il giorno destinato a “riposo settimanale” o a “festivo infrasettimanale” non sia affatto suscettibile di modifiche o spostamentitant’è che la normativa di rango superiore ne garantisce il “recupero”, nei modi e nei termini prescritti.

Nella stessa direzione (a fortiori) procede il comma quinto del medesimo articolo, allorquando dispone la concessione di un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le successive quattro settimane.

Ne discende, quindi, che non appare ammesso pianificare un riposo festivo/riposo infrasettimanale in un giorno diverso dalla festività (cfr. cit. art. 46, commi 1 e 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395) in quanto finirebbe per diventare un’azione arbitraria non rispettosa delle norme che ne disciplinano l’istituto.

Piuttosto, occorrerà “consuntivare” il servizio reso in un giorno festivo/festivo infrasettimanale – che di per sé resta immodificabile – e, successivamente, “pianificare” il recupero (diritto soggettivo) del riposo perduto a cagione della “chiamata in servizio per esigenze sopravvenute e inderogabili” ex art. 27, co. 4, D.P.R. 39/2018 cit., ferma restando la corresponsione di tutte le indennità spettanti ai sensi di legge per l’eccezionale impiego in giornate ordinariamente destinate al riposo

In buona sostanza, ciò che dev’essere “recuperato” non può essere pure “spostato” ab origine, poiché verrebbe artatamente meno la ragione del recupero stesso se a monte fosse consentito il differimento della causa che dà titolo a quest’ultimo.

Di tanto, ne dà conto pure, come detto, l’applicativo IP1/Web, laddove sono state coerentemente disciplinate tali precise circostanze speculari (RS – RRS; RI – RRI), normativamente previste.

Delle due l’una!

Di talché, distorcere l’applicazione di così chiare disposizioni equivarrebbe a modificare il quadro normativo (e il calendario) a proprio uso e consumo – ancorché sulla base, si ripete, dell’accertamento del duplice requisito della sopravvenienza e dell’inderogabilità delle esigenze di servizio – configurando potenziali condotte elusive delle disposizioni in vigore che dissimulerebbero una verosimile gestione non del tutto appropriata delle risorse umane (e non solo), contraria a ogni logica che tenga nel giusto conto la figura, la dignità e le esigenze private e familiari del lavoratore, non sottacendo i profili di contrasto con gli artt. 36 e 97 Cost., cui si è fatto cenno sopra.

Certi di un tempestivo intervento finalizzato a rivedere tale orientamento che, negli ultimi tempi, ha assunto il carattere delle sistematicità, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.                  


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